Piano lotta alla zanzara dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna

L’Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha predisposto il “Piano degli interventi per la lotta alla zanzara”, sulla base delle indicazioni tecniche della Regione Emilia-Romagna e del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’AUSL della Romagna, adottando nei nove comuni dell’Unione due ordinanze sindacali, entrambe valide dal 01/05/2022 al 31/10/22 nelle quali sono riportate una serie di interventi da attuare per limitare la proliferazione della zanzara.
Le ordinanze sono indirizzate: ai cittadini e ai soggetti pubblici e privati proprietari o affittuari di aree all’aperto dove possa accumularsi dell’acqua, sia piovana che di altra origine; ai proprietari e/o gestori di aree soggette a sommersioni, quali agricoltori, cacciatori o comunque chi ha disponibilità di bacini per il deposito di acqua, scavi a scopo di estrazione di sabbia e/o argilla, aziende faunistico-venatorie, coltivazioni per la cui irrigazione si possa ricorrere alla tecnica della sommersione o scorrimento superficiale, maceri, valli e chiari da caccia.
Sono indispensabili azioni di rimozione di tutti i possibili focolai, ovvero delle possibili raccolte d’acqua piovana in ciotole, sottovasi, bidoni, secchi, scavi, ecc. ed il trattamento periodico con prodotto idoneo nei focolai non eliminabili, come i pozzetti di raccolta delle acque meteoriche delle aree private etc, da attuare con rigore nel periodo tra maggio ed ottobre.
Anche quest’anno le ordinanze prevedono che gli eventuali trattamenti adulticidi negli spazi privati debbano essere svolti secondo le modalità riportate dalle ordinanze stesse in quanto considerati trattamenti d’emergenza che non devono essere svolti in maniera programmata ma solo previa comunicazione preventiva da inviare almeno 5 giorni prima del trattamento (modulo disponibile sul sito web dell’Unione Bassa Romagna).
Importante novità di quest’anno è la preventiva comunicazione anche per gli impianti automatici di distribuzione di prodotti contro le zanzare quali adulticidi e prodotti insetto-repellenti utilizzando il modulo allegato alle ordinanze. Anche per l’utilizzo di tali impianti valgono le modalità prescritte per l’effettuazione dei trattamenti adulticidi.
A questo link è possibile scaricare le 18 ordinanze comunali

Strutture ricettive – Credito di imposta 65% per i lavori conclusi nel 2021

Il ministero del Turismo ha pubblicato il 26 maggio l’Avviso pubblico sulle modalità per l’accesso alla piattaforma online per la concessione del credito d’imposta del 65% sulle spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 6 novembre 2021 per la riqualificazione ed il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere fra cui gli agriturismi esisitenti alla data del 1/1/2012.

L’istanza dovrà essere presentata dalle 12,00 del 9 giugno 2022 alle 17,00 del 13 giugno 2022, accedendo alla piattaforma dedicata, il cui link sarà pubblicato la mattina del 9 giugno stesso. I tempi paiono abbastanza stretti, ma gestibili in base agli investimenti già effettuati. Le risorse sono poi assegnate secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande.

Si tratta di un credito d’imposta riguardante specifiche strutture ricettive: oltre agli alberghi, i villaggi albergo, le residenze turistico-alberghiere, gli alberghi diffusi, nonché quelle individuate come tali dalle normative regionali, vi rientrano le strutture che svolgono attività agrituristica ex legge 96/2006 e pertinenti norme regionali, gli stabilimenti termali e le strutture all’aria aperta, quali i villaggi turistici, i campeggi, i parchi di vacanza e quelle organizzate per la sosta e il pernottamento di diportisti all’interno delle proprie unità da diporto esistenti alla data del 1/1/2012.

L’agevolazione consiste in un credito d’imposta nella misura del 65% delle spese sostenute, entro il massimo di € 200.000, pari ad un investimento massimo di 307.692,30 euro per ciascuna struttura, per interventi di:

• manutenzione straordinaria;

• restauro e risanamento conservativo;

• ristrutturazione edilizia;

• eliminazione delle barriere architettoniche;

• incremento dell’efficienza energetica (globale, sull’involucro edilizio, con collettori solari, climatizzazione invernale);

• adozione di misure antisismiche;

• acquisto di mobili e componenti d’arredo e per i soli stabilimenti termali la realizzazione di piscine e acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali.

Il credito è concesso nel rispetto dei limiti delle condizioni di cui al regolamento Ue 1407/2013 e alla comunicazione della Commissione Ue del 19 Marzo 2020 sul Quadro temporaneo Covid. L’effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata da un revisore legale.

L’agevolazione, non cumulabile con altri contributi concessi per gli stessi interventi, non è assoggettata a tassazione ed è utilizzabile solo in compensazione.

Istruzioni per la dichiarazione di imposta di soggiorno

lo scorso 12 maggio è stato pubblicato in GU il Decreto MEF del 29 aprile 2022 relativo all’approvazione del modello di dichiarazione dell’imposta di soggiorno, con attinenti istruzioni, da presentare entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.
Come abbiamo avuto modo di comunicare in precedenza, già in data 14 aprile l’IFEL – Fondazione ANCI aveva dato notizia dell’approvazione dello schema da parte della Conferenza Stato – Città e autonomie locali con le nuove modalità per la presentazione della predetta dichiarazione sull’imposta di soggiorno.
In deroga alla regola generale, che ne dispone l’adempimento annuale, per quanto attiene al 2020, il comma 3-bis dell’art. 25 della legge di conversione del Dl n. 41 del 2021 (cd. “Sostegni”) ha previsto che la dichiarazione relativa all’anno di imposta 2020 venga presentata unitamente alla dichiarazione relativa all’anno di imposta 2021, quindi entro il prossimo 30 giugno 2022., mediante sistema telematico dell’Agenzia delle entrate
Nel documento pdf qui sotto trovate le modalità di preparazione e invio del modello in commento.

Comune di Forlì: avviso pubblico per la segnalazione di immobili privati da includere nell’albo per la rigenerazione urbana

Con Atto della Dirigente Servizio Ambiente e Urbanistica – determinazione n. 1095 del 21/04/2022 del Comune di Forlì è stato approvato l’Avviso Pubblico rivolto ai proprietari di immobili e di aree e/o edifici dismessi o in stato di dismissione, interessati a darne disponibilità al fine di promuovere interventi di rigenerazione urbana o ad attivare processi di riuso permanente o temporaneo, così come disciplinato dagli artt. 15 e 16 della nuova legge urbanistica regionale – n. 24/2017.


Sono previsti interventi sugli edifici siti in territorio rurale e non più funzionali all’attività agricola, compresi i casi di edifici produttivi, la L.R. 24/2017, in virtù di quanto disposto dall’art. 36 comma 5 let. e), è prevista l’eventuale rimozione al fine di migliorare la qualità ambientale e paesaggistica del territorio.

Tale operazione dovrà essere subordinata alla stipula di una convenzione urbanistica che preveda, a cura e spese degli interessati, la completa e preventiva demolizione dei manufatti esistenti, la rinaturazione dell’area di sedime e di pertinenza con possibilità di recupero parziale della superficie coperta per la realizzazione di edifici, anche di diversa tipologia e destinazione d’uso, in aree collocate all’interno del perimetro del territorio urbanizzato o contigue allo stesso, individuate dal PUG.

Attraverso la stipula di accordi operativi sarà, infatti, possibile recuperare una quota pari al 10% della superficie coperta originaria, che salirà al 20% nel caso in cui siano necessarie opere di bonifica del sito e di rimozione di materiali pericolosi (tra cui l’amianto) e fino al 50% nel caso demolizione di fabbricati definiti dal PUG come incongrui.


Le segnalazioni devono arrivare entro il 30/06/2022.L’Avviso pubblico e la Scheda tecnica informativa – Allegato A) possono essere consultati e scaricati nella Sezione dedicata all’interno del sito web comunale accessibile dalla home page del sito web comunale: www.comune.forli.fc.it.

Pac, nuove norme sui terreni a riposo


È stato pubblicato sul sito del Mipaaf, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, il Decreto Ministeriale 8 aprile 2022, numero 163483 e la circolare Agea n° 34738 del 28/04/2022 che – in attuazione della Decisione di Esecuzione della Commissione Europea numero C (2022) 1875 del 23 marzo 2022 – definisce i provvedimenti di deroga relativi alla domanda unica della Pac 2022, e finalizzati ad aumentare la produzione agricola per fronteggiare la crisi di approvvigionamento susseguente alla guerra russo-ucraina.

La deroga consente di utilizzare, per il pascolo, la fienagione o la coltivazione, i terreni lasciati a riposo ( a partire dall’8 aprile 2022) ai fini della diversificazione colturale o della costituzione delle aree d’interesse ecologico (EFA), autorizzando quindi la deroga alle condizioni relative al pagamento per l’inverdimento, compreso l’uso di prodotti fitosanitari.
In particolare, i terreni lasciati a riposo sono considerati una coltura distinta per il rispetto della diversificazione colturale, anche se tali terreni sono stati utilizzati per il pascolo, la fienagione o la coltivazione.

In ragione della specifica coltura o attività praticata sui terreni lasciati a riposo che beneficiano della deroga in questione, le aziende possono dichiarare tali superfici per percepire aiuti nell’ambito del sostegno accoppiato di cui all’art. 52 del Reg. (UE) n. 1307/2013.

Come chiarito dai Servizi della Commissione con nota prot. 3199955 del 25 aprile 2022, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’azienda che dichiara di coltivare mais sul 75% delle superfici e di lasciare a riposo la quota del 25% delle superfici può decidere di coltivare mais anche sulla parte di 25% di terreno lasciato a riposo in attuazione della deroga, senza che ciò costituisca violazione al rispetto della diversificazione. Sono esclusi dall’applicazione della deroga i terreni a maggese per piante mellifere (specie ricche di polline e nettare) di cui all’art. 46, paragrafo 2, primo comma, lettera m), del Reg. (UE) n. 1307/2013.

In sintesi, un produttore può decidere sui terreni che attualmente aveva a risposo di coltivare qualsiasi coltura, avendo la possibilità anche sulle aree di utilizzare prodotti fitosanitari. Su dette superfici nel caso sia previsto è possibile chiedere l’eventuale premio accoppiato.

Inoltre, si ricorda che con il Dm 217663 del 13 maggio 2022 la scadenza delle domande Pac 2022 è stata posticipata al prossimo 15 giugno 2022. Per qualsiasi chiarimento rivolgersi all’ufficio Cia di riferimento.

Sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici

Si ricorda che a partire dal prossimo 30 giugno 2022 la mancata accettazione dei pagamenti elettronici comporterà l’applicazione della sanzione di 30 euro indipendentemente dall’importo.
Tale sanzione base sarà inoltre aumentata del 4 per cento del valore della transazione rifiutata.
Da tale data quindi i soggetti IVA potranno essere assoggettati ad una sanzione di Euro 30 aumentata del 4% del valore della transazione qualora si rifiutino di accettare il pagamento tramite POS.
Si rileva che non sono previsti minimi al di sotto dei quali è consentito il rifiuto di accettazione dei pagamenti elettronico.


Trasmissione corrispettivi giornalieri da parte degli intermediari finanziari

Viene disposto l’obbligo per gli intermediari finanziari che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento elettronici, di qualunque genere anche non evoluti, di trasmettere, all’Agenzia delle Entrate, gli importi complessivi delle transazioni giornaliere effettuate presso i vari esercizi commerciali oltre che i dati identificativi di tutti gli strumenti di pagamento elettronico senza distinguere se le operazioni sono afferenti consumatori finali oppure operatori economici.
Ciò vuol dire che ADE avrà a disposizione i dati delle transazioni giornaliere effettuate tramite POS o altri strumenti di pagamento elettronico.
Ai fini dell’emissione dei corrispettivi si ritiene diventi importante, in fase di emissione del documento commerciale, indicare esattamente se il pagamento è avvenuto in contanti o tramite strumento di pagamento elettronico in modo da far combaciare quando effettivamente incassato tramite POS e quanto risulta in sede di emissione ed invio dei corrispettivi.

Dichiarazione imposta di soggiorno 2020-21

Approvato, con il D.M. 29 aprile 2022 del Ministero dell’Economia e delle Finanze modello di dichiarazione da presentare agli effetti dell’imposta di soggiorno da presentare esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno 2022 per gli anni 2020 e 2021.
Si precisa fin da ora che tale dichiarazione si aggiunge alle comunicazioni trimestrali richieste dai Comuni e all’obbligo di rendere il conto di gestione entro il 30 gennaio successivo (o entro trenta giorni in caso di chiusura dell’attività).

C.I.A. EMILIA ROMAGNA – VIA BIGARI 5/2 – 40128 BOLOGNA BO – TEL. 051 6314311 – FAX 051 6314333
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