EMILIA ROMAGNA

COMUNICATI STAMPA

Le pensioni dopo il ‘Decretone’

contadino anziano pensione

Corrado Fusai

DA “QUOTA 100” A “OPZIONE DONNA”, PER L’ANTICIPATA SONO 4 LE POSSIBILITÀ

NESSUNA NOVITÀ PER LE PENSIONI DI VECCHIAIA

Scriviamo quando il cosiddetto “decretone” è ancora in discussione in Parlamento per la conversione in legge. Qualche modifica finale potrebbe quindi esserci. Vediamo ad oggi quali sono le uscite pensionistiche per il 2019 e anni successivi, limitatamente a chi aveva versato anche 1 solo contributo alla data del 31/12/1995.

Nulla è cambiato per le pensioni di vecchiaia: in generale, è necessario aver maturato 20 anni di contributi e compiere l’età pensionabile che, per il biennio 2019-2020 è pari a 67 anni sia per le donne che per gli uomini.

Trattiamo quindi le sole pensioni anticipate, per le quali sono ben 4 le possibilità ora previste.

ANTICIPATA “ORDINARIA”

La prima possibilità è quella “ordinaria”: a prescindere dall’età anagrafica, nel periodo 2019-2026 le donne potranno accedere alla pensione con 41 anni e 10 mesi di contributi, gli uomini con 42 anni e 10 mesi. Di questi contributi ve ne debbono essere almeno 35 anni senza conteggiare periodi di disoccupazione e malattia. La pensione decorre dopo che si è aperta la finestra di 3 mesi e, comunque, non saranno possibili decorrenze antecedenti la data del 1° aprile 2019.

ANTICIPATA “PRECOCI”

Il requisito contributivo per l’accesso alla Pensione Anticipata, è fissato in via agevolata a 41 anni di contributi ambosessi per il periodo dal 2019 al 2026 a favore di chi, avendo versato almeno 1 anno di lavoro effettivo prima del compimento del 19° anno di età, rientra in una delle seguenti categorie:

  1. stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale, e che abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno 3 mesi;
  2. lavoratori dipendenti ed autonomi, che assistono, al momento della richiesta, da almeno 6 mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità;
  3. lavoratori dipendenti ed autonomi, che hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74%;
  4. sono lavoratori dipendenti che svolgono o da 7 anni negli ultimi 10, oppure da 6 anni negli ultimi 7 attività lavorative “gravose” (per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo); i lavori “gravosi” sono indicati in un apposito elenco, tra cui rientrano anche gli operai dell’agricoltura, della zootecnia e della pesca.

Il procedimento per l’accesso a questa pensione è un po’ più complesso, dovendo prima richiedere il riconoscimento dei requisiti richiesti. Il termine per le prime domande è scaduto lo scorso 31 marzo, ma si possono presentare anche entro il 30 novembre.

Chi volesse accedere alla pensione anticipata “precoci”, non può svolgere alcuna attività lavorativa, da dipendente o da autonomo, sino alla data in cui si maturano i requisiti per la Pensione Anticipata ordinaria.

QUOTA 100

Questa nuova uscita pensionistica è stata prevista solo nel caso di requisiti maturati dal 2019 al 2021 compresi, ed ha carattere sperimentale.

Sia per i lavoratori dipendenti che autonomi è necessario aver compiuto 62 anni di età e aver maturato 38 anni di contributi (di cui almeno 35 escludendo periodi di disoccupazione e malattia). Chi ha maturato questi requisiti entro il 31 dicembre 2018 potrà accedere alla pensione dal 1° aprile. Chi matura successivamente, dovrà attendere l’apertura della finestra trimestrale se si tratta di dipendenti privati o di lavoratori autonomi. I dipendenti pubblici hanno invece finestre semestrali e inframensili e potranno accedere alla pensione non prima del mese di agosto 2019. È comunque necessario presentare la domanda di pensione.

Si può accedere a “quota 100” anche cumulando i contributi versati in più fondi o gestioni, nonché nell’ambito della Gestione Separata Inps.

La pensione quota 100 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui. Mancano ancora indicazioni precise, per i lavoratori autonomi, circa l’eventuale obbligo di chiusura della Partita Iva e di cancellazione dagli elenchi.

OPZIONE DONNA

Questa possibilità è limitata alle sole donne che hanno perfezionato i requisiti richiesti entro il 31 dicembre 2018. Se la pensione è liquidata a carico di un fondo di dipendenti, occorre aver compiuto 58 anni di età e aver maturato 35 anni di contributi. L’età richiesta sale a 59 se si tratta di lavoratrici autonome.

Per accedere alla pensione occorre attendere l’apertura delle finestre: 12 mesi per i dipendenti, 18 mesi per le lavoratrici autonome.

Da considerare che questa pensione è calcolata interamente con il sistema contributivo che, a seconda dei casi, può produrre un importo ridotto fino al 35% rispetto al calcolo misto o retributivo.

Corrado Fusai, decretone, opzione donna, pensionati, pensione, quota 100

C.I.A. EMILIA ROMAGNA – VIA BIGARI 5/2 – 40128 BOLOGNA BO – TEL. 051 6314311 – FAX 051 6314333
C.F. 80094210376 – PEC: amministrazione.er@cia.legalmail.it

Privacy Policy  –  Note legali

WhatsApp chat
%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: