Assegnazioni da riserva vigneti 2022
Il Ministero ha inoltrato l’elenco delle autorizzazioni per nuovi impianti anno 2022, da cui emerge che la superficie assegnata a coloro che hanno richiesto 1 ettaro (il massimo di superficie assegnabile), si è attestata a 2.406 mq/cad. uno.
Si evidenzia quanto segue:
- i beneficiari ai quali è stata concessa una superficie inferiore al 50% di quella richiesta, possono rinunciare all’autorizzazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della determina n. 14032 nel BURERT, e pertanto fino al 20 agosto 2022 senza incorrere in sanzioni, rivolgendosi direttamente al CAA di riferimento
- ai sensi dell’art. 62, comma 3, del Reg. (UE) 1308/2013, tali autorizzazioni sono valide per tre anni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nel BURERT.
Pertanto:
- la posa definitiva delle barbatelle deve avvenire da oggi 21/7/2022 al 21/7/2025;
- le autorizzazioni per nuovi impianti oggi rilasciate, NON POSSONO ESSERE USATE PER “SANARE” impianti vitati realizzati prima di oggi (ad eccezione per vigneti familiari che divengono produttivi);
- Decorsi 60 giorni (attualmente ancora 90 giorni) dalla posa delle barbatelle, il beneficiario potrà protocollare tramite il CAA nel programma SIL_ASS la comunicazione di fine lavori per Impianto da nuove autorizzazioni MIPAAF, allegando obbligatoriamente la fattura relativa all’acquisto delle barbatelle
- il vigneto che sarà impiantato utilizzando l’autorizzazione per nuovi impianti dovrà essere mantenuto per un minimo di 5 anni, fatti salvi i casi di forza maggiore e motivi fitosanitari. L’eventuale estirpazione prima dello scadere dei 5 anni, non darà origine ad autorizzazioni al reimpianto;
- le superfici vitate impiantate con le autorizzazioni per nuovi impianti concesse dalla Determinazione n. 14032/2022 NON potranno essere richieste a contributo sulla Misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti né per la realizzazione dell’impianto né per l’eventuale installazione dell’impianto irriguo;
- la mancata utilizzazione delle assegnazioni avute in concessione comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalla Legge 238/2016 articolo 69 comma 3 ovvero fino a tre anni di esclusione delle Misure dell’OCM Vino (Ristrutturazione e riconversione vigneti; Misura investimenti nelle cantine, ecc) unitamente a sanzioni fino a 1.500 €/ha.