Istruzioni per la dichiarazione di imposta di soggiorno

lo scorso 12 maggio è stato pubblicato in GU il Decreto MEF del 29 aprile 2022 relativo all’approvazione del modello di dichiarazione dell’imposta di soggiorno, con attinenti istruzioni, da presentare entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.
Come abbiamo avuto modo di comunicare in precedenza, già in data 14 aprile l’IFEL – Fondazione ANCI aveva dato notizia dell’approvazione dello schema da parte della Conferenza Stato – Città e autonomie locali con le nuove modalità per la presentazione della predetta dichiarazione sull’imposta di soggiorno.
In deroga alla regola generale, che ne dispone l’adempimento annuale, per quanto attiene al 2020, il comma 3-bis dell’art. 25 della legge di conversione del Dl n. 41 del 2021 (cd. “Sostegni”) ha previsto che la dichiarazione relativa all’anno di imposta 2020 venga presentata unitamente alla dichiarazione relativa all’anno di imposta 2021, quindi entro il prossimo 30 giugno 2022., mediante sistema telematico dell’Agenzia delle entrate
Nel documento pdf qui sotto trovate le modalità di preparazione e invio del modello in commento.

Comune di Forlì: avviso pubblico per la segnalazione di immobili privati da includere nell’albo per la rigenerazione urbana

Con Atto della Dirigente Servizio Ambiente e Urbanistica – determinazione n. 1095 del 21/04/2022 del Comune di Forlì è stato approvato l’Avviso Pubblico rivolto ai proprietari di immobili e di aree e/o edifici dismessi o in stato di dismissione, interessati a darne disponibilità al fine di promuovere interventi di rigenerazione urbana o ad attivare processi di riuso permanente o temporaneo, così come disciplinato dagli artt. 15 e 16 della nuova legge urbanistica regionale – n. 24/2017.


Sono previsti interventi sugli edifici siti in territorio rurale e non più funzionali all’attività agricola, compresi i casi di edifici produttivi, la L.R. 24/2017, in virtù di quanto disposto dall’art. 36 comma 5 let. e), è prevista l’eventuale rimozione al fine di migliorare la qualità ambientale e paesaggistica del territorio.

Tale operazione dovrà essere subordinata alla stipula di una convenzione urbanistica che preveda, a cura e spese degli interessati, la completa e preventiva demolizione dei manufatti esistenti, la rinaturazione dell’area di sedime e di pertinenza con possibilità di recupero parziale della superficie coperta per la realizzazione di edifici, anche di diversa tipologia e destinazione d’uso, in aree collocate all’interno del perimetro del territorio urbanizzato o contigue allo stesso, individuate dal PUG.

Attraverso la stipula di accordi operativi sarà, infatti, possibile recuperare una quota pari al 10% della superficie coperta originaria, che salirà al 20% nel caso in cui siano necessarie opere di bonifica del sito e di rimozione di materiali pericolosi (tra cui l’amianto) e fino al 50% nel caso demolizione di fabbricati definiti dal PUG come incongrui.


Le segnalazioni devono arrivare entro il 30/06/2022.L’Avviso pubblico e la Scheda tecnica informativa – Allegato A) possono essere consultati e scaricati nella Sezione dedicata all’interno del sito web comunale accessibile dalla home page del sito web comunale: www.comune.forli.fc.it.

Pac, nuove norme sui terreni a riposo


È stato pubblicato sul sito del Mipaaf, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, il Decreto Ministeriale 8 aprile 2022, numero 163483 e la circolare Agea n° 34738 del 28/04/2022 che – in attuazione della Decisione di Esecuzione della Commissione Europea numero C (2022) 1875 del 23 marzo 2022 – definisce i provvedimenti di deroga relativi alla domanda unica della Pac 2022, e finalizzati ad aumentare la produzione agricola per fronteggiare la crisi di approvvigionamento susseguente alla guerra russo-ucraina.

La deroga consente di utilizzare, per il pascolo, la fienagione o la coltivazione, i terreni lasciati a riposo ( a partire dall’8 aprile 2022) ai fini della diversificazione colturale o della costituzione delle aree d’interesse ecologico (EFA), autorizzando quindi la deroga alle condizioni relative al pagamento per l’inverdimento, compreso l’uso di prodotti fitosanitari.
In particolare, i terreni lasciati a riposo sono considerati una coltura distinta per il rispetto della diversificazione colturale, anche se tali terreni sono stati utilizzati per il pascolo, la fienagione o la coltivazione.

In ragione della specifica coltura o attività praticata sui terreni lasciati a riposo che beneficiano della deroga in questione, le aziende possono dichiarare tali superfici per percepire aiuti nell’ambito del sostegno accoppiato di cui all’art. 52 del Reg. (UE) n. 1307/2013.

Come chiarito dai Servizi della Commissione con nota prot. 3199955 del 25 aprile 2022, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’azienda che dichiara di coltivare mais sul 75% delle superfici e di lasciare a riposo la quota del 25% delle superfici può decidere di coltivare mais anche sulla parte di 25% di terreno lasciato a riposo in attuazione della deroga, senza che ciò costituisca violazione al rispetto della diversificazione. Sono esclusi dall’applicazione della deroga i terreni a maggese per piante mellifere (specie ricche di polline e nettare) di cui all’art. 46, paragrafo 2, primo comma, lettera m), del Reg. (UE) n. 1307/2013.

In sintesi, un produttore può decidere sui terreni che attualmente aveva a risposo di coltivare qualsiasi coltura, avendo la possibilità anche sulle aree di utilizzare prodotti fitosanitari. Su dette superfici nel caso sia previsto è possibile chiedere l’eventuale premio accoppiato.

Inoltre, si ricorda che con il Dm 217663 del 13 maggio 2022 la scadenza delle domande Pac 2022 è stata posticipata al prossimo 15 giugno 2022. Per qualsiasi chiarimento rivolgersi all’ufficio Cia di riferimento.

Sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici

Si ricorda che a partire dal prossimo 30 giugno 2022 la mancata accettazione dei pagamenti elettronici comporterà l’applicazione della sanzione di 30 euro indipendentemente dall’importo.
Tale sanzione base sarà inoltre aumentata del 4 per cento del valore della transazione rifiutata.
Da tale data quindi i soggetti IVA potranno essere assoggettati ad una sanzione di Euro 30 aumentata del 4% del valore della transazione qualora si rifiutino di accettare il pagamento tramite POS.
Si rileva che non sono previsti minimi al di sotto dei quali è consentito il rifiuto di accettazione dei pagamenti elettronico.


Trasmissione corrispettivi giornalieri da parte degli intermediari finanziari

Viene disposto l’obbligo per gli intermediari finanziari che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento elettronici, di qualunque genere anche non evoluti, di trasmettere, all’Agenzia delle Entrate, gli importi complessivi delle transazioni giornaliere effettuate presso i vari esercizi commerciali oltre che i dati identificativi di tutti gli strumenti di pagamento elettronico senza distinguere se le operazioni sono afferenti consumatori finali oppure operatori economici.
Ciò vuol dire che ADE avrà a disposizione i dati delle transazioni giornaliere effettuate tramite POS o altri strumenti di pagamento elettronico.
Ai fini dell’emissione dei corrispettivi si ritiene diventi importante, in fase di emissione del documento commerciale, indicare esattamente se il pagamento è avvenuto in contanti o tramite strumento di pagamento elettronico in modo da far combaciare quando effettivamente incassato tramite POS e quanto risulta in sede di emissione ed invio dei corrispettivi.

Dichiarazione imposta di soggiorno 2020-21

Approvato, con il D.M. 29 aprile 2022 del Ministero dell’Economia e delle Finanze modello di dichiarazione da presentare agli effetti dell’imposta di soggiorno da presentare esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno 2022 per gli anni 2020 e 2021.
Si precisa fin da ora che tale dichiarazione si aggiunge alle comunicazioni trimestrali richieste dai Comuni e all’obbligo di rendere il conto di gestione entro il 30 gennaio successivo (o entro trenta giorni in caso di chiusura dell’attività).

Agricoltura: evitare il cortocircuito

Gli argomenti sottoposti da Cia Romagna al Ministro Patuanelli nell’incontro svoltosi a Misano il 3 maggio 2022

Ambiente, alimentazione, sostenibilità, politiche green: il ministro delle Politiche agricole alimentari e Forestali Stefano Patuanelli nei giorni scorsi era in Romagna ed ha incontrato le categorie professionali agricole a Misano.

All’evento, organizzato dal gruppo Movimento 5 Stelle di Riccione, ha partecipato anche Cia Romagna con il presidente Danilo Misirocchi e il vicepresidente vicario Lorenzo Falcioni. Gli argomenti, fra i tanti che incombono, portati all’attenzione del Ministro Patuanelli sono:

Manodopera. È stato sottolineato come alla già grave situazione del reperimento di manodopera si aggiunga anche l‘insufficienza dell’assegnazione nell’ambito dei decreti relativi alla regolamentazione dei flussi migratori. Cia, oltre alla proposta di riassegnare i flussi anticipatamente rispetto a giugno, come previsto, chiede maggiore attenzione alle necessità territoriali. Cia Romagna ha sottolineato come ogni stagione abbia il suo lavoro stagionale e come questa sia una situazione con la quale l’agricoltura si misura costantemente: un problema di proporzioni tali che nell’ultimo periodo ci sono aziende che di fronte alla difficoltà di reperire manodopera arrivano persino a rinunciare a fare investimenti.

Acqua. Come noto, il riminese non ha una distribuzione irrigua: solo alcune parti della provincia possono accedere alla risorsa attingendo direttamente da falda. Attualmente il Canale Emiliano Romagnolo (Cer) arriva fino a Rimini Nord e ci sarebbe la necessità del suo prolungamento fino a Cattolica per dare possibilità di fare agricoltura. Nel ribadire questa situazione è stata sottolineata l’importanza del progetto riguardante le ex cave della Valmarecchia per l’utilizzo come bacino di accumulo: ciò consentirebbe di irrigare circa 800 ettari di terreno nelle zone limitrofe. Si tratta di un’opportunità da cogliere per far fronte ai cambiamenti climatici. Il Ministero ha deliberato il finanziamento rientrante nelle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr); la Regione Emilia-Romagna ha espresso il proprio consenso. Manca solo l’ultimo miglio, che deve fare la Provincia di Rimini

Farm to Fork e Green Deal. Cia ha sottolineato che l’agricoltura nel territorio ha fatto tanto e intende fare ancora molto. Non solo produrre più cibo, ora che forse abbiamo capito quanto sia importante la sicurezza alimentare globale e una certa autonomia, ma anche produrre più energia da fonti rinnovabili. Tutti gli sforzi necessari, in chiave di produttività, efficienza e sostenibilità, gli agricoltori intendono farli perché si sentono “custodi della terra”. L’agricoltura gioca, infatti,un ruolo da protagonista per rispondere alle emergenze economiche, sociali e ambientali. Oggi il settore pesa solo il 7% sul totale delle emissioni prodotte ed è pronto ad affrontare anche la sfida del Green Deal sulla riduzione dell’uso del 50% degli agrofarmaci, a determinate condizioni: che i tempi vengano riparametrati alla nuova situazione creata dalla guerra in Ucraina e che i modi siano dettati da competenze e scienza, non dall’ideologia. Far fronte ai crescenti rischi fitosanitari con minor disponibilità di sostanze attive senza soluzioni alternative è un paradosso, ancor maggiore se poi si deve legare anche all’obiettivo di produrre di più.

Danni gelate. Dei 70 milioni di Euro stanziati per i danni causati dalle gelate 2020, 28 sono destinati alla nostra regione. Cia Romagna, insieme alle altre professionali presenti, si è fatta portavoce affinché possa essere velocizzato l’iter burocratico del secondo stanziamento. Fra le avversità è stata ricordata anche la fauna selvatica: l’invasione di cinghiali, ma non solo, l’allerta per il diffondersi della peste suina africana impongono urgentemente una riforma radicale della legge nazionale 157/92 con un serio confronto fra tutti gli attori coinvolti.

Embargo. Il settore agroalimentare è uno dei più colpiti dalle conseguenze dell’embargo in essere verso la Russia per la guerra in corso e l’economia agricola rischia il cortocircuito. Le imprese si trovano a lavorare in perdita: i prezzi non riescono più a coprire i costi di produzione, tra il+120% delle bollette energetiche, il carburante alle stelle e il costo dei fertilizzanti triplicato. Cia sottolinea la necessità che il settore primario sia accompagnato in questo scenario sempre più critico nei campi e sui mercati. Un settore già in affanno fra cambiamento climatico e fitopatie, che deve evitare di andare in pezzi.

Decreto PNRR2, ulteriori misure urgenti

Sulla G.U. 30.04.2022, n. 100 è stato pubblicato il D.L. 30 aprile 2022 n. 36 contenente Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) c.d. “Decreto PNRR2”.

Di seguito le principali misure del decreto Pnrr2.

Soppressione esonero fattura elettronica a favore dei soggetti minimi e/o forfettari

Nell’ambito del c.d. “Decreto PNRR 2” è stato recentemente soppresso l’esonero dall’obbligo di emissione della fattura elettronica previsto a favore dei:

  • contribuenti minimi / forfetari;
  • soggetti in regime forfetario ex Legge n. 398/91.

L’obbligo di emissione della fattura elettronica decorre dall’1.7.2022 ed interessa i predetti soggetti con ricavi / compensi 2021, ragguagliati ad anno, superiori a Euro 25.000.

A partire dall’1.1.2024 l’utilizzo della fattura elettronica è generalizzato (interesserà anche i soggetti con ricavi / compensi 2021 pari o inferiori a Euro 25.000.

L’estensione dell’utilizzo della fattura elettronica si riflette sull’obbligo di invio del c.d. “esterometro”.

Come noto l’obbligo di fatturazione elettronica, introdotto dal 2015 nei rapporti con la PA, è stato esteso alla generalità degli operatori a decorrere dal 2019, con la previsione di specifiche esclusioni.

In particolare si esclude(va) espressamente da tale obbligo:

  • i contribuenti minimi / forfetari (tenuti comunque ad emettere fattura elettronica per le cessioni / prestazioni effettuate nei confronti della PA);
  • i soggetti passivi che adottano il regime forfetario ex Legge n. 398/91 che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi di importo non superiore a Euro 65.000;
  • le operazioni effettuate / ricevute verso / da soggetti non stabiliti in Italia.

Ora, dal 1 luglio 2022 sono tenuti all’emissione della fattura in formato elettronico anche:

  • i contribuenti minimi / forfetari;-
  • i soggetti passivi che adottano il regime forfetario ex Legge n. 398/91;

con ricavi / compensi 2021, ragguagliati ad anno, superiori a Euro 25.000.

Viceversa per i soggetti con ricavi / compensi 2021, ragguagliati ad anno, pari o inferiori a Euro25.000 l’obbligo in esame scatterà a partire dall’1.1.2024.

Le operazioni senza applicazione dell’IVA effettuate dai contribuenti minimi / forfetari sono contraddistinte dal codice natura “N2.2”.

MORATORIA SANZIONI TERZO TRIMESTRE 2022

Il decreto prevede un periodo transitorio dall’1.7.2022 al 30.9.2022 nell’ambito del quale in caso di emissione della fattura elettronica entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione non trovano applicazione le sanzioni (dal 5% al 10% dei corrispettivi non documentati / non registrati, da Euro 250 a Euro 2.000 nel caso in cui la violazione non rileva ai fini della determinazione del reddito).

Di fatto, per i nuovi soggetti obbligati dall’1.7.2022, per il periodo luglio-settembre la fattura, in luogo degli ordinari termini (entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, ecc.), può essere emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Si precisa che tale moratoria è prevista solo per le operazioni senza iva e non anche per quelle operazioni con iva come quelle eseguite da una associazione sportiva in regime speciale.

FATTURAZIONE ELETTRONICA ED ESTEROMETRO E OPERAZIONI CON SAN MARINO

Dalla medesima data, ovvero 1 luglio 2022, i soggetti obbligati all’emissione di fattura elettronica saranno anche obbligati all’invio dei dati delle operazioni con / da soggetti non residenti, c.d. “esterometro” e, dalla medesima data, sono obbligati ad adottare la fatturazione elettronica anche nei confronti di operatori di San Marino.

DIVIETO EMISSIONE FATTURA ELETTRONICA STS

Si ricorda che anche per il 2022 è previsto il divieto di emissione della fattura elettronica per i soggetti tenuti all’invio dei dati STS (prestazioni mediche in particolare).

Di conseguenza le misure “si applicano ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati dal Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche”.

Ne deriva che per effetto della sopraindicata normativa i soggetti forfettari (come anche tutti gli altri soggetti IVA) non dovranno certificare i corrispettivi con fatture elettroniche se tali prestazioni sanitarie sono effettuate nei confronti di persone fisiche.

Il dato dovrà essere inviato tramite il sistema STS attualmente semestrale.

Sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici

Si rammenta che il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in materia di sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici prevedeva l’applicazione della sanzione di 30 euro indipendentemente dall’importo aumentata del 4 per cento del valore della transazione rifiutata in caso di mancata accettazione di pagamenti “elettronici” (di qualsiasi importo) a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Ora il Decreto PNRR anticipa la decorrenza al prossimo 30 giugno 2022.

Da tale data quindi i soggetti IVA non in possesso di POS potranno essere assoggettati ad una sanzione di Euro 30 aumentata del 4% del valore della transazione qualora si rifiutino di accettare il pagamento tramite POS.

Si rileva che non sono previsti minimi al di sotto dei quali è consentito il rifiuto.

Trasmissione corrispettivi giornalieri da parte degli intermediari finanziari

Viene disposto l’obbligo per gli intermediari finanziari che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento elettronici, di qualunque genere anche non evoluti, di trasmettere, all’Agenzia delle Entrate, gli importi complessivi delle transazioni giornaliere effettuate presso i vari esercizi commerciali oltre che i dati identificativi di tutti gli strumenti di pagamento elettronico senza distinguere se le operazioni sono afferenti consumatori finali oppure operatori economici;

Ciò vuol dire che ADE avrà a disposizione i dati delle transazioni giornaliere effettuate tramite POS o altri strumenti di pagamento elettronico.

Ai fini dell’emissione dei corrispettivi si ritiene diventi importante, in fase di emissione del documento commerciale, indicare esattamente se il pagamento è avvenuto in contanti o tramite strumento di pagamento elettronico in modo da far combaciare quando effettivamente incassato tramite POS e quanto risulta in sede di emissione ed invio dei corrispettivi telematici.

Potenziamento del sistema di monitoraggio sugli interventi da parte dell’Enea

Attraverso una modifica dell’art. 16 comma 2-bis del DL 63/2013 si prevede che per i lavori conclusi a partire dal 1 maggio 2022 la comunicazione ENEA introdotta nel 2018 per i bonus elettrodomestici e per gli interventi del bonus casa che comportano il risparmio energetico e/o l’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia sia estesa anche a tutti i lavori anche se non incidenti sul risparmio energetico quali ad esempio:

  • interventi agevolati con il sismabonus ordinario e 110%;
  • acquisto mobili;
  • interventi di ristrutturazione edilizia ordinaria che non incidono sul risparmio energetico.

oltre ovviamente alle comunicazioni ENEA che già dovevano essere già in precedenza effettuate in caso di risparmio energetico.

Infatti il nuovo comma 2-bis prevede che “Al fine di garantire la corretta attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell’ambito della Missione 2, Componente 3, Investimento 2.1 «Ecobonus e Sismabonus fino al 110 per cento per l’efficienza energetica e la sicurezza degli edifici», nonche’ al fine di effettuare il monitoraggio degli interventi di cui al presente articolo, compresa la valutazione del risparmio energetico da essi conseguito, in analogia a quanto gia’ previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all’ENEA le informazioni sugli interventi effettuati”.

Da qui quindi anche un cambio in merito anche alle finalità della comunicazione all’Enea.

Se in passato il fine era quello “di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi”, il Decreto PNRR richiama invece lo scopo di “garantire la corretta attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza…. nonché al fine di effettuare il monitoraggio degli interventi”.

Si ricorda a tal proposito che l’ADE aveva affermato che tale comunicazione ENEA legata ai bonus elettrodomestici e per gli interventi del bonus casa che comportavano il risparmio energetico non era necessaria per la fruizione dei bonus fiscali (al contrario di quella presentata per le detrazioni in materia di riqualificazione energetica).

Ci si aspetta una uguale affermazione anche in merito alla presentazione della comunicazione ENEA per tali nuovi interventi. In caso contrario sarà necessario anche in caso, ad esempio, di una ristrutturazione edilizia presentare tale comunicazione.

Sarebbero auspicabili chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Decreto Energia, le principali novità

Sulla G.U. 28.4.2022, n. 98 è stata pubblicata la Legge n. 34/2022 di conversione del DL n. 17/2022, c.d. “Decreto Energia”. Di seguito le principali modifiche che hanno riguardato il decreto in fase di conversione.

Riapertura rivalutazione terreni e fabbricati

La legge di conversione conferma la riapertura della possibilità di rideterminazione dei valori di acquisto di terreni e di partecipazioni che non era stata riaperta nella Legge di Bilancio 2022.

Ora la rideterminazione potrà essere effettuata facendo riferimenti ai valori da questi assunti al 1 gennaio 2022 e con un aliquota pari al 14% con versamento e giuramento della perizia entro il 15 novembre 2022 (e non più entro il 15 giugno 2022).

L’imposta sostitutiva dovuta ora va versata alternativamente:

  • in unica soluzione entro il 15.11.2022;
  • in 3 rate annuali di pari importo, a decorrere dal 15.11.2022 applicando, alle rate successive alla prima gli interessi nella misura del 3%.
    • I termini di versamento, quindi, sono così individuati:
      • 1° rata → entro il 15.11.2022;
      • 2° rata→ entro il 15.11.2023 + interessi del 3% calcolati dal 15.11.2022;
      • 3° rata→ entro il 15.11.2024 + interessi del 3% calcolati dal 15.11.2022.

Cessioni del credito da detrazioni edilizie

Nuovo intevento sul numero delle cessioni dei crediti da detrazione edilizie.

Già si era intervenuti prevedendo che in caso di opzione per lo sconto in fattura / cessione del credito, effettuata la prima cessione del credito ad un soggetto terzo “generico” (nel primo caso, posta in essere dal fornitore che ha riconosciuto lo sconto in fattura, nel secondo caso dal contribuente che ha esercitato l’opzione per la cessione del credito) solo le banche e gli istituti creditizi potevano effettuare due ulteriori cessioni di tali crediti e solo a favore a favore di banche / intermediari finanziari iscritti all’albo/società appartenenti a un gruppo bancario / imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.

Quindi oltre la prima cessione normalmente fatta dal contribuente che effettua i lavori o dal fornitore che ha concesso lo sconto in fattura erano possibili altre due cessioni ma solo nell’ambito bancario/creditizio.

Ora il Legislatore interviene nuovamente, al fine di sbloccare lo stallo delle cessioni dei crediti causato dalla saturazione del sistema bancario, prevedendo che: “alle banche, in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni… è consentita un’ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione”.

Da quanto sopra deriva pertanto che, la nuova possibilità di cedere i crediti derivanti dalle opzioni in esame ad un proprio correntista è prevista esclusivamente nel caso in cui:

  • il credito è stato già oggetto delle 3 cessioni già consentite (la prima “libera” e le 2 successive nell’ambito del sistema bancario / finanziario / assicurativo). Così, ad esempio, la banca che accetta il credito da parte del contribuente che ha sostenuto la spesa per gli interventi agevolati, non può procedere (subito) con la cessione di tale credito ad un suo correntista;
  • a seguito delle predette cessioni, il credito risulta posseduto da una banca (la nuova / quarta cessione non è prevista per gli “altri” intermediari finanziari e le imprese di assicurazione).

NB Il comma 3 dell’art. 29-bis in esame dispone che le nuove disposizioni trovano applicazione con riferimento ai crediti delle Comunicazioni di opzione per la prima cessione del credito / sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate a decorrere dall’1.5.2022.

Sarà quindi possibile che la banca di cui il contribuente e correntista proponga allo stesso l’acquisto di un credito di imposta per il pagamento di eventuali F24.

Tale credito non potrà essere ulteriormente ceduto a terzi da parte del correntista

Merita evidenziare che è stato annunciato un nuovo intervento al citato art. 121 con il quale si intenderebbe estendere l’ulteriore possibilità di cessione (ora prevista esclusivamente per le banche) anche ad altri soggetti “vigilati” e apportare ulteriori correttivi al sistema di circolazione dei crediti in esame.

Comunicazione opzione cessione credito / sconto in fattura

Come noto, i soggetti che intendono optare per la cessione del credito / sconto in fattura in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione in dichiarazione dei redditi sono tenuti ad inviare un’apposita Comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro il 16.3 dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione, ovvero, in caso di cessione delle rate residue della detrazione non ancora utilizzate, dell’anno di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta.

Il DL n. 4/2022, c.d. “Decreto Sostegni-ter”, ha disposto che per le opzioni relative alle spese sostenute nel 2021 e alle rate residue della detrazione non ancora fruite riferite alle spese sostenute nel 2020, il termine di presentazione della Comunicazione è fissato al 29.4.2022.

Ora il Legislatore interviene disponendo che, per il 2022:

  • i soggetti IRES;
  • i titolari di partita IVA; tenuti a presentare il mod. REDDITI 2022 entro il 30.11.2022, possono inviare la Comunicazione di opzione per lo sconto in fattura / cessione del credito entro il 15.10.2022.

Si tratta si precisa solo di soggetti con partita IVA che hanno effettuato lavori edili per i quali è ammesso il bonus in relazione agli immobili aziendali (es. capannone per il quale l’impresa intende fruire del c.d. Sismabonus o del credito per riqualificazione energetica).

Esenzione imposta di registro / bollo

E’ stata prevista, fino al 31.12.2022, l’esenzione dall’imposta di registro e dall’imposta di bollo di cui al DPR n. 642/72 degli atti per la registrazione di contratti di comodato d’uso gratuito con finalità umanitarie a favore di cittadini di nazionalità ucraina e di altri soggetti provenienti dall’Ucraina.

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