Settore vitivinicolo: deroga alla durata di autorizzazioni al reimpianto da estirpo
L’uscita del Regolamento 2021/2117 pubblicato dal ministero il 19/12/2022 modifica alcuni punti rispetto al Regolamento 1308/2013, nello specifico deroga la durata delle autorizzazioni al reimpianto vigneto da estirpazione.
Il precedente regolamento definisce che le superfici di vigneto estirpate devono essere autorizzate al reimpianto entro la fine della seconda campagna viticola successiva a quella nella quale ha avuto luogo l’estirpazione.
Le autorizzazioni al reimpianto da estirpo, una volta rilasciate hanno una validità di 3 anni.
Con la deroga le superfici di vigneto estirpate devono essere autorizzate al reimpianto entro la fine della seconda campagna viticola successiva a quella nella quale ha avuto luogo l’estirpazione. Viene modificata la durata dell’autorizzazione al reimpianto:
Reimpianto vigneto su superficie diversa da quella da cui ha avuto luogo la precedente estirpazione | Reimpianto vigneto sulla stessa superficie da cui ha avuto luogo la precedente estirpazione |
Validità autorizzazione: 3 anni | Validità autorizzazione: 6 anni |
Il produttore che, a seguito della concessione dell’autorizzazione richiesta, effettua il reimpianto oppure l’estirpazione del vigneto, è obbligato a presentare la comunicare di fine lavori alla regione entro 60 giorni dal termine dei lavori in campo.
Si ricorda che ciò che è soggetto ad autorizzazione sono le barbatelle di vite, pertanto come data di fine lavori si intende la messa a dimora delle barbatelle nel caso di reimpianto oppure la completa rimozione dei ceppi di vite nel caso di estirpazione.
Per maggiori informazioni contattare la CIA di Imola nella persona di
Fanti Jacopo 3294529009 o j.fanti@centroservizimpresa.eu