Pubblicati i bandi “Pagamenti compensativi per le zone montane” e “Pagamenti compensativi per altre zone soggette a vincoli naturali significativi”
Scadenza domande 15/05/2026
Di seguito si ricordano i requisiti di accesso all’intervento SRB 2026:
- condurre terreni dal 01/01/2026 al 31/12/2026;
2. essere agricoltore in attività;
3. condurre terreni agricoli ricadenti in zone designate ai sensi dell’art. 32, del Reg. (UE) 1305/2013:
SRB01: zone montane
SRB02: zone con altri svantaggi naturali significativi (diverse dalle zone montane)
4. le superfici agricole oggetto di richiesta di indennità devono soddisfare le condizioni disposte dal P.S.P. 2023-2027 e dal DM 23 dicembre 2022, n. 660087, smi, ai fini del riconoscimento dello svolgimento di attività agricola e di attività minima;
5. la richiesta di indennità deve risultare superiore alla soglia minima (SRB01 minimo 2ha, SRB02 minimo 4ha)
Per le aziende che presentano due domande riguardanti entrambe le zone oggetto di svantaggi naturali (montane e non montane), le domande SRB sono comunque accoglibili se la superficie complessivamente richiesta a indennità è pari o superiore a 3 ha.
I “pascoli con tara” sono eleggibili solo nelle aziende che allevano bestiame bovino o ovicaprino o equino. Gli agricoltori che chiedono di riconoscere pagamenti per superfici “pascolo con tara” si impegnano a praticare con animali propri l’attività minima di pascolamento e a mantenere il rapporto UBA/superficie foraggera/anno aziendale minimo a 0,2. Con riguardo alle superfici occupate da castagni, le indennità sono riconoscibili solo per i castagneti in attualità di coltura.
Modulazione del premio:
superficie eleggibile a indennità inferiore o uguale a 20 ha: erogazione del 100% del sostegno/ha di SAU previsto;
– superficie eleggibile a indennità superiore a 20 ha e inferiore o uguale a 30 ha: il sostegno/ha previsto è ridotto del 20% per la superficie eleggibile a pagamento eccedente i 20 ha;
– superficie eleggibile a indennità superiore a 30 ha e inferiore o uguale a 50 ha: il sostegno/ha previsto per la superficie eleggibile a pagamento eccedente i 20 ha e fino a 30 ha è ridotto del 20% e per quella eccedente i 30 ha è ridotto del 30%;
– superficie eleggibile a indennità superiore a 50 ha e inferiore o uguale a 60 ha: il sostegno/ha previsto per la superficie eleggibile a pagamento eccedente i 20 ha e fino a 30 ha è ridotto del 20%, per quella eccedente i 30 ha è ridotto del 30% e per quella eccedente i 50 ha è ridotto del 50%.
Il sostegno non è erogato per superfici eleggibili a indennità eccedenti i 60 ha.
Scadenza 15/05/2026
Per informazioni rivolgersi agli uffici CIA di riferimento.