Dal 27 settembre 2022 sarà attiva la funzionalità di registrazione automatica in BDN – sezione apicoltura – delle movimentazioni in base alle informazioni presenti nel documento di accompagnamento informatizzato in BDN e in tale documento sarà obbligatoria l’indicazione dell’apiario di destinazione, indipendentemente dal motivo della movimentazione. L’operatore prima di movimentare gli animali, dovrà compilare in BDN il documento di accompagnamento indicando in esso l’apiario o il luogo di effettiva destinazione del materiale apistico vivo. Il ruolo di operatore in BDN è assegnato alla figura del proprietario di cui alla normativa dell’anagrafe apistica. L’apiario di destinazione è identificativo univocamente dal codice aziendale assegnato all’attività di apicoltura seguito dal proprio numero progressivo, così come registrato in BDN. Per le movimentazioni con motivo di uscita “impollinazione” verso un agricoltore, non tenuto alla registrazione di cui al sistema I&R, nella compilazione del documento informatizzato l’operatore dovrà riportare il nominativo e il codice fiscale del soggetto destinatario e il comune di destinazione, oltre che l’indicazione di perdita o recupero del materiale biologico movimentato. Ricordiamo che l’operatore corrisponde al proprietario e al detentore ed è direttamente responsabile delle dichiarazioni necessarie per la movimentazione inserita nel documento di accompagnamento e della registrazione delle informazioni in BDN, di entrata e di uscita entro 7 giorni dall’evento, con le modalità contenute della nota ministeriale qui sotto.
La DGSAF del Ministero della Salute ha diffuso le procedure operative per la prescrizione e la registrazione dei trattamenti veterinari somministrati agli equini destinati alla produzione di alimenti. Il documento si rivolge all’operatore, al medico veterinario libero professionista e al medico veterinario ufficiale nelle attività collegate alla gestione del medicinale veterinario. Per effetto dei nuovi regolamento europei, l’operatore coincide con la figura del detentore. Pertanto l’operatore di uno stabilimento – che non sia il proprietario o uno dei proprietari – registra nel Sistema Informativo Nazionale della Farmacosorveglianza le informazioni relative al trattamento. Nelle attività di inserimento delle registrazioni dei trattamenti, l’operatore può farsi assistere da: a) veterinari aziendali (ex decreto del Ministro della Salute del 7 dicembre 2017) b) medici veterinari responsabili della custodia e dell’utilizzazione delle scorte, diversi dai veterinari aziendali; c) medici veterinari che hanno emesso la prescrizione medico-veterinaria.
Con il consolidamento delle informazioni in BDN, un equino destinato alla produzione di alimenti soggiace alle stesse regole stabilite per un animale da produzione di alimenti. Le norme specifiche riguardanti l’identificazione e la registrazione degli equini stabiliscono che un equino è considerato destinato alla produzione di alimenti a meno che l’espressa dichiarazione contraria risulti irreversibilmente in BDN e nel documento unico di identificazione a vita. Ne consegue che, in assenza di questa dichiarazione, un equino è a tutti gli effetti un animale da produzione di alimenti detenuto in uno stabilimento, laddove per stabilimento si intende i locali e le strutture di qualsiasi tipo o, nel caso di allevamento all’aria aperta, qualsiasi ambiente o luogo dove sono detenuti animali, su base temporanea o permanente. Anche i maneggi, le scuderie, i centri ippici e gli ippodromi sono considerati stabilimenti di ricovero collettivo, vale a dire stabilimenti finalizzati al raggruppamento e ricovero di equini appartenenti a diversi proprietari. Le Procedure dettagliano l’operatività relativa allo status di un equino come destinato alla produzione di alimenti o escluso da tale produzione. Vengono inoltre descritte le procedure riguardanti ruoli e responsabilità del medico veterinario, approvvigionamento e impiego di medicinali veterinari, autorizzazione alla tenuta delle scorte e rimanenze. Eventuali casistiche saranno affrontate singolarmente.
Pubblicato sulla G.U. 9/8/2022 n. 185 il Decreto 115/2022 c.d. “Decreto Aiuti-Bis” che proroga alcune misure, già previste per il secondo trimestre 2022, volte a contrastare gli effetti dell’aumento dei prodotti energetici. Nel file trovate approfondimenti su: credito imposta carburanti; credito imposta imprese “non gasivore”; credito imposta imprese “non energivore”; adempimenti per il fornitore di energia/gas. Per maggiori informazioni rivolgersi agli uffici Cia di riferimento.
Il Ministero ha inoltrato l’elenco delle autorizzazioni per nuovi impianti anno 2022, da cui emerge che la superficie assegnata a coloro che hanno richiesto 1 ettaro (il massimo di superficie assegnabile), si è attestata a 2.406 mq/cad. uno.
Si evidenzia quanto segue:
i beneficiari ai quali è stata concessa una superficie inferiore al 50% di quella richiesta, possono rinunciare all’autorizzazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della determina n. 14032 nel BURERT, e pertanto fino al 20 agosto 2022 senza incorrere in sanzioni, rivolgendosi direttamente al CAA di riferimento
ai sensi dell’art. 62, comma 3, del Reg. (UE) 1308/2013, tali autorizzazioni sono valide per tre anni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nel BURERT.
Pertanto:
la posa definitiva delle barbatelle deve avvenire da oggi 21/7/2022 al 21/7/2025;
le autorizzazioni per nuovi impianti oggi rilasciate, NON POSSONO ESSERE USATE PER “SANARE” impianti vitati realizzati prima di oggi (ad eccezione per vigneti familiari che divengono produttivi);
Decorsi 60 giorni (attualmente ancora 90 giorni) dalla posa delle barbatelle, il beneficiario potrà protocollare tramite il CAA nel programma SIL_ASS la comunicazione di fine lavori per Impianto da nuove autorizzazioni MIPAAF, allegando obbligatoriamente la fattura relativa all’acquisto delle barbatelle
il vigneto che sarà impiantato utilizzando l’autorizzazione per nuovi impianti dovrà essere mantenuto per un minimo di 5 anni, fatti salvi i casi di forza maggiore e motivi fitosanitari. L’eventuale estirpazione prima dello scadere dei 5 anni, non darà origine ad autorizzazioni al reimpianto;
le superfici vitate impiantate con le autorizzazioni per nuovi impianti concesse dalla Determinazione n. 14032/2022 NON potranno essere richieste a contributo sulla Misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti né per la realizzazione dell’impianto né per l’eventuale installazione dell’impianto irriguo;
la mancata utilizzazione delle assegnazioni avute in concessione comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalla Legge 238/2016 articolo 69 comma 3 ovvero fino a tre anni di esclusione delle Misure dell’OCM Vino (Ristrutturazione e riconversione vigneti; Misura investimenti nelle cantine, ecc) unitamente a sanzioni fino a 1.500 €/ha.
La Flavescenza dorata è la più grave delle malattie da fitoplasmi della vite denominate con il termine generico di “giallumi” ed è oggetto di quarantena in tutta l’Unione europea. E’ stata segnalata per la prima volta in Italia nei primi anni ’70 ed è attualmente presente in molte regioni (Lombardia, Piemonte, Veneto, Liguria, Friuli Venezia Giulia e altre). Dopo i primi casi trovati in provincia di Piacenza nel 1998, i focolai di Flavescenza dorata sono aumentati in maniera preoccupante anche in Emilia-Romagna. A partire dal 2000 la Regione ha promosso e finanziato il monitoraggio di tutto il territorio regionale, che ha consentito di definire la reale frequenza e distribuzione della Flavescenza dorata e del suo vettore, la cicalina Scaphoideus titanus, e ha permesso di orientare le misure fitosanitarie previste dal decreto ministeriale 31/05/2000 recante “Misure per la lotta obbligatoria contro Flavescenza dorata della vite” entrato in vigore l’11 luglio 2000.
Il Servizio Fitosanitario ha stabilito le misure di lotta obbligatoria da attuare in Emilia-Romagna per contenere nei vigneti la diffusione della Flavescenza dorata della vite.
Gli interventi obbligatori riguardano:
l’eliminazione di tutte le piante con sintomi di Flavescenza dorata;
l’obbligo in tutta la regione di contenere le popolazionii di cicalina Scaphoideus Titanus.
Dal 2022 nelle aree viticole delle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini dovranno essere effettuati interventi insetticidi obbligatori contro lo scafoideo (determinazione del Servizio fitosanitario regionale n. 2863 del 17/02/2022.
Obbligatori:
2 trattamenti:
nelle aree vitate inserite nelle “zone di insediamento” limitatamente alle province di Bologna e Modena, e in tutte le “zone focolaio”;
nelle aree vitate dei corpi aziendali in cui sono state riscontrate piante infette da Flavescenza dorata al di fuori delle “zone di insediamento” e delle “zone focolaio”;
almeno 2 trattamenti:
nelle aree vitate a conduzione biologica di tutto il territorio regionale;
1 trattamento:
nelle “zone di insediamento” limitatamente alle province di Piacenza, Parma e Reggio Emilia;
nelle province di Ferrara e Forlì-Cesena al di fuori delle “zone focolaio” e nella provincia di Rimini.
3 trattamenti:
nei campi di piante madri per marze e per portinnesti e nei barbatellai di tutto il territorio regionale.
COME ATTUARE LA LOTTA OBBLIGATORIA
il primo trattamento prima che l’insetto raggiunga lo stadio adulto, da eseguire a cavallo tra giugno e luglio ma comunque non oltre il 10 luglio;
il secondo da eseguire entro il 10 agosto;
Nei campi madre di barbatelle il terzo trattamento entro il 10 settembre.
Si raccomanda di consultare quanto divulgato attraverso i bollettini tecnici territoriali di produzione integrata e biologica, sulla base dei rilievi svolti saranno indicate epoche più precise per l’esecuzione degli interventi.
SANZIONI
L’inosservanza delle prescrizioni sopra impartite sarà punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 a 6.000,00 euro, ai sensi dell’art. 55, comma 15, del D. Lgs. 02 febbraio 2021, n. 19.
Dal 1 luglio 2022 sono in vigore le disposizioni in tema di fatturazione elettronica anche nei confronti di soggetti esteri sia con riferimento alle fatture di vendita sia con riferimento a quelle di acquisto. Con riferimento alle fatture attive dal 1 luglio 2022 anche queste dovranno essere inviate all’Agenzia delle Entrate allo stesso modo in cui avviene oggi per le fatture domestiche e con le stesse tempistiche (12 gg o entro il 15 del mese successivo in caso di fatture differite). Il codice destinatario da usare sarà per tutte le fatture estere in vendita quello con 7X ovvero “XXXXXXX”. Purtroppo questo non vuol dire che il cliente estero riceverà la fattura elettronica perché questo è un obbligo di comunicazione che viene richiesto dalla nostra Agenzia delle Entrate e quindi la fattura da far recapitare al cliente estero sarà sempre quella cartacea. Unica eccezione è la fattura in vendita verso operatori economici di San Marino. Questa, vera e propria fattura elettronica accettata dalla Repubblica di San Marino, dovrà essere emessa nelle stesse tempistiche (12 gg o 15 del mese successivo in caso di fattura differita) ma andrà usato SEMPRE il codice destinatario “2R4GTO8” e codice note N3.3. Per le fatture emesse nei confronti di operatori economici di San Marino il codice destinatario, quindi, sarà sempre quello sopra indicato (2R4GTO8) indipendentemente per tutti i clienti cui si dovrà fatturare. Ovviamente trattandosi di un obbligo fra soggetti economici sarà necessario reperire la partita IVA del soggetto sammarinese (quello con codice SM e 5 lettere). Anche le fatture di acquisto estere dovranno essere notificate all’Agenzia delle Entrate entro il 15 del mese successivo a quello di ricevimento della fattura. Per tale motivo è necessario che, al ricevimento della fattura estera, venga allegato alla stessa la mail riportante la data di ricevimento oppure la busta recante la data di ricevimento. Tutte tali fatture dovranno essere consegnate al tuo ufficio di zona entro il giorno 5 del mese successivo a quello di ricevimento. Esempio: fattura francese ricevuta via mail il giorno 8 luglio 2022, bisognerà allegare alla fattura la mail di ricevimento e consegnarla all’ufficio di zona INDEROGABILMENTE entro il giorno 5 agosto 2022.
Infatti i dati di questa fattura andranno comunicati all’Agenzia delle Entrate entro il 15 agosto 2022 pena il pagamento di sanzioni. Se si preferisce, fermo restando che è bene mantenere traccia del giorno di ricevimento della fattura, è possibile anche scrivere sulla fattura la data di ricevimento prima di consegnarla all’ufficio. Tali obblighi sono in vigore a partire dalle fatture emesse e ricevute dal 1 luglio 2022.
Ti preghiamo di tenere nota di queste indicazioni in modo da evitare sanzioni. Per maggiori informazioni puoi rivolgerti all’ufficio fiscale CIA della tua zona.
Il Consiglio Direttivo dell’ANP-Cia Romagna, allargato ai componenti dell’Assemblea ANP-Cia Romagna, si è riunito domenica 17 luglio 2022 all’Agriturismo Cento Tigli di Modigliana (FC). È stata l’occasione per riflettere e approfondire il tema: “Progettazione del Nuovo Piano Socio Sanitario Romagnolo”. Presenti anche Pierino Liverani, presidente Anp Emilia Romagna, Danilo Misirocchi, presidente Cia Romagna e la vicesindaca di Modigliana Alice Lancioli.
I lavori sono stati coordinati dalla vicepresidente Anp Romagna, Oretta Pedini.
Modigliana (FC), Anp Romagna, 17 luglio 2022 Da sinistra: Alice Lancioli, vicesindaca di Modigliana; Oretta Pedini, vicepresidente Anp Romagna; Wiliam Signani, presidente Anp Romagna; Pierino Liverani, presidente Anp Emilia-Romagna; Danilo Misirocchi, presidente Cia Romagna
Nell’intervento introduttivo – il presidente Anp Romagna Wiliam Signani – ha puntualmente illustrato gli interventi e i fondi destinati dal Pnrr (Piano di ripresa e resilienza) alla sanità emiliano-romagnola: un piano ambizioso di nuove Case della Salute, Ospedali di Comunità, telemedicina, infrastrutture tecnologiche e digitali con obbiettivo finale ospedali moderni, sicuri e sostenibili. Signani ha poi declinato i progetti che riguardano la Romagna entrando nel dettaglio degli interventi previsti nelle singole province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.
Signani ha messo in evidenza alcune criticità: ritardi nelle risposte alle richieste di prestazioni specialistiche o ad esami complessi, seppur con qualche miglioramento; problematiche nei reparti; un carico enorme di pazienti sui medici di base, nei pronto soccorsi con doppi turni di lavoro dovuti alla mancanza di personale sanitario e anche nei servizi logistici.
“Se tutto va a buon fine – sottolinea Signani – in quest’epoca di Covid e di guerra, che ha conseguenze sulla vita sociale di tutti noi, si mettono le basi per una sanità pubblica che si proietta fortemente nel futuro. Per raggiungere tale obbiettivo, oltre alle strutture e alle strumentazioni, per dare concretezza alle innovazioni servono investimenti anche in personale, fortemente specializzato”.
Nelle sue conclusioni Signani afferma: “Credo che noi come Anp, nella nostra bella piattaforma politico-programmatica che analizza nel minimo dettaglio ciò che funziona e ciò che non funziona, dobbiamo continuare a dare voce al malessere che si registra nel nostro Paese. Quindi chiediamo con forza l’abolizione del numero chiuso nei corsi di medicina universitari”.