Barbabietola da zucchero, aiuto de minimis anno 2025 – Domande entro il 25 luglio ore 13

Con la pubblicazione della Delibera 805 del 26/05/2025 la Regione Emilia – Romagna ha attivato per l’anno 2025 l’intervento contributivo previsto dall’art. 3 della L.R. n. 4/2024, teso allaconcessione di aiuti de minimis per superfici coltivate a barbabietola da zucchero.

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 25 luglio 2025 alle ore 13.

 Dotazione finanziaria:

  • L’importo destinato al finanziamento del presente Programma operativo è quantificato in Euro 1.500.000 euro concessi in regime “de minimis”..

 Entità degli aiuti:

  • L’importo massimo dell’aiuto per ettaro di superficie coltivata a barbabietola da zucchero è di Euro 200,00/ ha;.
  • l’importo dell’aiuto per ciascun beneficiario sarà determinato tenuto conto del limite massimo di Euro 50.000,00 per “impresa unica” nel triennio, comprensivo di eventuali altri aiuti de minimis concessi secondo quanto fissato dal Reg.(UE) n. 1408/2013, così come modificato dal Reg. (UE) n. 316/2019, e dal D.M. 19 maggio 2020 del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali. Per triennio si intende l’esercizio finanziario in corso ed i due esercizi precedenti.

 Superficie ammissibile:

  • Sono ammissibili le superfici coltivate a Barbabietola da Zucchero nell’anno 2025 nel territorio della Regione Emilia Romagna;
  • Occorre impiegare un quantitativo minimo di seme per ettaro come indicato nel Decreto Direttoriale del Masaf n° 229362 del 22 maggio 2024 che è pari a pari a 100.000 semi per ettaro ;
  • Le superfici coltivate a Barbabietola da zucchero devono essere presenti nella Domanda Unica di Pagamento nell’anno 2025, e nel del quadro relativo al premio accoppiato barbabietola da zucchero come previsto dell’art. 29 del D.M. 660087 del 23 dicembre 2022;

 Allegati alla domanda:

  • copia del documento fiscale attestante l’acquisizione del seme riportante la/le varietà e la quantità;
  • fotocopia fronte retro di un documento di identità in corso di validità;
  • Solo per i soggetti con fascicolo aziendale non di competenza regionale: copia della Domanda Unica di pagamento 2023.

Per qualsiasi chiarimento rivolgersi agli uffici CIA di riferimento.

Eco-schema 1 (livello 2) e adesione al Sistema di Qualità Nazionale per il Benessere Animale (SQNBA)

Con la pubblicazione della Nota Masaf n°0283595 del 23 giugno 2025 e della Circolare Agea n° 0052344 del 27 giugno 2025, sono state definite le modalità per l’adesione degli agricoltori all’Eco-schema 1 livello 2 (adesione al sistema di certificazione volontaria SQNBA con ricorso al pascolo).

Sono ammissibili a premio gli allevamenti di bovini con orientamento produttivo da latte, da carne o a duplice attitudine e allevamenti di suini per ciascuna categoria prevista in ambito CLASSYFARM.

Le aziende, per accedere al contributo, dovranno fare richiesta all’interno della Domanda Unica entro il 15 luglio 2025 ed entro l’11 agosto 2025, iscriversi presentando domanda di adesione ad un Disciplinare che preveda la possibilità di pascolamento, all’Organismo di certificazione prescelto, tra quelli accreditati (ACCREDIA), il cui elenco è disponibile sul sito MASAAF nella sezione al link di seguito indicato: https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18448 

Prerequisiti per l’accesso al Sistema di Qualità Nazionale per il Benessere Animale (SQNBA)

a) specie suina

  1. assenza di suini con coda tagliata (tollerato il 10%);
  2. soddisfacimento dei requisiti legislativi, ovvero assenza di Non Conformità aperte, come da ultimo controllo ufficiale di sanità pubblica per i settori relativi al benessere animale, farmacosorveglianza e biosicurezza, quando disponibile;
  3. soddisfacimento dei requisiti legislativi nell’ultima verifica di autocontrollo prodotta nei 12 mesi precedenti;

b) specie bovina 

  1. requisiti legislativi, ovvero assenza di non conformità aperte, come da ultimo controllo ufficiale di sanità pubblica per i settori relativi al benessere animale, farmacosorveglianza e biosicurezza, quando disponibili;
  2. requisiti legislativi relativamente all’ultima verifica di autocontrollo prodotta nei 12 mesi precedenti.

Entrambe le specie a livello di CLASSYFARM devono rietrare nelle soglie DDD previste dal disciplinare. Possono accedere al contributo previsto dall’Eco-schmea 1 livello 2 comunque le aziende assoggettate alla certificazione biologica.

Per il 2025 la Regione Emilia – Romagna non ha aperto la deroga per l’accesso a questo eco-schema per gli allevamenti bovini di piccole dimensioni (allevamenti di massimo 20 UBA riferite alla consistenza media di stalla dell’anno precedente).

Per approfondimenti e relativi disciplinari si rimanda al seguente link:
https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18448

Per ulteriori informazioni rivolgersi agli uffici CIA ROMAGNA di riferimento.

CORSI OBBLIGATORI IN MATERIA DI SANITÀ E BENESSERE ANIMALE

Negli ultimi due anni, il Ministero della salute ha emanato una serie di nuove linee guida che prevedono
la formazione obbligatoria in materia di sanità e benessere animale rivolte ai soggetti che operano nelle
imprese zootecniche.
Per quanto concerne il Benessere animale, sono previsti corsi obbligatori per tutti gli operatori che
allevano animali della specie suina e polli da carne, in quanto previsti dalla relativa normativa di
settore (D.lgs. 122/2011 per i suini, D.lgs. 181/2010 per i polli da carne). Inoltre, a seguito
dell’emanazione della nota del Ministero della Salute n. 17996 dell’11/07/2023, che ha ridefinito i
requisiti indispensabili dei corsi di formazione, tutti i corsi sul Benessere Animale completati prima
di settembre 2024 devono ritenersi non più validi, pertanto le Aziende dovranno provvedere a
ripetere il corso. Al momento non è prevista una scadenza, ma si ricorda che l’attestazione della
formazione conseguita è oggetto di verifica nella check-list Classyfarm e la sua assenza potrebbe
comportare sanzioni di Condizionalità. Pertanto si consiglia di attivarsi per adempiere a tale obbligo.
Per quanto concerne coloro che allevano animali di tutte le altre specie o categorie (es. bovini
adulti, bufalini, vitelli, ovicaprini, conigli, galline ovaiole, ecc.) è necessario frequentare un corso di
formazione sul benessere animale solo se non posseggono almeno uno dei seguenti requisiti:

  • esperienza pratica nel settore (definita dai manuali Classyfarm di valutazione del benessere
    animale, corrispondente a almeno 10 anni per bovini e per vitelli, 7 anni per bufalini, 7 anni per
    ovicaprini, 10 anni per conigli, 10 anni per galline ovaiole);
  • un titolo di studio inerente (es. diploma o laurea in agraria, in medicina veterinaria, lauree brevi o
    magistrali in produzioni animali, o aree tematiche inerenti).
    Se l’allevamento è seguito da più operatori, è sufficiente che partecipi al corso di formazione anche
    solo uno degli addetti, che potrà essere il proprietario, il detentore o il custode degli animali. La
    persona indicata avrà il compito di trasmettere le nozioni apprese a tutto il personale che opera in
    allevamento.
    I corsi dovranno avere una durata di almeno otto ore, da svolgersi in presenza.
    Per l’Emilia-Romagna sono corsi organizzati generalmente dall’ente Dinamica. La validità
    dell’attestazione ricevuta a fine corso, per gli eventi organizzati da Dinamica, è estesa a tutte le
    Regioni d’Italia, mentre le attestazioni di corsi effettuati fuori regione devono essere valutate per
    verificare la loro corretta aderenza alle indicazioni della nota ministeriale n. 17996 dell’11/07/2023.


Per il settore della Sanità animale invece, la partecipazione ai corsi è obbligatoria per tutti gli
operatori ed i trasportatori i cui stabilimenti o attività siano soggetti all’obbligo di identificazione e
registrazione nel Sistema I&R, ad esclusione degli operatori che hanno obbligo di formazione
continua, degli operatori che si occupano di animali detenuti in allevamenti familiari e in
allevamenti amatoriali di animali da compagnia.
La formazione obbligatoria si applica quindi:

  • agli allevatori professionisti con capi identificati e registrati presso stabilimenti registrati o
    riconosciuti in BDN;
  • agli operatori ed ai trasportatori i cui stabilimenti o attività sono soggetti all’obbligo di
    identificazione e registrazione nel Sistema di Identificazione e Registrazione (I&R) in BDN.
    Per gli operatori ed i professionisti la cui attività risulta attiva, l’obbligo formativo deve essere
    assolto entro il 31/12/2025. Per chi avvia la propria attività tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2025,
    l’obbligo formativo deve essere assolto entro 12 mesi dall’avvio dell’attività.
    A decorrere dal 1° gennaio 2026 l’assolvimento dell’obbligo formativo sarà condizione
    indispensabile per la registrazione in BDN e nel Sistema I&R dell’allevamento.
    I corsi dovranno avere una durata di almeno diciotto ore, da svolgersi o in presenza, o da remoto, o
    in modalità mista. Al termine del corso, a seguito del superamento di una prova finale, viene
    consegnata l’attestazione che sarà anche registrata presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale
    della Lombardia e dell’Emilia Romagna, e sarà resa disponibile per consultazione e controllo.
    In Emilia-Romagna, i corsi relativi alla Sanità Animale sono organizzati o in fase di organizzazione
    sempre dall’ente Dinamica per quanto riguarda la specie bovina e le specie minori (conigli,
    ovicaprini…), direttamente dalle ASL per quanto riguarda la specie suina e dalle associazioni di
    riferimento per la specie avicola (da uova e da carne).
    Effettuato il primo corso, il DM prevede che gli operatori siano tenuti a partecipare ad un
    programma formativo dedicato almeno una volta ogni 3 anni.
    Il Ministero della Salute ha comunicato in queste ultime settimane che l’obbligo formativo è in capo
    al Rappresentante Legale dell’Impresa, che avrà il compito di trasmettere le nozioni apprese a tutto
    il personale che opera in allevamento.

Concessione di contributi per l’utilizzo dei fondi rustici ai fini venatori

Con la pubblicazione della DGR n.850 del 03/06/2025 la Regione Emilia Romagna prevede l’erogazione di contributi per l’assunzione di impegni per il mantenimento dell’ambiente a fini faunistici ed in particolare di impegni volti a ridurre la pressione “faunistico-venatoria” causata dalla presenza e dal prelievo degli ungulati. I contributi sono destinati ai proprietari o conduttori dei fondi inclusi negli Ambiti Territoriali di caccia, comprese le Zone di rispetto nelle quali si pratica l’esercizio venatorio ad una o più specie e le Aree Contigue ai Parchi regionali nelle quali è consentito l’esercizio dell’attività venatoria.

In sintesi:

·       Le risorse finanziarie disponibili ammontano a 60.000,00 Euro

·       I contributi erogati rientrano nel regime De minimis

·       Il contributo sarà concesso solo per importi di valore superiore a euro 200,00.

·       Le domande vanno presentate entro e non oltre il 15 luglio 2025 con le modalità indicate

L’entità del contributo, come indicato al punto 4 del bando, viene calcolata, con riferimento a quanto indicato in domanda dal richiedente, sommando i valori di seguito indicati:

– una quota riferita all’estensione complessiva del fondo destinato alla gestione programmata della caccia nello specifico ambito di riferimento, euro 5,00 per ettaro;

– una quota riferita ai diversi tipi di impegni assunti per la conservazione ed il mantenimento ambientale (gli elementi oggetto degli impegni devono essere inclusi nei mappali che sono nelle disponibilità dell’azienda”) di cui al punto 3 del bando.

Interventi        

Recupero e mantenimento di aree aperte in territori vocati alla presenza degli ungulati di

alta collina e montagna.

b) Tutela degli ambienti idonei alla sosta, al rifugio, all’alimentazione, alla nidificazione della

fauna selvatica, attraverso la conservazione di:

siepi, anche alberate, alberi isolati o in filare o in piccoli gruppi in pianura;

maceri e stagni in pianura;

laghetti, stagni e punti di abbeverata in collina e montagna.

c) Mantenimento di prati polifiti permanenti in pianura.

d) Mantenimento di bacini di risaia allagati con stoppie dopo la raccolta del riso.

Requisiti beneficiari

·         siano condotte da imprenditore agricolo, come definito dall’art. 2135 del C.C., in forma singola associata, nella forma di micro, piccola o media impresa secondo la definizione del Reg. (UE) n.2472/2022;

·         siano in possesso di partita IVA agricola attiva, fatti salvi i casi di esclusione previsti dalla normativa vigente in materia;

·         dimostrino, attraverso la posizione validata in Anagrafe delle Aziende Agricole, la legittima

disponibilità dell’azienda nell’ambito della quale agisce l’intervento;

·         siano in regola con i versamenti contributivi, previdenziali e assistenziali

Per qualsiasi informazione rivolgersi agli uffici Cia di riferimento.

FILIERA GRANO DURO: AIUTI IN REGIME DI DE MINIMIS 2025

Con la pubblicazione della circolare AGEA n°38452 del 13/05/2025 sono state definite le modalità di presentazione delle domande di aiuto in regime di de minimis in merito alla filiera grano duro 2025 che ha lo scopo di dare  un aiuto diretto a favorire il rafforzamento della filiera grano-pasta nazionale, attraverso la sottoscrizione di contratti tra i soggetti della filiera cerealicola con l’obiettivo di assicurare sbocchi di mercato e di migliorare la qualità dei prodotti con l’uso di sementi certificate e l’adozione di buone pratiche agricole.

L’aiuto è richiedibile dalle imprese agricole che abbiano già sottoscritto direttamente o attraverso cooperative, consorzi e organizzazioni di produttori riconosciute di cui sono socie, contratti di filiera di durata almeno triennale, entro il 31 dicembre dell’anno precedente alla scadenza della domanda di contributo; per la campagna 2025 il contratto di filiera deve essere stato sottoscritto entro il 31 dicembre 2024. 

Nel caso in cui il contratto di filiera sia sottoscritto da una cooperativa, un consorzio agrario o un’organizzazione di produttori riconosciuta, il contratto stesso deve essere integrato da copia dell’impegno/contratto di coltivazione tra la cooperativa, il consorzio agrario e l’organizzazione di produttori e l’impresa agricola socia, richiedente l’aiuto (ALLEGATO A qui sotto) che dovrà essere consegnato al CAA per la presentazione delle domande. Tale impegno/contratto di coltivazione deve fare riferimento allo specifico contratto di filiera e può avere durata annuale. 

Nel contratto sottoscritto dall’imprenditore agricolo (contratto di filiera o impegno/contratto di coltivazione) devono essere indicate la/le varietà di sementi certificate impiegate. Le varietà debbono risultare iscritte al registro nazionale delle varietà o al catalogo comunitario. La documentazione da allegare alla domanda di aiuto deve essere integrata da una copia della fattura di acquisto delle sementi certificate. La fattura deve riportare l’indicazione della categoria e del numero di identificazione del lotto. I quantitativi minimi ad ettaro di sementi certificate impiegate devono essere coerenti con la superficie seminata e pari ad almeno 150 kg/ha, eccetto la varietà Senatore Cappelli per la quale il quantitativo minimo ad ettaro di semente è pari a 130 kg/ha.

Il contributo previsto e di 100 euro/ha nel limite massimo di 50 HA.

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE  15/09/2025.

Per qualsiasi informazione contattare gli uffici Cia di riferimento.

Bonus investimenti 4.0 – Nuovo modello di comunicazione

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha emanato il Decreto del 15 maggio 2025 che disciplina il meccanismo di prenotazione e le modalità di invio delle comunicazioni per l’accesso al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali 4.0.

Nel documento seguente i dettagli forniti da Cia Romagna Servizi per accedere agli incentivi per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese.

C.I.A. EMILIA ROMAGNA – VIA BIGARI 5/2 – 40128 BOLOGNA BO – TEL. 051 6314311 – FAX 051 6314333
C.F. 80094210376 – mail: emiliaromagna@cia.it PEC: amministrazione.er@cia.legalmail.it

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