Gasolio agricolo per “Attività connesse”

Secondo l’art. 2135 C.C. 3 comma, “Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”.

Le prestazioni di servizi sono considerate attività agricole connesse a condizione che tali attività siano svolte utilizzando prevalentemente attrezzature normalmente impiegate nell’attività agricola principale.

Come chiarito nella circolare 44/E/2004, per rientrare fra le attività agricole connesse, l’attività di fornitura di servizi svolta dall’imprenditore agricolo non deve assumere per dimensione, organizzazione di capitali e risorse umane, la connotazione di attività principale: le attrezzature agricole non devono essere impiegate nell’attività connessa in misura prevalente rispetto all’utilizzo operato nell’attività agricola esercitata.

Se l’attività è svolta come attività connessa a quella dell’azienda agricola deve essere utilizzato esclusivamente gasolio nazionale e non può essere richiesta l’assegnazione di carburante agricolo agevolato né tantomeno utilizzarlo.
E’ proibito utilizzare quello assegnato alla propria azienda agricola o all’azienda del committente i lavori. L’abuso è soggetto a denuncia penale per contrabbando di prodotti petroliferi.

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