Esonero contrubutivo per l’assuzione a tempo indeterminato dei giovani under 36

L’ INPS con la circolare n. 57 del 22 giugno 2023 fornisce le indicazioni operative relativamente all’esonero contributivo previsto per le assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2023 di soggetti che, alla data dell’evento incentivato, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa.
In particolare, si ricorda che tale incentivo, originariamente previsto dalla Legge di Bilancio 2021 (N. 178/2020) era sottoposto all’autorizzazione della Commissione europea che si è finalmente espressa con la decisione C(2023) 4061 final del 19 giugno 2023.
DATORI DI LAVORO BENEFICIARI
L’incentivo può essere fruito da tutti i “datori di lavoro privati, compresi i datori di lavoro agricolo
Sono esclusi tutti gli enti della Pubblica Amministrazione, le imprese operanti nel settore finanziario, le imprese del settore domestico;
RAPPORTI DI LAVORO INCENTIVATI
L’esonero contributivo spetta per le assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2023 di soggetti che, alla data dell’evento incentivato, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa.
L’assunzione può essere effettuata sia a tempo pieno sia a tempo parziale;
La legge di Bilancio 2021 esclude espressamente l’applicazione dell’esonero alle prosecuzioni di contratto al termine del periodo di apprendistato e alle assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato riguardanti giovani che, nei sei mesi precedenti, abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.
DURATA DELL’INCENTIVO
La durata dell’esonero è di 36 mesi, ovvero 48 mesi, nel caso di assunzioni o trasformazioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
MISURA DELL’INCENTIVO
Incentivo valevole per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato è pari al 100% con massimali differenziati ( effettuate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022 nel limite massimo di 6.000 euro annui effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 nel limite massimo di 8.000 euro annui).
Non sono oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni: – i premi e contributi dovuti all’INAIL ; – il contributo, ove dovuto, al Fondo di tesoreria del TFR di cui all’art. 1, comma 755, Legge n.296/2006 (per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi operata dall’art. 1, comma 756, ultimo periodo, della medesima legge); – il contributo destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua (0,30%), di cui all’art. 118 della Legge n. 388/2000 (previsto dall’art. 25, quarto comma, della Legge n. 845/1978); Sono comunque escluse le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento. a titolo esemplificativo il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria (DL n. 103/1991, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 166/1991);
NB Il periodo di godimento dell’agevolazione può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo il differimento temporale del periodo di fruizione dei benefici.
CONDIZIONI DI SPETTANZA DELL’INCENTIVO
Per questo e, in generale, per tutto ciò che concerne le condizioni di spettanza dell’incentivo in parola (generali e specifiche), nonchè per la disciplina relativa ai casi particolari si rimanda alle precedenti indicazioni di prassi fornite nella Circolare INPS n. 56 del 12 aprile 2021
PORTABIITA’ DELL’INCENTIVO
La condizione legittimante la fruizione degli esoneri è che il lavoratore non sia mai stato titolare di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, pertanto non impedisce l’accesso agli incentivi il pregresso svolgimento di prestazioni lavorative in forme giuridiche e contrattuali diverse da quella del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, quali, a titolo esemplificativo, il rapporto di lavoro a termine, lo svolgimento di attività di natura professionale in forma autonoma, ecc.
Si precisa, al riguardo, che è prevista la portabilità dell’incentivo, ovvero nel caso in cui il lavoratore, sia già stato assunto a tempo indeterminato da un datore di lavoro che non abbia goduto per intero dei 36 mesi di incentivo, il datore di lavoro privato che lo assume nuovamente a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2023, può godere del beneficio per il periodo residuo fino al completamento dei 36 mesi e ciò indipendentemente dall’età del lavoratore alla data della nuova assunzione.
COMPATIBILITÀ CON LA NORMATIVA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO
Vengono considerati aiuti di Stato compatibili quelli che rispettino, tra le altre, le solite condizioni ( siano di importo non superiore a 2 milioni di euro per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere, ovvero non superiore a 300.000 euro per impresa attiva nei settori della pesca e dell’acquacoltura e a 250.000 euro nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, siano concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2023; l’aiuto sia concesso a imprese colpite dalla crisi).
COORDINAMENTO CON ALTRI INCENTIVI
L’esonero contributivo in oggetto non è cumulabile con gli incentivi: – per l’assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi ovvero prive di impiego da almeno 6 mesi e appartenenti a particolari aree o settori economici o professioni – all’assunzione dei lavoratori disabili di cui all’art. 13 della Legge n. 68/1999; – all’assunzione di beneficiari del trattamento NASpI di cui all’art. 2, comma 10-bis, della Legge n. 92/2012, pari al 20% dell’indennità che sarebbe spettata al lavoratore se non fosse stato assunto per la durata residua del trattamento.
Sempre con riferimento all’eventuale compatibilità degli esoneri in oggetto con altri regimi agevolati, l’INPS fa presente che le agevolazioni non sono cumulabili con la riduzione contributiva fissata per i datori di lavoro agricoli che occupano personale nei territori montani o nelle singole zone svantaggiate, né con le riduzioni contributive previste per il settore edilizia.