Malattie professionali e infortuni da denunciare all’Inail solo on-line
Corrado Fusai
In caso di infortunio sul lavoro sono tre i soggetti nei cui confronti la legge prevede specifici adempimenti: il datore di lavoro o titolare dell’azienda diretto-coltivatrice; il dipendente (sia fisso che avventizio) o l’unità attiva CD; il medico che redige il certificato relativo all’infortunio e ne stabilisce la prognosi.
In ogni caso, l’obbligo di denuncia/comunicazione di infortunio all’inail grava sul datore di lavoro o titolare CD, nei termini e nei modi sotto indicati. La denuncia può essere inviata solo per via telematica, attraverso i canali messi a disposizione dall’Inail, o direttamente dal titolare dell’azienda o incaricando con delega la Confederazione o altro intermediario.
Adempimenti dei dipendenti e collaboratori familiari
Il lavoratore dipendente, così come il collaboratore familiare dell’azienda CD iscritto all’Inps, in caso di infortunio, deve fornire al datore di lavoro (o titolare dell’azienda CD) i riferimenti del certificato medico, ovvero il numero identificativo, la data di rilascio e i giorni di prognosi indicati nel certificato stesso. In tal modo potrà assolvere all’obbligo di dare immediata notizia al datore di lavoro di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità. Nel caso in cui il lavoratore non disponga del numero identificativo del certificato, dovrà fornire al datore di lavoro il certificato medico in forma cartacea.
Adempimenti del datore di lavoro
Il datore di lavoro, sulla base della prognosi indicata nella certificazione medica:
a) se la prognosi non prevede giorni di astensione dal lavoro oltre a quello dell’infortunio, non deve fare nulla;
b) se la prognosi prevede, oltre a quello dell’infortunio, un numero di giorni di astensione dal lavoro da 1 a 3, deve inviare telematicamente all’Inail la comunicazione dell’infortunio, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico;
c) se la prognosi prevede, oltre a quello dell’infortunio, un numero di giorni di astensione dal lavoro superiore a 3, deve inviare telematicamente la denuncia di infortunio, entro i 2 giorni successivi a quello di ricezione del certificato medico.
Coltivatori diretti
Per i titolari delle aziende coltivatrici dirette, vige solo l’obbligo di inviare all’Inail la denuncia degli infortuni propri e dei collaboratori familiari solo con prognosi superiore a 3 giorni, entro i 2 giorni successivi a quello di ricezione del certificato medico.
Il titolare iscritto come coltivatore diretto deve inviare la denuncia all’Inail nei termini sopra indicati, anche per i propri infortuni: nel caso in cui si trovi impedito (ad esempio, in caso di ricovero), l’obbligo di denuncia ricade sul medico. Il titolare infortunatosi, non appena gli sarà possibile, dovrà comunque inviare all’Inail la denuncia dell’infortunio.
Malattie Professionali
La denuncia all’Inail delle malattie professionali (anche queste solo per via telematica) in campo agricolo incombe solo sul datore di lavoro e solo se riguarda un operaio agricolo fisso: questi ha l’obbligo di informare il proprio datore di lavoro, consegnandogli il certificato medico (o meglio il numero identificativo del certificato medico telematico) con la diagnosi della malattia entro 15 giorni. Ricevuto il certificato, il datore di lavoro deve inviare all’Inail la denuncia telematica entro i 5 giorni successivi.
Per le malattie professionali degli OTD e dei CD (sia titolare che collaboratori familiari) l’obbligo di denuncia all’Inail ricade sul medico che formula la diagnosi. Talvolta ciò non accade, e tocca agli interessati attivarsi presso l’inail, assistiti dal Patronato, per ottenere le eventuali prestazioni spettanti.
Le prestazioni economiche
In caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale riconosciuta, al lavoratore possono spettare prestazioni sia di carattere economico che sanitario da parte dell’Inail.
Se, a causa dell’infortunio o della malattia, il lavoratore deve astenersi dal lavoro per un periodo, l’Inail eroga la cosiddetta indennità temporanea.
Inoltre, vengono valutate le conseguenze di carattere permanente (il cosidetto “danno biologico”) provocate dall’infortunio o dalla malattia: a) se si raggiunge una percentuale compresa tra il 6 ed il 15%, spetta una somma una tantum a titolo di indennizzo; b) se si raggiunge almeno il 16%, spetta una rendita mensile.
Ove necessario, l’Inail sostiene anche le spese per prestazioni sanitarie, ad esempio per cure idrofangotermali.
La rendita può spettare anche ai superstiti (coniuge e figli o, in mancanza, i genitori, i fratelli e le sorelle) di una persona deceduta a causa di infortunio o malattia professionale.
Gli uffici del Patronato Inac sono a vostra disposizione per tutte le informazioni e l’assistenza necessaria, anche per quanto riguarda le prestazioni economiche spettanti.