Sulla G.U. 30.04.2022, n. 100 è stato pubblicato il D.L. 30 aprile 2022 n. 36 contenente Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) c.d. “Decreto PNRR2”.
Di seguito le principali misure del decreto Pnrr2.
Soppressione esonero fattura elettronica a favore dei soggetti minimi e/o forfettari
Nell’ambito del c.d. “Decreto PNRR 2” è stato recentemente soppresso l’esonero dall’obbligo di emissione della fattura elettronica previsto a favore dei:
- contribuenti minimi / forfetari;
- soggetti in regime forfetario ex Legge n. 398/91.
L’obbligo di emissione della fattura elettronica decorre dall’1.7.2022 ed interessa i predetti soggetti con ricavi / compensi 2021, ragguagliati ad anno, superiori a Euro 25.000.
A partire dall’1.1.2024 l’utilizzo della fattura elettronica è generalizzato (interesserà anche i soggetti con ricavi / compensi 2021 pari o inferiori a Euro 25.000.
L’estensione dell’utilizzo della fattura elettronica si riflette sull’obbligo di invio del c.d. “esterometro”.
Come noto l’obbligo di fatturazione elettronica, introdotto dal 2015 nei rapporti con la PA, è stato esteso alla generalità degli operatori a decorrere dal 2019, con la previsione di specifiche esclusioni.
In particolare si esclude(va) espressamente da tale obbligo:
- i contribuenti minimi / forfetari (tenuti comunque ad emettere fattura elettronica per le cessioni / prestazioni effettuate nei confronti della PA);
- i soggetti passivi che adottano il regime forfetario ex Legge n. 398/91 che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi di importo non superiore a Euro 65.000;
- le operazioni effettuate / ricevute verso / da soggetti non stabiliti in Italia.
Ora, dal 1 luglio 2022 sono tenuti all’emissione della fattura in formato elettronico anche:
- i contribuenti minimi / forfetari;-
- i soggetti passivi che adottano il regime forfetario ex Legge n. 398/91;
con ricavi / compensi 2021, ragguagliati ad anno, superiori a Euro 25.000.
Viceversa per i soggetti con ricavi / compensi 2021, ragguagliati ad anno, pari o inferiori a Euro25.000 l’obbligo in esame scatterà a partire dall’1.1.2024.
Le operazioni senza applicazione dell’IVA effettuate dai contribuenti minimi / forfetari sono contraddistinte dal codice natura “N2.2”.
MORATORIA SANZIONI TERZO TRIMESTRE 2022
Il decreto prevede un periodo transitorio dall’1.7.2022 al 30.9.2022 nell’ambito del quale in caso di emissione della fattura elettronica entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione non trovano applicazione le sanzioni (dal 5% al 10% dei corrispettivi non documentati / non registrati, da Euro 250 a Euro 2.000 nel caso in cui la violazione non rileva ai fini della determinazione del reddito).
Di fatto, per i nuovi soggetti obbligati dall’1.7.2022, per il periodo luglio-settembre la fattura, in luogo degli ordinari termini (entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, ecc.), può essere emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Si precisa che tale moratoria è prevista solo per le operazioni senza iva e non anche per quelle operazioni con iva come quelle eseguite da una associazione sportiva in regime speciale.
FATTURAZIONE ELETTRONICA ED ESTEROMETRO E OPERAZIONI CON SAN MARINO
Dalla medesima data, ovvero 1 luglio 2022, i soggetti obbligati all’emissione di fattura elettronica saranno anche obbligati all’invio dei dati delle operazioni con / da soggetti non residenti, c.d. “esterometro” e, dalla medesima data, sono obbligati ad adottare la fatturazione elettronica anche nei confronti di operatori di San Marino.
DIVIETO EMISSIONE FATTURA ELETTRONICA STS
Si ricorda che anche per il 2022 è previsto il divieto di emissione della fattura elettronica per i soggetti tenuti all’invio dei dati STS (prestazioni mediche in particolare).
Di conseguenza le misure “si applicano ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati dal Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche”.
Ne deriva che per effetto della sopraindicata normativa i soggetti forfettari (come anche tutti gli altri soggetti IVA) non dovranno certificare i corrispettivi con fatture elettroniche se tali prestazioni sanitarie sono effettuate nei confronti di persone fisiche.
Il dato dovrà essere inviato tramite il sistema STS attualmente semestrale.
Sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici
Si rammenta che il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in materia di sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici prevedeva l’applicazione della sanzione di 30 euro indipendentemente dall’importo aumentata del 4 per cento del valore della transazione rifiutata in caso di mancata accettazione di pagamenti “elettronici” (di qualsiasi importo) a decorrere dal 1° gennaio 2023.
Ora il Decreto PNRR anticipa la decorrenza al prossimo 30 giugno 2022.
Da tale data quindi i soggetti IVA non in possesso di POS potranno essere assoggettati ad una sanzione di Euro 30 aumentata del 4% del valore della transazione qualora si rifiutino di accettare il pagamento tramite POS.
Si rileva che non sono previsti minimi al di sotto dei quali è consentito il rifiuto.
Trasmissione corrispettivi giornalieri da parte degli intermediari finanziari
Viene disposto l’obbligo per gli intermediari finanziari che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento elettronici, di qualunque genere anche non evoluti, di trasmettere, all’Agenzia delle Entrate, gli importi complessivi delle transazioni giornaliere effettuate presso i vari esercizi commerciali oltre che i dati identificativi di tutti gli strumenti di pagamento elettronico senza distinguere se le operazioni sono afferenti consumatori finali oppure operatori economici;
Ciò vuol dire che ADE avrà a disposizione i dati delle transazioni giornaliere effettuate tramite POS o altri strumenti di pagamento elettronico.
Ai fini dell’emissione dei corrispettivi si ritiene diventi importante, in fase di emissione del documento commerciale, indicare esattamente se il pagamento è avvenuto in contanti o tramite strumento di pagamento elettronico in modo da far combaciare quando effettivamente incassato tramite POS e quanto risulta in sede di emissione ed invio dei corrispettivi telematici.
Potenziamento del sistema di monitoraggio sugli interventi da parte dell’Enea
Attraverso una modifica dell’art. 16 comma 2-bis del DL 63/2013 si prevede che per i lavori conclusi a partire dal 1 maggio 2022 la comunicazione ENEA introdotta nel 2018 per i bonus elettrodomestici e per gli interventi del bonus casa che comportano il risparmio energetico e/o l’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia sia estesa anche a tutti i lavori anche se non incidenti sul risparmio energetico quali ad esempio:
- interventi agevolati con il sismabonus ordinario e 110%;
- acquisto mobili;
- interventi di ristrutturazione edilizia ordinaria che non incidono sul risparmio energetico.
oltre ovviamente alle comunicazioni ENEA che già dovevano essere già in precedenza effettuate in caso di risparmio energetico.
Infatti il nuovo comma 2-bis prevede che “Al fine di garantire la corretta attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell’ambito della Missione 2, Componente 3, Investimento 2.1 «Ecobonus e Sismabonus fino al 110 per cento per l’efficienza energetica e la sicurezza degli edifici», nonche’ al fine di effettuare il monitoraggio degli interventi di cui al presente articolo, compresa la valutazione del risparmio energetico da essi conseguito, in analogia a quanto gia’ previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all’ENEA le informazioni sugli interventi effettuati”.
Da qui quindi anche un cambio in merito anche alle finalità della comunicazione all’Enea.
Se in passato il fine era quello “di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi”, il Decreto PNRR richiama invece lo scopo di “garantire la corretta attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza…. nonché al fine di effettuare il monitoraggio degli interventi”.
Si ricorda a tal proposito che l’ADE aveva affermato che tale comunicazione ENEA legata ai bonus elettrodomestici e per gli interventi del bonus casa che comportavano il risparmio energetico non era necessaria per la fruizione dei bonus fiscali (al contrario di quella presentata per le detrazioni in materia di riqualificazione energetica).
Ci si aspetta una uguale affermazione anche in merito alla presentazione della comunicazione ENEA per tali nuovi interventi. In caso contrario sarà necessario anche in caso, ad esempio, di una ristrutturazione edilizia presentare tale comunicazione.
Sarebbero auspicabili chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.