Codice univoco di identificazione (CIN), Agriturismi.

Vi ricordiamo che con il dichiarato obiettivo di contrastare forme irregolari di ospitalità e di tutela dei consumatori, soprattutto nelle modalità di offerta su siti web e portali telematici, la Legge 28 giugno 2019 n. 58 ha previsto l’istituzione di una banca dati nazionale presso il Ministero del Turismo di tutte le strutture ricettive nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi, prevedendo, tra l’altro, l’attribuzione di un codice univoco di identificazione (CIN), da indicare obbligatoriamente nelle comunicazioni inerenti all’offerta e alla promozione dell’unità immobiliare da locare.

La BDSR, Banca Dati Nazionale Strutture Ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche, adottata in accordo con le Regioni e con le Province autonome di Trento e Bolzano, consente ai cittadini titolari e gestori di tali strutture di ottenere il CIN da utilizzare per l’esposizione all’esterno degli stabili dove sono ubicati gli appartamenti o le strutture ricettive e per l’indicazione negli annunci ovunque pubblicati e comunicati, così come previsto dal decreto-legge 18 ottobre 2023 n. 145, art. 13-ter.

Riteniamo necessario riassumere le principali novità della norma che a questo punto si applicherà anche agli agriturismi a partire dal 1° settembre 2024 o da quando sarà operativa la Banca Dati.

Il processo di entrata in esercizio della BDSR si articola quindi in due fasi:

  1. Una fase sperimentale per lo sviluppo del modello di interoperabilità,
  2. Una fase a regime.

Attualmente ci troviamo nella fase sperimentale, iniziata il 3 giugno 2024, e attiva  nelle  seguenti regioni: Molise, Puglia, Abruzzo, Calabria, Liguria, Lombardia, Marche, Sardegna, Sicilia e Veneto. La fase di avvio

sperimentale nelle Regioni interessate consente ai cittadini che lo desiderano di adeguarsi fin da ora agli obblighi correlati al CIN e non prevede l’applicazione di sanzioni.

Entro il primo settembre 2024, poi, tutte le diverse piattaforme regionali in cui si segnalano i flussi turistici, dovranno dialogare con la piattaforma nazionale elaborata dal Ministero del Turismo. L’obbligo del Codice CIN è, invece, vincolato ad un periodo di 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’avviso che confermerà l’operatività della Banca Dati Nazionale e del portale telematico del Turismo per l’assegnazione del CIN.

In sintesi, dal momento in cui la banca dati sarà dichiarata operativa, sarà obbligatorio per tutti gli agriturismi, indipendentemente dalla regione in cui operano, possedere il CIN ed esporlo o indicarlo nella struttura e negli annunci, pena il pagamento di una multa per ogni struttura senza CIN.

Banca dati Nazionale delle Strutture ricettive

Nella banca dati sono raccolte e ordinate le seguenti informazioni inerenti alle strutture ricettive e agli immobili destinati alle locazioni brevi:

  • tipologia di alloggio;
  • ubicazione;
  • capacità ricettiva;
  • estremi dei titoli abilitativi richiesti, ai fini dello svolgimento dell’attività ricettiva, dalla normativa nazionale, regionale e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano, in materia urbanistica, edilizia, ambientale, di pubblica sicurezza, di prevenzione incendi, igienico-sanitarie e di  sicurezza nei luoghi di lavoro;
  • soggetto che esercita l’attività ricettiva, anche in forma di locazione breve;
  • codice identificativo regionale, ove adottato, e di un codice alfanumerico assegnato dalla banca dati.

Come ottenere il codice CIN

Per chi opera nelle regioni che hanno avviato la fase sperimentale, saranno le regioni stesse a convertire in CIN il codice identificativo regionale già in possesso ed a renderlo disponibile sulle piattaforme regionali per la comunicazione dei flussi turistici e ISTAT.

Chi non ha un codice regionale “Cir”, invece, dovrà richiedere il Cin sulla nuova piattaforma nazionale del Ministero del Turismo, quando questa sarà disponibile.

Per ottenere il Codice Identificativo Nazionale (CIN), è necessario seguire una procedura on line automatizzata del Ministero del Turismo.

Il titolare della struttura deve presentare una richiesta formale sul portale ufficiale comunicato dal Ministero del Turismo per ottenere il Codice CIN. La procedura di richiesta avviene esclusivamente on line attraverso un sistema automatizzato. Per accedere bisognerà utilizzare le credenziali digitali SPID o Car ta d’Identità Elettronica (CIE).

È obbligatorio allegare una dichiarazione contenente i dati catastali dell’immobile e l’allegato o autocertificazione che attesti la conformità ai nuovi requisiti di sicurezza.

In sintesi, il titolare delle proprietà o delle strutture ricettive deve formulare una richiesta specifica al Ministero del Turismo. I documenti necessari per la richiesta variano in base alla natura dell’attività, distinguendo tra soggetti privati e imprenditoriali.

Obblighi

L’obbligo a livello nazionale per i locatori è di esporre il Codice Identificativo Nazionale (CIN) all’esterno della struttura e sui portali on line.

Il codice CIN deve essere esposto all’esterno dello stabile, posizionato in prossimità del nome dell’immobile a cui fa riferimento. Questo passo è essenziale per garantire la visibilità e l’identificazione chiara della struttura.

Il codice CIN deve essere incluso in ogni annuncio pubblicato su portali on line (come Airbnb, Booking.com, Expedia) e su qualsiasi sito web in cui la struttura è pubblicizzata, compresi i siti web di prenotazioni dirette. Questa pratica assicura la trasparenza e la chiara identificazione richiesta dalla legge anche durante la fase di ricerca e prenotazione on line.

Sanzioni

La legge n. 191/2023 introduce specifiche sanzioni.

Il  titolare  di   una struttura  turistico-ricettiva   alberghiera   o   extralberghiera   priva   di   CIN è   punito con la sanzione pecuniaria da euro 800 a euro 8.000, in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile.

La mancata esposizione e indicazione del CIN da parte dei soggetti obbligati è punita con la sanzione pecuniaria da euro 500 a euro 5.000, in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile,  per  ciascuna struttura o unità immobiliare per la quale è stata accertata la violazione e con la sanzione dell’immediata rimozione dell’annuncio irregolare pubblicato.

Vi alleghiamo le infografiche predisposte dal Ministero del turismo per illustrare il nuovo adempimento e il manuale operatore. In ogni caso tutta la documentazione, comprese le faq è reperibile sul sito del Ministero Ministero del Turismo | Home (ministeroturismo.gov.it)

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