Gestione tassa di soggiorno 2020-21
lo scorso 12 maggio è stato pubblicato in GU il Decreto MEF del 29 aprile 2022 relativo all’approvazione del modello di dichiarazione dell’imposta di soggiorno, con attinenti istruzioni, da presentare entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.
In deroga alla regola generale, che ne dispone l’adempimento annuale, per quanto attiene al 2020 a seguito delle disposizioni emanate durante l’emergenza covid, è stato previsto che la dichiarazione relativa all’anno di imposta 2020 venga presentata unitamente alla dichiarazione relativa all’anno di imposta 2021, quindi entro il prossimo 30 giugno 2022., mediante sistema telematico dell’Agenzia delle entrate
La disposizione prevede che per l’omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell’importo dovuto, mentre per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all’art. 13 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.
Tali disposizioni interessano solo quelle strutture ricettive, tra le quali le strutture agrituristiche, ubicate in Comuni nei quali sia stata deliberata l’applicazione della tassa di soggiorno.