Enoturismo: le regole per le aziende che vogliono praticarlo
L’enoturismo persegue i seguenti obbiettivi:
- la valorizzazione delle aree ad altra vocazione vitivinicola e delle produzioni viticole del territorio regionale;
- la qualificazione dell’accoglienza nell’ambito di un’offerta turistica di tipo integrato;
- la promozione dell’enoturismo quale forma di turismo dotata di specifica identità;
- la valorizzazione delle produzioni vitivinicole del territorio.
Possono esercitare l’attività:
- imprese agricole che esercitano attività agricola di coltivazione della vite o che effettuano la trasformazione i prodotti vitivinicoli e la successiva commercializzazione delle proprie produzioni come attività connessa;
- imprese agroindustriali che svolgono attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti vitivinicoli attraverso la prevalente acquisizione della materia prima da terzi.
Le aziende che intendono esercitare l’attività enoturistica devono possedere i seguenti requisiti:
- essere iscritti alla CCIAA;
- risultare iscritti alla Anagrafe delle Aziende Agricole;
- essere in possesso dei requisiti formativi o dell’attestato di frequenza ai corsi di formazione specifici;
- essere in possesso dei requisiti morali dimostrabili attraverso la documentazione antimafia. Il requisito morale deve essere posseduto dal titolare della ditta nel caso di ditta individuale, da tutti i soci in caso di società di persone e da tutti gli amministratori nel caso di società di capitali.
Le attività che rientrano nell’enoturismo sono le seguenti:
- Attività formative e informative rivolte alle produzioni vitivinicole del territorio;
- Attività di organizzazione di degustazione e commercializzazione delle produzioni vitivinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti freddi preparati dall’azienda stessa, anche manipolati pronti per il consumo nel rispetto dei requisiti igienico sanitari.
Tali attività devono essere svolte nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, urbanistiche e di sicurezza a tutela degli ospiti realizzandole in strutture idonee all’accoglienza e con attrezzature adeguate.
Gli imprenditori che intendono accedere all’attività enoturistica devono essere in possesso di competenza e formazione per le attività informative, didattiche, culturali, ricreative e per le attività di degustazione e commercializzazione.
I corsi di formazione realizzati da organismi accreditati nell’ambito della formazione professionale devono avere una durata di almeno 15 ore, per lo svolgimento dell’attività enoturistica e di almeno 8 ore per quella di degustazione.
Le competenze sopra descritte devono essere possedute dal titolare dell’impresa o dai familiari coadiuvanti, dai dipendenti dell’impresa o dai collaboratori esterni.
Il requisito è assolto se il personale addetto è in possesso di:
- titolo studio ad indirizzo agrario (diploma e/o laurea); attestato operatore agrituristico; attestato operatore di fattoria didattica; attestato formazione sopra descritta;
- esperienza lavorativa triennale svolta presso aziende vitivinicole in qualità di addetto al vigneto o alla cantina, comprovata dall’iscrizione INPS o altra documentazione idonea (contratti di lavoro, busta paga, etc.)
Per avviare l’attività enoturistica l’azienda deve presentare la SCIA (Segnalazione di inizio attività) attraverso lo Sportello Unico delle Attività produttive (SUAP) del Comune nel quale è svolta principalmente tale attività. Al momento della presentazione di questa l’azienda deve essere in possesso di tutti i requisiti previsti dal DM e devono essere rispettate tutte le prescrizioni in materia edilizia, urbanistica, ambientale, igienico-sanitaria, sulla destinazione d’uso dei locali e le norme di sicurezza. Alla SCIA dovrà essere allegata una relazione descrittiva dell’azienda, della cantina, degli spazi destinati all’attività e le planimetrie dei locali ove avviene la manipolazione, trasformazione somministrazione dei prodotti alimentari corredata dall’indicazione dell’attrezzatura presente.
Nella SCIA l’azienda dovrà indicare il periodo di apertura al pubblico, ovvero apertura settimanale o stagionale prevedendo un minimo di tre giorni, tra cui possono essere compresi la domenica e giorni festivi e prefestivi.