RENTRI, nasce il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti

Con l’entrata in vigore del Decreto n. 59/2023, è stato introdotto il nuovo Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI) che punta ad una gestione digitale di tutte le attività connesse alla produzione, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti. 

Per quanto riguarda il mondo agricolo, in base all’art. 12 comma 9 del DM n. 59 del 2023, gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del Codice civile, sono tenuti a iscriversi al RENTRI come produttori iniziali di rifiuti, solo se producono rifiuti pericolosi.

I rifiuti speciali pericolosi più frequentemente prodotti dalle imprese agricole sono:

  • oli esauriti da motori, freni, trasmissioni idrauliche (CER 130205*);
  • batterie esauste (CER 160601*);
  • veicoli e macchine da rottamare (CER 160104*);
  • fitofarmaci non più utilizzabili (CER 020108*);
  • contenitori di fitofarmaci non bonificati (CER 150110*);
  • farmaci ad uso zootecnico scaduti o inutilizzabili (CER 180205*).

L’iscrizione avviene in base alle seguenti finestre temporali:

  • Per Enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi con più di 50 dipendenti: a decorrere dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025;
  • Per Enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi con più di 10 dipendenti e fino ai 50: a decorrere dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025;
  • Per tutti i restanti produttori di rifiuti speciali pericolosi obbligati all’iscrizione: a decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026.

L’iscrizione prevede un costo di segreteria paria a 10,00€ più un contributo annuale che varia da:

  • imprese o enti che trattano o trasportano rifiuti, intermediari, consorzi, imprese o enti con più di 50 dipendenti che producono rifiuti e soggetti delegati versano 100€ il primo anno e 60€ per ogni annualità successiva;
  • imprese o enti produttori di rifiuti con dipendenti superiori a 10 e minori di 50 versano 50€ il primo anno e 30€ per ogni annualità successiva;

tutti gli altri produttori di rifiuti pericolosi versano 15€ il primo anno e 10€ per ogni annualità successiva.

Il pagamento può essere effettuato tramite piattaforma PagoPA (quindi sia on line che con bollettini pagabili anche presso ricevitorie) da effettuarsi entro il 30 aprile di ogni anno.

I produttori possono delegare associazioni di categoria o società di servizi di loro emanazione, gestori del servizio pubblico o del circuito organizzato di raccolta a trasmettere i dati.

La delega può avvenire in due modi:

  • il produttore, in fase di iscrizione, indica il delegato, a sua volta già iscritto al RENTRI.
  • il delegato inserisce i nominativi dei produttori che confermano la richiesta di delega.

L’obbligo di iscrizione al RENTRI, che riguarda esclusivamente le imprese agricole che producono rifiuti pericolosi, non va ad arrecare modifiche sostanziali sulle modalità adottate sino ad oggi dalle aziende agricole obbligate alla tenuta dei registri di carico/scarico dei rifiuti, salvo la necessità di iscriversi e di pagare annualmente il relativo contributo.

Pertanto, gli imprenditori agricoli come previsto dall’ articolo 190, comma 6, d.lgs. n. 152/2006 non sono obbligati a tenere il registro di carico/scarico e possono continuare a  conservare in azienda la copia del formulario di identificazione (FIR) rilasciato dal soggetto delegato alla raccolta dei rifiuti (HERA, cascina pulita) che opera nell’ambito del circuito di raccolta organizzata a cui l’imprenditore aderisce, senza l’obbligo della tracciabilità sulla piattaforma RENTRI.  Infatti, come conferma il testo Unico ambientale, le aziende obbligate alla tenuta dei registri di carico/scarico possono adempiere tramite:

  • la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione, relativo al trasporto dei      rifiuti o dei documenti sostitutivi;
  • la conservazione per tre anni del documento di conferimento rilasciato dal soggetto che provvede      alla raccolta di detti rifiuti nell’ambito del circuito organizzato di raccolta. 

Le aziende agricole che non producono rifiuti pericolosi non sono tenute all’iscrizione ma potranno registrarsi al RENTRI dal 13 febbraio 2025 e saranno obbligati all’Emissione del solo FIR (formulario identificazione rifiuti). 

Se il produttore chiede al soggetto delegato alla raccolta rifiuti di emettere il FIR al momento del ritiro del rifiuto non pericoloso, l’azienda agricola non dovrà registrarsi.

In caso di ulteriori aggiornamenti normativi, sarà nostra premura segnalare le novità nei prossimi numeri di Agrimpresa. 

Nel frattempo è possibile rivolgersi al proprio circuito di raccolta o agli uffici CIA di riferimento per avere maggiori dettagli. Inoltre, il Ministero dell’ambiente ha predisposto un sito specifico dedicato alla piattaforma RENTRI; dove accedendo al seguente link sono disponibili ulteriori informazioni https://www.rentri.gov.it/it.

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