Scarpate, siepi e fossi: gli obblighi dei proprietari di terreni dal Nuovo Circondario Imolese
La Cia di Imola ricorda a tutti gli interessati che il Codice della Strada e il Regolamento di Polizia Rurale adottato dai Comuni del Nuovo Circondario Imolese regolano la pulizia di terreni, siepi, scarpate e alberi in prossimità di strade e autostrade. Per la lavorazione dei terreni in prossimità di strade e scarpate è vietato arare od effettuare altre lavorazioni del terreno a distanza inferiore ai 2 metri da fossi o canali. Le lavorazioni agricole adiacenti alle sedi stradali statali, provinciali e comunali e vicinali di uso pubblico, devono mantenere una fascia di rispetto a terreno saldo (non coltivato) di almeno 3 metri dal ciglio superiore della scarpata a monte e dal ciglio inferiore della scarpata a valle della sede stradale. Le scarpate devono essere recuperate da vegetazione autoctona locale, facilitando la ricolonizzazione spontanea o ricorrendo alle tecniche dell’ingegneria naturalistica con preferibile inserimento di compagini erbaceo-arbustive. I frontisti delle strade pubbliche, poi, non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade ma devono formare lungo le stesse la regolare capezzagna (terreno non coltivato) per rivolgere l’aratro senza danno delle strade, rive e fossi. Nella lavorazione dei terreni a coltura agraria devono essere rispettati gli alberi isolati e a gruppi, nonché le siepi e i filari a corredo della rete idrica esistente o in fregio ai limiti confinari, preservandone, in particolare, l’apparato radicale. Questi elementi, se mandanti, devono essere ricostruite anche a protezione di compluvi soggetti ad erosione.