Parchi agrisolari – nuovi aspetti sulla realizzazione nel nuovo decreto ministeriale
Decreto ministeriale recante interventi per la realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agro industriale, da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 2, componente 1, investimento 2.2 “Parco Agri Solare”.
Rispetto al primo avviso che era uscito sul sito del Ministero, il decreto modifica sostanzialmente i parametri d’accesso e i tipi di investimento realizzabili.
Inoltre, per quanto riguarda il vero e proprio bando ancora non è uscito e come previsto dall’art. 13 del DM verrà pubblicato solo dopo la decisione di approvazione da parte della Commissione europea, che non dovrebbe avvenire prima della metà di giugno.
Le differenze principali rispetto alla prima versione sono:
1) viene specificato che possono essere realizzati impianti fotovoltaici anche sui tetti di fabbricati strumentali all’attività dei soggetti beneficiari, ivi compresi quelli destinati alla ricezione ed ospitalità nell’ambito dell’attività agrituristica;
2) è prevista la realizzazione anche del solo impianto Fotovoltaico, rimane solo una possibilità l’abbinamento con gli interventi rimozione e smaltimento amianto, realizzazione isolamento termico sui tetti, realizzazione di un sistema di areazione connesso alla sostituzione del tetto;
3) viene specificato quanto può essere grande l’impianto in quanto deve seguire il seguente principio art. 2 comma 3: “Per le aziende agricole di produzione primaria, gli impianti fotovoltaici sono ammissibili agli aiuti unicamente se l’obiettivo è quello di soddisfare il fabbisogno energetico dell’azienda e se la loro capacità produttiva non supera il consumo medio annuo di energia elettrica dell’azienda agricola, compreso quello familiare. La vendita di energia elettrica è consentita nella rete purché sia rispettato il limite di autoconsumo annuale”. L’azienda non può fare un impianto che superi i consumi medi annuali.
4) Possono accedere tutti gli imprenditori agricoli non in regime di esonero dalla tenuta della contabilità;
5) l’impianto dovrà avere una potenza massima tra 6 kwp e 500 kwp.
Per maggiori informazioni rivolgersi all’ufficio CIA-CAA Cia di Zona.