Nuove specifiche per l’etichettatura ambientale
Come già ricordato in precedenza Il decreto Milleproroghe 2021 (L. 21 del 26 febbraio), ha disposto la sospensione dell’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi fino al prossimo 31 dicembre 2021. Successivamente il DL “Sostegni” ha stabilito che i prodotti già immessi in commercio o etichettati al 1° gennaio 2022 possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.
Questa possibilità vale sia per gli imballaggi che per le etichette già in commercio al 01/01/2022 (ma utilizzabili in azienda fino alla fine dell’anno in corso). Il decreto è stato convertito in legge il 21 maggio scorso.
Al fine di prevedere un’adeguata informazione ambientale, l’obbligo di etichettatura deve ricadere anche in capo agli utilizzatori (es. aziende vinicole, apicoltori, produttori confetture, produttori ortofrutticoli, pescatori, ecc..) degli imballaggi [art. 219, comma 5, T.U.A.], fermo restando l’obbligo già in essere per i produttori stessi.
Gli imballaggi destinati all’esportazione non prevedono obbligo di etichettatura, riferita dunque agli imballaggi immessi al consumo nel territorio nazionale.
Si specificano di seguito, alcune delle principali sigle apponibili in etichetta o su ogni singolo materiale, per i costituenti della bottiglia di vino già confezionata e pronta alla commercializzazione:
ALLUMINIO (gabbiette, lattine): “ALU 41”.
CARTA (fascette, etichette): “PAP 22” CARTONE (contenitore bottiglie): CARTONE ONDULATO “PAP 20” / CARTONE NON ONDULATO “PAP 21”
FERRO/METALLO (tappi e/o gabbiette): “FE 40”
LEGNO (cassetta, pallet): “FOR 50”
PLASTICA (bottiglia, flacone, sacchetto): “PVC 3” / POLIPROPILENE “PP 5” / POLISTIROLO “PS 6”
SUGHERO (tappi): “FOR 51”. – riciclabili nell’organico.
VETRO (contenitore): VETRO VERDE “GL 71” / VETRO MARRONE “GL 72” / VETRO INCOLORE “GL 70”.
In allegato alcuni esempi di come adempiere alla corretta etichettatura degli imballaggi, secondo le disposizioni attualmente in essere.