L’Ordinanza del 13 novembre del Ministero della Salute ha inserito l’Emilia-Romagna in ZONA ARANCIONE. Di seguito le nuove restrizioni in vigore da domenica 15 novembre, che restano valide per un periodo di almeno 15 giorni.
- Chiusi TUTTI I GIORNI i ristoranti e le altre attività di ristorazione. Resta consentita la vendita da asporto dalle 5 alle 22; mentre le consegne a domicilio non hanno limiti d’orario. A tale proposito è stato predisposto un MANUALE HACCP PER CONSEGNA A DOMICILIO STRAORDINARIA (vedi materiali al termine dell’articolo) da inserire nelle procedure di autocontrollo.
- L’ATTIVITA’ RICETTIVA è consentita nelle strutture (alberghi, agriturismo, campeggi, rifugi) in grado di garantire il rispetto delle misure di sicurezza previste dalle norme nazionali e dal protocollo regionale, in particolare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
- Gli spostamenti consentiti solo all’interno del proprio comune di residenza, mentre sono vietati quelli verso altri comuni e quelli in entrata e uscita dalla regione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di salute, studio o necessità.
In caso di spostamenti è necessario essere minuti di autodichiarazione (vedi materiali al termine dell’articolo), inoltre è fortemente consigliabile dotarsi di un documento giustificativo che comprovi l’esigenza dello spostamento (scontrino, fattura, bolla, ricetta medica, prenotazione visita etc).
RESTA VALIDA l’ORDINANZA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA del 12 novembre (Leggi l’articolo), valida da sabato 14 novembre al 3 dicembre, che prevedono misure ancora più restrittive.
Segnalo di seguito le misure maggiormente impattanti per le aziende agricole:
Stop ai mercati in assenza di regole precise fissate dai Comuni
E’ vietata l’attività di commercio nella forma del mercato all’aperto su area pubblica o privata se non nei Comuni nei quali sia stato adottato dai sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda le seguenti condizioni di minima:
a) una perimetrazione nel caso di mercati all’aperto;
b) presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;
c) sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell’accesso all’area di vendita;
d) applicazione della scheda relativa al commercio al dettaglio su aree pubbliche contenuta nell’allegato 9 del DPCM del 3 novembre 2020. Il riferimento è naturalmente ai soli mercati comunali settimanali, essendo ogni altra attività già sospesa.
Per lo svolgimento dei mercati contadini è pertanto fondamentale attivarsi per verificare se i singoli comuni hanno previsto e adottato specifici Piani.
punto a5)
È in ogni caso vietato lo svolgimento di sagre e fiere di qualunque genere
punto b3)
La vendita con consegna a domicilio è sempre consentita e fortemente raccomandata
punto a3)
L’accesso agli esercizi di vendita è consentito ad una persona per nucleo familiare, salva la necessità di accompagnare persone non autosufficienti o con difficoltà motorie ovvero minori di età inferiore a 14 anni.
punto b2)
La vendita di generi alimentari è consentita tutti i giorni, anche nei giorni festivi
L’attività florovivaistica è consentita tutti i giorni in quanto i vivai sono classificati come imprese agricole e non come esercizi commerciali
Di seguito puoi scaricare i seguenti materiali