Nuove modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali
Dal 1 Gennaio 2022, con l’entrata in vigore del D.Lgs 32/2021 che abroga il D.Lgs. 194/2008, cambia il sistema di finanziamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali eseguiti dalle autorità competenti per la verifica della conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali. Entrando nel particolare con nuovo decreto viene, tra le altre cose, modificata la sezione 6 dell’allegato A del precedente Decreto legislativo n. 194/2008, ora allegato 2, Sezione 6, Tabella A, e cioè vengono ricomprese un numero maggiore di tipologie produttive e vengono stabiliti importi diversi basati non più sulla fascia produttiva annua ma dal livello di rischio dello stabilimento.
Tali controlli riguardano gli alimenti e la sicurezza alimentare, i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con alimenti (MOCA), i mangimi, la salute e il benessere degli animali, i sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati, l’immissione in commercio e l’uso di prodotti fitosanitari.
In particolare gli operatori del settore alimentare (OSA) le cui attività rientrano nellaTabella A del D. Lgs. 32/2021, sono soggetti al pagamento della tariffa per il rifinanziamento dei controlli ufficiali – a prescindere dall’esecuzione del controllo ufficiale – qualora le imprese commercializzano all’ingrosso una quantità superiore al 50% della propria merce derivante da una o più attività di cui alla suddetta tabella. (scaricabile, in fondo all’articolo)
Sono invece esclusi dall’applicazione di tale tariffa:
a) gli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117
b) le associazioni di volontariato iscritte nel registro regionale della Protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (art. 1 co. 6 D. Lgs. n. 32/21);
c) gli operatori che effettuano produzione primaria e operazioni associate, come definite all’articolo 2, comma 1, lettere b), c) e d), (art 1 comma 7 , del D.Lgs n. 32/2021);
Ecco cosa stabilisce l’articolo 2, comma 1, lettere b), c) e d
b) «produzione primaria»: tutte le fasi della produzione, dell’allevamento o della coltivazione dei prodotti primari, compresi il raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione e comprese la caccia e la pesca e la raccolta di prodotti selvatici, ai sensi del regolamento (CE) n. 178/2002, articolo 3, punto 17. Per il settore della pesca la produzione primaria comprende le operazioni di allevamento, pesca, raccolta di prodotti vivi della pesca in vista dell’immissione sul mercato, nonche’ le operazioni connesse di macellazione, dissanguamento, decapitazione, eviscerazione, taglio delle pinne, refrigerazione e confezionamento, qualora svolte a bordo di navi da pesca o in una azienda di acquacoltura;
c) «operazioni associate alla produzione primaria»: ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004, allegato I, parte A, capitolo I, paragrafo 1:
1) il trasporto, il magazzinaggio e la manipolazione di prodotti primari sul luogo di produzione, a condizione che cio’ non alteri sostanzialmente la loro natura;
2) il trasporto di animali vivi, ove necessario per il raggiungimento degli obiettivi del regolamento (CE) n. 852/2004;
3) in caso di prodotti di origine vegetale, prodotti della pesca e della caccia, le operazioni di trasporto per la consegna di prodotti primari, la cui natura non sia ancora stata sostanzialmente modificata, dal luogo di produzione ad uno stabilimento;
d) è considerata operazione associata alla produzione primaria anche quella di deposito dei prodotti primari eseguita da cooperative e consorzi di imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del Codice civile, quando effettuata esclusivamente per i propri imprenditori agricoli associati. Qualora i prodotti primari depositati siano commercializzati dalle stesse cooperative e consorzi ad altre imprese, non a nome e per conto dei produttori primari, i depositi sono soggetti alle tariffe di cui al presente decreto.
d) i broker e gli intermediari di commercio con sede diversa da uno stabilimento fisico.
Il primo adempimento, richiesto alle imprese, è di inviare entro il 31 Gennaio di ogni anno (solo per il 2022 l’ASL Romagna accetta che le autodichiarazioni vengano inviate entro il 20 febbraio) la dichiarazione sostitutiva (allegata alla presente) con la quale attestare l’appartenenza alle categorie di cui sopra, con la quale si dichiara o meno la commercializzazione per quantità superiori al 50% di volumi della propria merce/prodotti.
In sintesi per le categorie summenzionate se commercializzano la maggior parte della merce all’ingrosso si è soggetti a tariffa, diversamente non si è soggetti al pagamento dell’imposta, ma comunque occorre autodichiarare l’esonero.
Siamo in attesa di chiarimenti sulla definizione di “ingrosso” pertanto per quegli operatori che non si rivolgono esclusivamente a consumatori finali (vendita o somministrazione) sono pregati di chiedere chiarimenti prima dell’invio dell’autodichiarazione.
Se l’azienda è stata costituita dopo il 1 luglio 2021 occorre inviare comunque il modulo dichiarando il non assoggettamento all’imposta per l’anno 2021 in quanto attività iniziata dopo metà anno, chiaramente sarà da inviare il modulo in corso d’anno sempre all’Asl dichiarando o meno se si sta sopra o sotto il 50% di prevalenza ingrosso nel corso del 2022.
La suddetta autodichiarazione dovrà essere inoltrata, successivamente, ogniqualvolta intervenga una variazione delle informazioni richieste in essa.
Il modulo compilato, corredato dal documento di identità del dichiarante, va inviato dalla vostra PEC al Dipartimento di Sanità Pubblica tramite Posta elettronica certificata, ai seguenti indirizzi:
Per gli O.S.A.che producono/commercializzano alimenti di Origine Animale:
- Ravenna: vet.ra.dsp@pec.auslromagna.it
- Forli: vet.fo.dsp@pec.auslromagna.it
- Cesena: vet.ce.dsp@pec.auslromagna.it
- Rimini: vet.rn.dsp@pec.auslromagna.it
Per gli O.S.A. che producono/commercializzano esclusivamente alimenti NON di Origine Animale:
- Ravenna: ip.ra.dsp@pec.auslromagna.it
- Forli: ip.fo.dsp@pec.auslromagna.it
- Cesena: ip.ce.dsp@pec.auslromagna.it
- Rimini: ip.rn.dsp@pec.auslromagna.it
MODALITÀ EMISSIONE TARIFFE DA PARTE ASL
Sulla base delle informazioni fornite dall’impresa, l’Azienda USL Romagna applicherà la tariffa annuale corrispondente alla fascia di appartenenza e ne invierà formale richiesta entro il successivo 31 marzo, dando 60 giorni di tempo per il pagamento.
In caso di omessa trasmissione dell’autodichiarazione entro il 31 gennaio, ai sensi dell’articolo 13 comma 3, l’Azienda sanitaria locale applica comunque la tariffa prevista.
Nel caso in cui l’operatore, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento, non adempia, l’Azienda sanitaria locale applicherà la maggiorazione del 30 per cento all’importo, oltre agli interessi legali, ed emetterà nuova richiesta di pagamento. In caso di ulteriore inadempienza, l’Azienda USL attiverà la procedura per il recupero crediti, inclusa la riscossione coattiva, fino alla sospensione dei controlli ufficiali su richiesta.
L’Importo della TASSA fissa per le imprese soggette ricomprese in tabella va da 200 a 800 euro annui a seconda del profilo di rischio.
Per maggiori informazioni visita il sito dell’ASL Romagna: https://www.auslromagna.it/notizie/item/4020-pagamento-tariffe-forfettarie-annue-controlli-sicurezza-alimentare
Di seguito i documenti scaricabili:
- da inviare all’ASL via PEC ( non dimenticate di allegare la carta di identità)
- Tabella con le categorie merceologiche tenute al pagamento ( da indicare nel modulo autodichiarazione a quale categoria della tabella si appartiene)