Pubblicato sulla GU del 25 febbraio 2022 n. 13 il decreto legge 25/02/2022 n. 13 che interviene ancora una volta sull’argomento della cessione del credito. Di seguito le ulteriori modifiche.
ULTERIORI CESSIONI DOPO LA PRIMA
Come si ricorderà il Decreto Sostegni – ter aveva limitato ad una la cessione del credito derivante da interventi di superbonus e sconto in fattura con la conseguenza che il mercato di tali crediti né è risultato bloccato.
Ora il decreto prevede che dopo la prima cessione il credito potrà essere ceduto ancora due volte a condizione però che le ulteriori due cessioni siano effettuate nell’ambito del mondo creditizio.
Esempio 1
Il contribuente effettua un intervento per il quale ha diritto al credito di imposta del 50%/65%/110% e decide di optare per lo sconto in fattura.
In capo al fornitore (A) scaturisce un credito che può cedere ad un soggetto qualsiasi (B).
Il cessionario del fornitore (ovvero B) a sua volta lo potrà cedere solo ad un intermediario creditizio/assicurativo (C) che a suà volta potrà cederlo ad altro intermediario creditizio/assicurativo (D).
Dopo tale ultima cessione il credito non potrà essere ancora ceduto.
Esempio 2
Il contribuente effettua un intervento per il quale ha diritto al credito di imposta del 50%/65%/110%. Tale credito potrà essere ceduto liberamente ad un soggetto qualsiasi (soggetto B).
Se il cessionario (B) che ha ricevute il credito vuole a sua volta ri-cederlo lo potrà fare ma solo nei confronti di un intermediario creditizio/assicurativo (C) e non a qualunque altro soggetto.
A sua volta l’intermediario creditizio/assicurativo (C) che volesse cedere il credito potrebbe farlo ma solo nei confronti di altri intermediari creditizi/assicurativi (D).
Dopo questo nessuna altra cessione del credito potrà essere effettuata.
Tale misura deve ritenersi valida dal 26/02/2022.
Inoltre, al credito sarà attribuito un codice univoco da indicare nelle comunicazioni successiva alla prima e il credito ceduto non
potrà essere oggetto di cessioni parziali.
In sostanza il credito verrà targato e non sarà possibile spezzettarlo.
Tali ultime misure entreranno in vigore dal 1 maggio 2022.
SANZIONI PER FALSE INFORMAZIONI
Vengono inasprite le pene nei confronti di asseveratori che attestano il falso o ometto di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto o sull’effettiva realizzazione.
Infatti il nuovo comma 13-bis-1 dell’art. 119 del DL 34/2020 prevede che “Il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni di cui al comma 13 e all’articolo 121, comma 1-ter, lettera b), espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la
congruita’ delle spese, e’ punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro.
Se il fatto e’ commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per se’ o per altri la pena e’ aumentata.”
Si specifica che l’omissione di questi elementi dovrà essere di natura dolosa.
Tale inasprimento è da ritenersi relativo sia alle asseverazioni legate al 110% (sia se oggetto di cessione/sconto e sia se oggetto
di dichiarazione redditi) e sia per esercitare l’opzione di cessione del credito/sconto in fattura in relazione a tutti gli altri bonus
minori.
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA
Sul fronte delle assicurazioni come si ricorderà era previsto che l’asseveratore dovesse stipulare una polizza “con massimale
adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni/asseverazioni” che comunque non fosse inferiore a Euro 500.000,00.
Ora viene meno tale massimale e la possibilità di una polizza “cumulativa” in quanto viene previsto che “per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni” deve essere stipulata apposita polizza con massimale pari agli importi degli interventi oggetto delle predette asseverazioni.
Da qui quindi bisognerà verificare che la polizza sia riferita a quell’intervento e che sia pari almeno alle spese dell’intervento.
Sulla decorrenza di tale norma al momento parrebbe che questa sia valida dal 26/02/2022. Per tale motivo per le cessioni fatte da quella data sarà necessaria un’assicurazione che rispetti tale requisito. Si auspica un chiarimento da parte di ADE.
CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO
Viene previsto che per i lavori edili di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento,
ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione / rinnovamento / smantellamento di opere fisse, permanenti o
temporanee, in muratura / cemento armato / metallo / legno / altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche
e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte
che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica / sistemazione forestale / sterro, lavori di costruzione edile
o di ingegneria civile, gli scavi, il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili
o di ingegneria civile di importo superiore a Euro 70.000, i benefici di cui:
1) agli artt. 119 (detrazione 110%), 119-ter (detrazione 75% per superamento e eliminazione di barriere architettoniche),
120 (credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro) e 121 (opzione per sconto in fattura e cessione
del credito), DL n. 34/2020;
2) all’art. 16, comma 2, DL n. 63/2013 (c.d. “Bonus mobili”);
3) all’art. 1, comma 12, Legge n. 205/2017 (c.d. “Bonus verde”);
4) all’art. 1, comma 219, Legge n. 160/2019 (c.d. “Bonus facciate”);
sono riconosciuti a condizione che nell’atto di affidamento dei lavori sia specificato espressamente l’applicazione, da parte del
datore di lavoro, dei contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali.
Il contratto collettivo applicato, oltre che nell’atto di affidamento dei lavori, deve essere specificato anche nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori.
I soggetti che appongono il visto di conformità dovranno verificare anche che il contratto collettivo applicato sia indicato nell’atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori.
L’Agenzia delle entrate, per la verifica dell’indicazione del contratto collettivo applicato negli atti di affidamento dei lavori e nelle fatture, puo’ avvalersi dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dell’INPS e delle Casse edili.
Tale ultima disposizione entrerà in vigore a partire dai lavori avviati dopo il 26/05/20.