Pubblicati i bandi “Pagamenti compensativi per le zone montane” e “Pagamenti compensativi per altre zone soggette a vincoli naturali significativi”

Scadenza domande 15/05/2026

Di seguito si ricordano i requisiti di accesso all’intervento SRB 2026:

  1. condurre terreni dal 01/01/2026 al 31/12/2026;

2. essere agricoltore in attività;

3. condurre terreni agricoli ricadenti in zone designate ai sensi dell’art. 32, del Reg. (UE) 1305/2013:

SRB01: zone montane

SRB02: zone con altri svantaggi naturali significativi (diverse dalle zone montane)

4. le superfici agricole oggetto di richiesta di indennità devono soddisfare le condizioni disposte dal P.S.P. 2023-2027 e dal DM 23 dicembre 2022, n. 660087, smi, ai fini del riconoscimento dello svolgimento di attività agricola e di attività minima;

5. la richiesta di indennità deve risultare superiore alla soglia minima (SRB01 minimo 2ha, SRB02 minimo 4ha)

Per le aziende che presentano due domande riguardanti entrambe le zone oggetto di svantaggi naturali (montane e non montane), le domande SRB sono comunque accoglibili se la superficie complessivamente richiesta a indennità è pari o superiore a 3 ha.

I “pascoli con tara” sono eleggibili solo nelle aziende che allevano bestiame bovino o ovicaprino o equino. Gli agricoltori che chiedono di riconoscere pagamenti per superfici “pascolo con tara” si impegnano a praticare con animali propri l’attività minima di pascolamento e a mantenere il rapporto UBA/superficie foraggera/anno aziendale minimo a 0,2. Con riguardo alle superfici occupate da castagni, le indennità sono riconoscibili solo per i castagneti in attualità di coltura.

Modulazione del premio:

superficie eleggibile a indennità inferiore o uguale a 20 ha: erogazione del 100% del sostegno/ha di SAU previsto;

– superficie eleggibile a indennità superiore a 20 ha e inferiore o uguale a 30 ha: il sostegno/ha previsto è ridotto del 20% per la superficie eleggibile a pagamento eccedente i 20 ha;

– superficie eleggibile a indennità superiore a 30 ha e inferiore o uguale a 50 ha: il sostegno/ha previsto per la superficie eleggibile a pagamento eccedente i 20 ha e fino a 30 ha è ridotto del 20% e per quella eccedente i 30 ha è ridotto del 30%;

– superficie eleggibile a indennità superiore a 50 ha e inferiore o uguale a 60 ha: il sostegno/ha previsto per la superficie eleggibile a pagamento eccedente i 20 ha e fino a 30 ha è ridotto del 20%, per quella eccedente i 30 ha è ridotto del 30% e per quella eccedente i 50 ha è ridotto del 50%.

Il sostegno non è erogato per superfici eleggibili a indennità eccedenti i 60 ha.

Scadenza 15/05/2026

Per informazioni rivolgersi agli uffici CIA di riferimento.

https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/sviluppo-rurale-23-27/notizie/2026/aree-montane-svantaggi-naturali-approvati-due-bandi-quasi-50-milioni-euro

Fondo per la sovranità alimentare-Zootecnia: domande dal 27 marzo al 30 aprile 2026

Si comunicano alcune informazioni per l’accesso al fondo per la sovranità alimentare zootecnia 2025.

Le aziende ammissibili sono solo quelle con allevamenti bovini da carne o miste con:

1)  tipologia produttiva “linea vacca-vitello” di età compresa tra i 6 ed i 24 mesi nati, allevati in Italia e presenti in stalla entro la data di decorrenza del termine di presentazione della domanda di aiuto

2)  carni di bovini nati e allevati secondo i Disciplinari del Sistema di Qualità Nazionale Zootecnia (SQNZ) o IGP e presenti in allevamento di età compresa tra i 6 ed i 24 mesi alla data del 31 dicembre 2025, aggiornati in BDN entro la decorrenza del termine di presentazione della domanda di aiuto (da bando si intende il 27/03/2026).

Per aderire al bando occorre dimostrare di avere stipulato un contratto triennale di filiera:

a) direttamente tra imprenditore agricolo e impresa di trasformazione/ ingrasso/ macellazione/ commercializzazione

b) Tra cooperativa, consorzio agrario o organizzazione di produttori riconosciuta e impresa di trasformazione/ ingrasso/ macellazione/ commercializzazione. In questo caso poiché l’imprenditore agricolo non sottoscrive il contratto di filiera direttamente con l’impresa controparte nel contratto, i soggetti intermedi devono rilasciare dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante la relazione causale tra l’impegno di conferimento dei capi sottoscritto con il produttore agricolo, singolo o associato, e il/i contratto/i con l’impresa di trasformazione e/o commercializzazione (allegato A).
L’impegno di conferimento dei capi – sottoscritto dall’imprenditore agricolo con la cooperativa, consorzio agrario o organizzazione di produttori riconosciuta – diventa l’elemento di controllo e di collegamento tra il consorzio/cooperativa nel/i contratto/i di filiera con il/i soggetto/i della trasformazione/ ingrasso/ macellazione/ commercializzazione.

Bando Ismea, ammodernamento trattori agricoli

Il 26 marzo 2026 ISMEA ha pubblicato un bando volto all’ammodernamento dei trattori agricoli.

Il Bando prevede un contributo a fondo perduto in regime DE-MINIMIS per le imprese agricole ed agromeccaniche (soggetti richiedenti) che richiedano l’ammodernamento del mezzo ad officine specializzate (soggetti proponenti). Il contributo massimo erogabile per impresa è di 2.000,00 euro o l’80% della spesa ammissibile. Gli interventi ammessi sono:

1. sistema agevolatore del riposizionamento in configurazione di sicurezza della struttura ROPS a due montanti abbattibile;

2. avvisatore acustico e/o luminoso, che interviene nel caso in cui la cintura non sia allacciata;

3. avvisatore acustico e/o luminoso, che interviene nel caso in cui l’operatore lasci il posto di guida senza aver inserito il freno di stazionamento;

4. telecamera con sistema di avviso acustico o visivo, che avverta l’operatore in caso di presenza di ostacoli/persone nella zona di lavoro, in particolare in quella posteriore;

5. indicatore di pendenza (inclinometro) per ridurre il rischio di capovolgimento, eventualmente dotato di sistema di rilevamento e avviso in caso di avvenuto capovolgimento.

La presentazione della domanda di contributo dovrà essere fatta dall’impresa agricola o agromeccanica tramite l’officina specializzata che dovrà preventivamente accreditarsi presso il portale ISMEA. Occorrerà presentare una domanda di pre convalida dal 15/04/2026 al 15/05/2026, requisito fondamentale per presentare la domanda di contributo che potrà essere effettuata dal 19/05/2026 al 29/05/2026 con la modalità CLICK DAY.

La domanda dovrà essere corredata di documenti riguardanti l’azienda agricola, il mezzo, il preventivo di spesa ma soprattutto delle centrali rischi.

Se la domanda sarà corretta ed accettata a contributo, l’impresa agricola e l’officina riceveranno una PEC di ammissione al contributo ed entro 180 giorni dovrà rendicontare il lavoro fatto, tramite fattura quietanzata, bonifico ed attestazione permanenza requisiti; il contributo verrà direttamente erogato nel Conto corrente dell’officina. Link del bando https://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/13567

Piano Strategico Nazionale della PAC 2023/2027 – settore vitivinicolo – Intervento “Investimenti” Annualità 2026-2027

Con la pubblicazione della Delibera Num. 369 del 16/03/2026 la Regione Emilia-Romagna concede contributi per investimenti materiali e/o immateriali in impianti di trattamento e in infrastrutture vinicole nonché in strutture e strumenti di commercializzazione del vino diretti a migliorare il rendimento globale dell’impresa e ad aumentarne la competitività.

I principali obiettivi operativi che si intendono raggiungere attraverso questa iniziativa sono rivolti a:

-aumentare il valore aggiunto delle produzioni;

-favorire l’innovazione e l’introduzione di tecnologie innovative;

-migliorare i risparmi energetici e l’efficienza energetica globale;

-valorizzare le produzioni di qualità.

Dotazione finanziaria 6.000.000 di euro

L’azione si concretizza nell’erogazione di incentivi, sotto forma di contributi in conto capitale, a fronte di investimenti materiali ed immateriali che siano:

-destinati a migliorare il rendimento globale dell’impresa, a migliorare i risparmi energetici e l’efficienza energetica globale;

-conformi alle norme comunitarie applicabili all’investimento interessato;

-finalizzati a consolidare o aumentare la competitività dell’impresa stessa, con particolare riferimento all’innovazione di processo e/o di prodotto;

Possono essere presentati esclusivamente progetti con durata annuale; il progetto di investimento dovrà essere realizzato entro il 31 maggio 2027 e il pagamento del saldo dovrà avvenire entro il 15/10/2027.

BENEFICIARI 

  • produzione di mosto da uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da esse stesse prodotte, acquistate o conferite da soci, anche ai fini della sua commercializzazione; 
  • produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da esse stesse ottenuti, acquistati o conferiti da soci, anche ai fini della sua commercializzazione; 
  • elaborazione, affinamento e/o confezionamento del vino, conferito dai soci e/o acquistato, anche ai fini della sua commercializzazione; sono escluse dal contributo le imprese che effettuano la sola attività di commercializzazione dei prodotti; 
  • produzione di vino attraverso la lavorazione delle proprie uve da parte di terzi vinificatori, qualora la domanda sia volta a realizzare ex novo un impianto di trattamento o una infrastruttura vinicola, anche ai fini della commercializzazione. 

VOCI DI SPESA AMMESSE E TIPOLOGIE DI INVESTIMENTO

1. costruzione/ristrutturazione di immobili strumentali allo svolgimento delle attività, con esclusione degli interventi che riguardino punti vendita non attigui alla sede di lavorazione delle uve e/o vino; Impianti fotovoltaici destinati all’autoconsumo energetico;

2. acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature specifici per l’attività di trasformazione e/o commercializzazione; 

3. arredi ed allestimenti finalizzati alla funzionalità di punti vendita per la vendita diretta al consumatore finale e per la degustazione dei vini prodotti dall’azienda; 

4. creazione e/o implementazione di siti internet, finalizzati all’ e-commerce; 

5. acquisto di software per la gestione delle operazioni di cantina; 

6. spese tecniche, quali onorari di professionisti e consulenti, direttamente riconducibili agli investimenti proposti. 

INTENSITA’ DEGLI AIUTI E SUDDIVISIONE DEI FINANZIAMENTI

40 % per le micro, piccole e medie imprese;

20 % per le imprese intermedie;

19 % per le grandi Imprese.

Per partecipare le aziende agricole di base devono possedere al momento della presentazione della domanda 3,50 ha di vigneto come risultante dallo schedario viticolo;

I contributi previsti non saranno cumulabili con altri aiuti di Stato o altre agevolazioni, compresi i crediti di imposta.

Gli investimenti proposti dovranno avere una dimensione minima di euro 10.000,00 ed una dimensione massima di euro 2.000.000,00, pena la non ammissibilità della domanda. Per le imprese agricole la soglia massima è determinata anche in misura proporzionale alla superficie a vigneto calcolando euro 80.000,00 di spesa ammissibile per ettaro di vigneto posseduto

Presentazione domande entro il 14/05/2026 ore 13.00

Per informazioni rivolgersi agli uffici Cia di riferimento.

AIUTI NAZIONALI – Fondo per la Sovranità Alimentare 2025

Con la pubblicazione delle Istruzioni Operative N. 24.2026 di AGEA del 16 marzo 2026 sono state aperte le domande per accedere agli Aiuti Nazionali per il Fondo per la Sovranità Alimentare seminativi 2025.

I beneficiari sono le aziende che presentano nel piano colturale 2025 coltivazione di mais, proteine vegetali (legumi e soia), frumento tenero, orzo.

Le imprese richiedenti devono aderire ad un impegno di coltivazione di durata annuale e incrementale rispetto alla media delle superfici dichiarate per la coltura oggetto dell’aiuto, risultante dai piani di coltivazione grafici utilizzati per la domanda unica presentata nei tre anni antecedenti a quello di riferimento dell’impegno stesso. Verrà quindi pagata solo la parte incrementale rispetto alla media del triennio precedente. Sono esclusi dal calcolo della media gli anni in cui il Soggetto beneficiario non ha seminato la coltura oggetto dell’aiuto.

Verrà pagata solo la parte incrementale rispetto alla media del triennio precedente.

Nel caso di un beneficiario che non abbia coltivato quella determinata coltura (mais, proteine vegetali, orzo e frumento tenero) in nessuno dei tre precedenti, il valore medio per quella coltura sarà pari a zero e il richiedente potrà richiedere l’aiuto per l’annualità 2025 e l’incremento è dato dalla totalità della superficie coltivata nel 2025;

Obbligo: sottoscrizione, entro la data di decorrenza del termine di presentazione della domanda di aiuto, di contratti di filiera di durata almeno triennale, ai sensi del DM 22 dicembre 2025 n. 0688617, direttamente o attraverso cooperative, consorzi e organizzazioni di produttori riconosciute di cui sono socie, o sottoscrizione di contratti di filiera di durata almeno triennale con imprese di trasformazione / stoccaggio / commercializzazione.

In particolare, il contratto di filiera può essere sottoscritto tra:


a) imprenditore agricolo e impresa di trasformazione/ stoccaggio / commercializzazione; i centri di stoccaggio che effettuano pulitura, essiccazione della granella di granturco e del seme di soia e successiva commercializzazione si riconoscono come imprese di prima trasformazione.

b) cooperativa, consorzio agrario o organizzazione di produttori riconosciuta e impresa di trasformazione / stoccaggio/ commercializzazione. In questo caso poiché l’imprenditore agricolo non sottoscrive il contratto di filiera direttamente con l’impresa controparte nel contratto, i soggetti intermedi devono rilasciare dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante la relazione causale tra l’impegno di coltivazione sottoscritto con il produttore agricolo, singolo o associato, e il/i contratto/i con l’impresa di trasformazione e/o commercializzazione (allegato A). 

Determinazione dell’aiuto:

Per la campagna 2025 è concesso un aiuto per ogni ettaro coltivato ed oggetto del contratto pari a:
a) 400 €/ettaro per il mais;
b) 250 €/ettaro per le proteine vegetali (legumi e soia);
c) 300 €/ettaro per il frumento tenero da sementi certificate;
d) 200 €/ettaro per l’orzo.

Alla Domanda di aiuto, in funzione del tipo di Contratto di filiera:

– copia del Contratto di filiera sottoscritto dall’imprenditore agricolo con l’industria nel caso della fattispecie a).
– copia dell’impegno/contratto di coltivazione tra la cooperativa, il consorzio agrario o l’Organizzazione di Produttori e l’impresa agricola socia contenente i riferimenti al Contratto di filiera, sottoscritto dall’imprenditore agricolo associato (cooperativa, consorzio agrario o Organizzazione di Produttori), nel caso della fattispecie b.

Scadenza:

La domanda di aiuto può essere presentata a partire dal 17 marzo 2026 e fino al 17 aprile 2026.

Per informazioni rivolgersi agli uffici CIA di riferimento.

NUOVO OBBLIGO DI INDICAZIONE DEL “CODICE CUN” NELLE FATTURE ELETTRONICHE

Si informa che, a seguito della pubblicazione del Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 18 marzo 2026 (Prot. n. 93628/2026) , sono state definite le modalità tecniche per l’integrazione delle fatture elettroniche relative ai prodotti agricoli soggetti alle Commissioni Uniche Nazionali (CUN).

  1. Ambito di applicazione
    L’obbligo riguarda le cessioni di prodotti per i quali è attiva una CUN (istituite per garantire trasparenza e prezzi certi nelle filiere agroalimentari). Attualmente, i comparti interessati includono uova, suini (vivi e carni) e conigli, con l’imminente inclusione del grano duro.
  2. Come compilare la fattura elettronica
    Per ogni riga di prodotto soggetta a CUN, è necessario compilare il blocco XML (sezione 2.2.1.16 del tracciato ordinario) come segue:
  • Campo (2.2.1.16.1): inserire la dicitura fissa “CUN”.
  • Campo (2.2.1.16.2): inserire il codice identificativo del prodotto
    (Codice CUN) prelevato dall’elenco ufficiale pubblicato sul sito del Ministero dell’agricoltura (MASAF).
  1. Finalità e monitoraggio dei dati
    I dati indicati (codice CUN, unità di misura, quantità e prezzo totale) verranno trasmessi settimanalmente dall’Agenzia delle Entrate, in forma anonima e aggregata, alla segreteria tecnica delle CUN tramite la piattaforma B.M.T.I. S.c.p.A.. Tale flusso è finalizzato alla redazione di report informativi sulla trasparenza dei mercati.
  2. Decorrenza e Sanzioni
    L’obbligo è da ritenersi immediato. La mancata o errata indicazione del codice CUN, dal momento che l’indicazione arriva da un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, potrebbe comportare l’applicazione delle sanzioni previste per l’errata documentazione delle operazioni:
  • Sanzione base: 250 euro (Art. 6, c. 1, D.Lgs. 471/1997).
  • Ravvedimento operoso: è possibile regolarizzare l’errore entro 90 giorni tramite nota di credito e riemissione della fattura corretta, versando una sanzione ridotta (circa 27,78 euro).

    Gli uffici fiscali sono a Vs. disposizione per ogni informazione e/o per assistenza alla compilazione della fattura qualora effettuata con il programma in uso da parte della nostra Organizzazione.

DECRETO CARBURANTE

Il decreto-legge del 18 marzo 2026, n. 33 contiene un pacchetto di interventi a tempo per calmierare i prezzi del carburante dopo il rialzo subito a causa del conflitto in Medio Oriente.
La prima misura, di cui saranno beneficiari cittadini e imprese, senza alcuna esclusione, prevede una rimodulazione temporanea delle accise, intervenendo direttamente sul carico fi scale che grava sui principali prodotti energetici.
Nello specifico, l’articolo 2 del provvedimento ridetermina le aliquote delle accise per benzina e gasolio, abbassandole dagli attuali 672,90 euro a 472,90 euro per 1.000 litri, e per il gpl da 267,77 euro a 167,77 euro per 1.000 chilogrammi.
Tale manovra si traduce in una riduzione, comprensiva di IVA, di 0,25 centesimi al litro del prezzo finale per benzina e gasolio e di 0,12 centesimi al litro per il gpl.
L’efficacia di questa riduzione, sebbene immediata, è circoscritta nel tempo poiché, al momento, ha una durata di soli 20 giorni, ma il Governo non esclude una estensione.
La misura è generale e certamente interessate alla disposizione sono anche le imprese che esercitano attività agricola di cui all’articolo 2135 c.c., indipendentemente dalla forma giuridica adottata; tuttavia, l’incidenza reale del beneficio sul prezzo finale del gasolio destinato all’esercizio delle attività agricole risulta sensibilmente inferiore rispetto agli altri comparti, considerato che il settore gode strutturalmente di un’accisa agevolata che, per quanto concerne il gasolio, è pari al 22% dell’accisa ordinaria fissata dall’attuale decreto in euro 472,90 (e di un’IVA ridotta al 10%).
In conseguenza di ciò, l’attuale accisa per ogni litro di gasolio è pari a 0,10 centesimi, con una riduzione rispetto a prima di soli 4 centesimi al litro che, in termini concreti, rischia di rappresentare un risparmio meramente simbolico.

Più specifica invece è la misura che riguarda le imprese esercenti l’attivita’ di pesca. Infatti, nel limite di 10 milioni di euro per l’anno 2026, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di gasolio e benzina per l’alimentazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio delle predette attivita’, è previsto un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, fino al 20 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante effettuato nei mesi di marzo, aprile e maggio dell’anno 2026, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, al netto dell’imposta sul valore aggiunto.
La precisazione è importante per quelle imprese che adottano il regime speciale di cui all’art. 34 DPR 633/72 in quanto in ogni caso il credito di imposta andrà sempre commisurato al costo al netto dell’IVA.

Il credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione entro la data del 31 dicembre 2026 e non concorre alla formazione del reddito d’impresa ne’ della base imponibile dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive.
Il credito d’imposta e’ cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi (vedi anche eventuali riduzione accise), a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
Con decreto del Ministero dell’agricoltura, della sovranita’ alimentare e delle foreste, adottato entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto in questione di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze sono definiti i criteri e le modalita’ di attuazione delle disposizioni, con particolare riguardo alle procedure di concessione dei contributi, sotto forma di credito d’imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsti, nonche’ alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all’effettuazione dei controlli.
Come specificato dalla norma in questo caso l’agevolazione spetta per l’acquisto di carburante destinato all’alimentazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio dell’attività ittica.
Si ritiene quindi che il decreto di prossima emanazione richiederà che l’impresa abbia un codice ATECO compatibile con l’attività ittica oltre che un documenti che attesti l’utilizzo del carburante acquistato per l’alimentazione dei mezzi.
A tal fine quindi, a scopo precauzionale in assenza al momento di istruzioni, si ritiene opportuno che le fatture, laddove questo non sia già evidente, rechino l’indicazione che il carburante è destinato a tali mezzi magari indicando anche la targa/matricola o altro segno identificativo della barca proprio per determinarne in modo univoco il motivo del suo utilizzo.
Dal momento che per il credito di imposta è valido anche per le fatture di acquisto per il mese di marzo, qualora si siano già ricevute fatture per acquisto carburante privi di tale indicazioni, si consiglia di richiedere una nota credito ed una riemissione di fattura con tali specifiche indicazioni.
Si resta in attesa del decreto che stabilirà le modalità operative per fruire del credito di imposta.
Gli uffici fiscali sono a vostra disposizione per informazioni.

Peste suina africana: approvata la nuova Ordinanza n. 1/2026 del Commissario straordinario Giovanni Filippini valida fino al 2028

L’Ordinanza indica le principali linee guida che devono essere seguite per una corretta gestione del cinghiale, volta a limitare l’avanzamento della malattia. 
Di seguito una sintesi dei punti salienti: 

  • Obiettivo di rimozione di 416.000 cinghiali su tutto il territorio nazionale (esclusa la Sardegna) con un incremento del 20% rispetto al biennio 2023-2024, prediligendo il metodo della caccia di selezione sugli esemplari giovani e femmine.
  • Omogeneizzazione ed intensificazione del prelievo su tutto il territorio comprese le aree protette e altre zone interdette alla caccia. Per agevolare le operazioni di prelievo è previsto il coinvolgimento di ditte specializzate per intervenire di supporto in tutti quegli istituti dove non vengono raggiunti gli obiettivi di abbattimento.
  • Obbligo per le Regioni di dotarsi di un sistema digitale per il monitoraggio dei prelievi in tempo reale, con dati georeferenziati. Questo implica la necessità di incentivare l’uso del tesserino elettronico per i cacciatori così da permettere un flusso dati almeno mensile verso il Portale del Sistema Informativo Veterinario Nazionale (VETINFO).
  • Formazione specifica per gli operatori coinvolti nell’attività di prelievo e intensificazione dei controlli sugli esercizi che commerciano carne di selvaggina. Obbligo di avviare filiere di carne di selvaggina certificate.

L’Ordinanza contiene anche un Allegato che approva il  “Piano d’azione nazionale per la cattura e l’abbattimento e il destino delle carcasse di cinghiali nelle zone indenni da PSA 2026-2028″. che va a rimodulare il Piano 2023-2028 per i prossimi tre anni.Il Piano illustra il contesto nazionale e i criteri con cui vengono individuate le classi di criticità dei vari territori, oltre ad indicare gli obiettivi dei cinghiali da abbattere per la prossima stagione (in Emilia-Romagna 17.000 tra marzo 2026 e aprile 2027). Il piano può essere chiaramente modificato in corso d’opera di anno in anno dal Commissario, d’intesa con le regioni e le province autonome.

Per quanto concerne le aree già  sottoposte a restrizione per PSA continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nelle Ordinanze commissariali vigenti, nel Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione 2025-2027 e nei piani regionali di eradicazione. È Importante sottolineare, che quanto recepito nell’Ordinanza accoglie le proposte che CIA da tempo sostiene in tutte le sedi di interlocuzione con il Ministero, la Regione e la struttura Commissariale .Tuttavia, bisognerà prestare particolare attenzione che quanto prescritto venga poi applicato con la stessa efficacia e serietà su tutto il territorio regionale da tutti gli attori coinvolti nella gestione.

C.I.A. EMILIA ROMAGNA – VIA BIGARI 5/2 – 40128 BOLOGNA BO – TEL. 051 6314311 – FAX 051 6314333
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