Attenzione ai contratti di appalto che nascondono intermediazione illecita di manodopera “La legge sul caporalato? Gli agricoltori non sono criminali”
Ottobre 2016 – La Cia Agricoltori Italiani di Imola vuole richiamare nuovamente l’attenzione sui contratti proposti come “contratti di appalto” che, in realtà, propongono semplici intermediazioni di manodopera. La Cia di Imola ricorda, infatti, che non basta una semplice forma scritta di contratto tra le parti e una fattura di pagamento della prestazione ma necessitano delle condizioni sostanziali.
Ė utile specificare ancora una volta che l’appalto è il contratto per il quale l’appaltatore (chi prende in appalto) assume il compimento di un’opera o di un servizio commissionatogli da un committente verso un corrispettivo di denaro. L’appaltatore è, quindi, un imprenditore che svolge un’attività a scopo di lucro sul quale ricade il rischio economico dell’opera stessa per cui gode nell’esecuzione del contratto di un notevole grado di autonomia e non può in alcun modo essere ricondotto a un mero esecutore di un’opera sotto la direzione del committente che gli corrisponde una somma prefissata. Deve essere dotato di una vera e propria organizzazione di impresa, dell’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori nell’appalto in quanto è lui il soggetto che si assume il rischio d’impresa. Affinché si abbia un contratto di appalto, cosiddetto “genuino”, i lavoratori dell’appaltatore non devono perciò sostituirsi in alcun modo ai dipendenti del committente: non devono prendere ordini o comandi da altri soggetti diversi dall’appaltatore in quanto non sono soggetti né al potere direttivo né, tantomeno di controllo del committente. Preme, quindi, mettere in evidenza che l’appaltatore, a differenza del somministratore di manodopera, non può porsi come semplice intermediario, ma deve garantire un’organizzazione di messi e di personale, oltre alla già ricordata assunzione di rischio d’impresa. Diversamente, come capita in molti casi di appalti non genuini proposti per la maggior parte da soggetti stranieri, ci troveremmo di fonte a ipotesi di “interposizione illecita di manodopera”, ovvero di somministrazione irregolare. Ricordiamo inoltre che, come previsto dall’art. 18 del D.Lgs. 276/03, le ipotesi di appalto non genuino e di somministrazione fraudolenta di manodopera sono sanzionate sia sotto il profilo amministrativo che sotto il profilo penale. Infatti, in tema di lavoro agricolo irregolare è di questi giorni l’approvazione definitiva della legge che tenta di disciplinare ex novo la materia del lavoro agricolo irregolare con norme più severe in tema di caporalato, di contrasto al lavoro nero e dello sfruttamento dei lavoratori. Una delle norme che qualificano il provvedimento è il nuovo testo dell’articolo 603 bis del codice penale, che individua una nuova disciplina per il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, prevedendo la reclusione da uno a sei anni, la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato e l’estensione della confisca obbligatoria, sequestro dei beni o, in alternativa, il controllo giudiziario dell’azienda agricola. “Il mondo agricolo, proprio per la sua particolarità, – precisa Giordano Zambrini, presidente della Cia di Imola – richiede un’organizzazione diversa per la ricerca della manodopera e i provvedimenti presi sono molto duri, trattano gli agricoltori alla stregua di un criminale. Non vogliamo certo difendere chi applica tariffe contrattualmente non giuste ma si deve cercare il caporalato dove realmente esiste. Per ridurre il fenomeno cominciamo a favorire un’adeguata remunerazione agli agricoltori per ciò che producono. E’ il basso reddito delle aziende che favorisce il caporalato”.