Esonero contributi previdenziali – Novembre -dicembre 2020 e gennaio 2021 in scadenza il 3 dicembre

Con propria circolare n. 131 dell’8 settembre u.s. e poi con il msg n.3774  Inps ha fornito indicazioni  normative e operative relative all’esonero contributivo per le filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura relativo ai mesi di novembre e dicembre 2020 e gennaio 2021.

Il beneficio contributivo previsto inizialmente solo per il mese di novembre 2020 dall’articolo 16 del decreto “Ristori”, il D.L. n. 137 del 28 ottobre 2020, è stato successivamente esteso, con l’articolo 16-bis, al mese di dicembre. Infine, l’articolo 19 del decreto “Sostegni” lo ha ulteriormente esteso alla mensilità di gennaio 2021.

Destinatari dell’agevolazione contributiva sono sia i datori di lavoro appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, sia i lavoratori autonomi agricoli, quali imprenditori agricoli e coltivatori diretti, che esercitano le attività di cui ai codici Ateco elencati nell’allegato 3 al D.L. n. 137 del 2020.

Il beneficio compete a condizione che sussista la regolarità contributiva dei richiedenti (regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale ai sensi della normativa in materia di DURC), che osservino le norme a tutela delle condizioni di lavoro e che rispettino gli accordi e i contratti collettivi sottoscritti con le Organizzazioni sindacali e datoriali più rappresentative sul piano nazionale. 

L’esonero contributivo compete nei limiti delle soglie previste dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” a sensi della Sezione 3.1 e 3.12. 

Le domande debbono essere fatte attraverso il cassetto previdenziale lavoratori autonomi  agricoli entro e non oltre il 3 dicembre 2021

Dopo la scadenza prevista i richiedenti riceveranno via pec l’esito delle domande e, in caso di accoglimento, la comunicazione degli importi dovuti. Ove l’incentivo richiesto si dovesse rivelare non spettante, gli importi omessi saranno dovuti con la maggiorazione delle sanzioni civili. 

Eventuali importi comunque versati in eccesso si potranno recuperare attraverso l’istituto della compensazione contributiva. 

Come per l’esonero contributivo disposto dall’articolo 222, comma 2, del decreto “Rilancio” in caso di esaurimento delle risorse stanziate, l’agevolazione spettante sarà ridotta in misura proporzionale a tutti i beneficiari.

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