LE NOVITA’ DEL DECRETO SALVA SUPERBONUS

Come noto a partire dal 1° gennaio 2024 non sarà più possibile fruire del superbonus sulle abitazioni unifamiliari. Al contrario il Superbonus resta in vigore per gli immobili condominiali ma passerà ad un’aliquota del 70%. Un’ulteriore riduzione si avrà, ancora, nel 2025 per cui le detrazioni per i lavori saranno al 65%.

Finanziaria 2024, le novità

Con l’approvazione della Legge Finanziaria 2024, Legge 213/2023, sono state confermate le disposizioni di cui si era dato conto in tema di illustrazione del disegno di legge in tema di:
CESSIONI IMMOBILI DOPO LAVORI CON DETRAZIONE 110%
INTERVENTI CON 110% E DICHIARAZIONE VARIAZIONE STATO DEI BENI
RITENUTA BONIFICI SPESE DI RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO / RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
DIRITTI REALI DI GODIMENTO
LOCAZIONI BREVI: CEDOLARE SECCA

Altre modifiche apportate dalla legge Finanziaria 2024 interessano:
RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI
WELFARE AZIENDALE
CANONE RAI USO PRIVATO 2024
ALIQUOTA IVA RIDOTTA 10% PELLET
ESCLUSIONE TITOLI DI STATO DALL’ISEE
ASSICURAZIONE RISCHI CATASTROFALI

NUOVO BANDO PNRR AMMODERNAMENTO MACCHINE AGRICOLE

L’aiuto per innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare – ammodernamento delle macchine agricole è concesso nella forma di contributo in conto capitale. L’aliquota di contributo applicabile è pari al 65% dell’importo dei costi di investimento ammissibili. Nel caso di imprese condotte da giovani agricoltori è aumentata all’80%. Le istanze dovranno essere presentate esclusivamente secondo le modalità procedurali fissate da AGEA sulla piattaforma SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) entro il 15 marzo 2024.

Registro Imprese Legno (RIL) – Iscrizione al Registro nazionale degli Operatori EUTR

Si ricorda che le imprese che intendono commerciare i prodotti legnosi ottenuti dai propri tagli boschivi sono tenute ad iscriversi annualmente al Registro Imprese Legno (RIL) istituito ai sensi dello specifico decreto
interministeriale del 9 febbraio 2021, l’iscrizione è dovuta infatti per tutti gli operatori che commercializzano e immettono per la prima volta legno e prodotti da esso derivati sul mercato UE.
Per chi intende avviare tale attività l’iscrizione deve avvenire fin dall’inizio della stessa. L’iscrizione deve essere rinnovata ogni anno e scade il 15 gennaio
dell’anno successivo. L’iscrizione può essere effettuata da soggetti intermediari previa specifica delega da parte dei titolari dell’impresa.
In caso di mancato adempimento è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.200 ai sensi dell’art.6 c.7 del Decreto legislativo n.178/2014.
L’iscrizione si effettua attraverso la piattaforma online SIAN raggiungibile dalle pagine web del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste: https://mipaaf.sian.it/portale-mipaaf/home.jsp

Ad ogni buon fine si ricorda che sono esonerate dall’iscrizione al registro nazionale RIL le imprese appartenenti alle categorie An, Bn, Cn dell’Albo delle imprese forestali della Regione Emilia- Romagna. Tali categorie sono state istituite con la direttiva regionale di cui alla D.G.R. n. 1001/2022 e sono riconosciute a livello nazionale. 
L’iscrizione all’Albo delle imprese forestali in qualsiasi categoria è condizione necessaria e sufficiente per operare in bosco in Emilia-Romagna e presentare le relative richieste e comunicazioni di taglio boschivo. Le imprese forestali delle categorie A e C dell’Albo (riconosciute solo a livello regionale) e le imprese agricole non iscritte all’Albo hanno comunque l’obbligo di iscriversi ogni anno al Registro nazionale RIL se intendono commercializzare il legname derivante dai propri tagli boschivi a partire dal 16 gennaio dell’anno di commercializzazione o almeno entro il giorno della prima commercializzazione.

Per qualsiasi chiarimento rivolgersi agli uffici Cia di riferimento

ACQUA, Ivano Artioli alla direzione di Anp-Cia Romagna

Carissimi di Acqua scrittori, ieri (20 dicembre 2023, ndr) siamo stati invitati da agricoltori che sanno ciò che dicono e lo sanno pure dire. 

Prima hanno parlato di economia con la competenza del “conti alla mano”. Lo hanno fatto con il cipiglio giusto, battagliero e  sempre in Senso dello Stato: è la concretezza romagnola.

Le relazioni sono state precise e a domande le risposte.

Poi alla fine il nostro libro è stato preso per sé, per regali, per familiari, autorità etc.

Con voce piena e senza indugiare la bravissima relatrice si è trasformata in lettrice.

“Romagna… Romagna mia…” di William Signani ha ricevuto applausi da trionfo. E NON PERCHÉ ERAVAMO A CASA SUA.

Apprezzata la chiusura del racconto quando dice “caro ministro questa terra merita rispetto…”.

Carissimi scrittori se non vi sento Auguri e grazie delle vostre oneste e garbate, anche grintose, penne. 

Le presentazioni continueranno in gennaio avanzato.

Ivano

La raccolta di racconti “Acqua“, curata da Ivano Artioli, tiene insieme, con le varie voci e penne, la tanta acqua e la moltitudine di fango, i giorni angosciosi, tristi e duri delle alluvioni all’impegno e alla forza di tutte le persone che si sono adoperate per cercare di rimettere ogni cosa a posto, magari non nel posto di prima ma comunque a posto. Fra i racconti troviamo anche quello scritto da Wiliam Signani.

Nuovi bandi agroambientali “Sviluppo Rurale Ambientale”

La Regione Emilia-Romagna con la pubblicazione nel dicembre 2023 di quattro delibere (n. 2337 del 23/12/2023, n. 2246 del 18/12/2023, n. 2170 del 12/12/2023 e n. 2133 del 04/12/2023) ha approvato una serie di bandi agroambientali.

L’Emilia-Romagna rilancia il proprio impegno per un’agricoltura che tenga insieme sostenibilità ambientale, economica e sociale, con un’attenzione particolare al sostegno al reddito. Con le quattro delibere vengono pubblicati  otto bandi SRA AGROAMBIENTE.

Per qualsiasi informazione rivolgersi agli uffici Cia di Riferimento.

DELIBERA N. 2337 DEL 23/12/2023 – Tutti gli impegni relativi ai bandi decorrono dal 1° gennaio 2024. Il termine per la presentazione delle domande è il 28/02/2024.

Azione SRA18.1: Apicoltura stanziale
Azione SRA18.2: Apicoltura nomade

Risorse: 1.000.000 euro. Per ogni annualità la dotazione è di 250.000 euro.

Beneficiari

  • Apicoltori singoli e associati 
  • Enti pubblici gestori di aziende agricole che esercitano attività di apicoltura

Sostegno: I pagamenti (espressi in €/anno/beneficiario) sono concessi annualmente, in maniera forfettaria, in base alle classi di alveari messe ad impegno dai beneficiari:

  • Da 15 a 25 alveari: 400 euro
  • Da 26 a 55 alveari: 810 euro
  • Da 56 a 100 alveari: 1.560 euro
  • Da 101 a 150 alveari: 2.510 euro
  • Da 151 a 200 alveari: 3.510 euro
  • Da 201 a 250 alveari: 4.060 euro
  • Da 251 a 300 alveari: 5.000 euro
  • Da 301 a 400 alveari: 6.300 euro
  • Oltre 400 alveari: 7.500 euro

Durata impegni: 5 anni

Scheda si sintesi:

DELIBERA N. 2246 DEL 18/12/2023

Condizioni di ammissibilità:

a) castagneti da frutto (in attualità di coltura) ricadenti in un’area a valenza ambientale o paesaggistica individuate in base alla presenza di almeno uno dei criteri di cui a successivo paragrafo “Aree di applicazione”

B) superficie minima oggetto di impegno: superficie dei castagneti da frutto in attualità di coltura oggetto di richiesta di impegno superiore o pari a 0,5 ha. Estensione minima di ogni singola unità/parcella superiore o pari a 500 metri quadri.

Entità d’aiuto 700 euro/ha per 5 anni

SRA25 Azione 3) “Castagneti da frutto” dell’Intervento SRA25 – ACA25 – Tutela delle colture arboree a valenza ambientale e paesaggistica; L’Azione 3 “Castagneti da Frutto” dell’Intervento SRA25, nello specifico, intende promuovere la cura e la gestione attiva dei castagneti da frutto, caratterizzanti i paesaggi rurali. La coltura del castagno da frutto riveste infatti un’importanza notevole, in molte aree collinari e montane, svolgendo un ruolo fondamentale, sia dal punto di vista paesaggistico che di presidio del territorio e di salvaguardia dell’assetto ambientale e idrogeologico.

Scheda di sintesi:

SRA28 Azione 6) “Mantenimento per un ulteriore periodo di impegno 

Viene riconosciuto un premio annuale a ettaro per la copertura dei costi di manutenzione (cure colturali), al fine di prolungare il periodo di impegno degli impianti di imboschimento naturaliformi e/o degli impianti a ciclo medio-lungo polispecifici e consociati, realizzati su terreno agricolo o non agricolo con il sostegno previsto dalle seguenti Misure:
Reg. CEE n. 1094/88 e al Reg. CEE n. 1272/88 (cosiddetto “set-aside imboschimento”),
Regolamento CEE n. 2080 /92,
PSR regionali nelle precedenti programmazioni:
PRSR 2000-2006 – Misura H;
PSR 2007_2013 – Misura 221.

SRA28 Azione 7) “Trasformazione a bosco degli impianti di arboricoltura” dell’Intervento 

Viene riconosciuto un premio annuale a ettaro per la copertura delle perdite di reddito e dei costi di manutenzione (cure colturali), al fine di trasformare in bosco naturaliforme permanente gli impianti a ciclo medio-lungo polispecifici e consociati che presentano caratteristiche ambientali idonee al contesto territoriale realizzati su terreno agricolo o non agricolo con il sostegno delle Misure descritte al punto precedente, con la sola esclusione degli impianti di cui alla Misura “set-aside imboschimento”.

Aiuto

Impegno di 10 anni.

Scheda di sintesi:

DELIBERA N. 2170 DEL 12/12/2023  – A partire dal 1° gennaio 2024. Il termine per la presentazione delle domande è il 15 marzo 2024.

– SRA – ACA 10 – Gestione attiva infrastrutture ecologiche

  • Risorse complessive per la prima annata: 320.000,00 euro
  • Aiuto erogato: 800 euro/ettaro/anno (formazioni arboree, boschetti, radure); 1000 euro/ettaro/anno (bacini e sorgenti naturali d’acqua)
  • Termine presentazione domande di sostegno: 15 marzo 2024

Scheda di sintesi:

– SRA – ACA 12 – Colture a perdere corridoi ecologici fasce ecologiche 

  • Risorse complessive per la prima annata: 225.000,00 euro
  • Aiuto erogato: 250 euro/ettaro/anno
  • Termine presentazione domanda di sostegno: 15 marzo 2024

Scheda di sintesi:

– SRA 22- ACA 22 – Impegni specifici risaie

  • Risorse complessive per la prima annata: 250.000,00 euro
  • Aiuto erogato: a partire da 100 euro/ettaro/anno
  • Termine presentazione delle domande: 15 marzo 2024

DELIBERA N. 2133 DEL 04/12/2023 – Tutti gli impegni relativi ai bandi decorrono dal 1° gennaio 2024. Il termine per la presentazione delle domande è il 15 marzo 202.

– SRA 14 – ACA 14 – Allevatori custodi di agrobiodiversità 

  • Risorse complessive per la prima annata: 392.000 euro
  • Aiuto per UBA : 200 EURO/UBA/ anno
  • Termine presentazione domande di sostegno: 15 marzo 2024

– SRA 15 – ACA 15 – Agricoltori custodi dell’agrobiodiversità

  • Risorse complessive per la prima annata: 8.501,25 euro
  • Aiuto per coltura: 600 euro/ha per colture annuali900 euro/ha per colture perenni
  • Termine presentazione delle domande di sostegno: 15 marzo 2024

Schede di sintesi:

– SRA 26 – ACA 26 – Ritiro seminativi dalla produzione (ritiri ventennali)

  • Risorse complessive per la prima annata: 211.200, 00 euro
  • Aiuto erogato: a seconda del tipo di impegno si va dai 1500 ai 500 euro/ha/anno
  • Termine presentazione della domanda di sostegno: 15 marzo 2024. Quest’ultimo bando è rivolto esclusivamente a coloro che hanno già aderito e concluso un periodo ventennale di impegno.

Scheda di sintesi:

ORDINANZA COMMISSARIALE N°11/2023 -ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Firmata dal Commissario Straordinario lo scorso 20 ottobre, l’ordinanza commissariale con la quale sono indicate le modalità e le tempistiche per le richieste di rimborso alle imprese danneggiate dalle alluvioni che hanno coinvolto la nostra regione dello scorso maggio.

Le domande dovranno essere presentate attraverso il portale dedicato “SFINGE” o direttamente dal titolare/rappresentante legale dell’azienda o da un suo delegato tramite la sottoscrizione di una procura speciale. Le domande saranno presentabili dal 15/11/2023. Attualmente non sono previste scadenze.

Potranno accedere alla richiesta degli indennizzi le imprese agricole anche in forma societaria, con sede legale, operativa o con unità locali, che esercitavano la propria attività nei territori delimitati, colpiti dagli eventi alluvionali della nostra Regione, nel periodo compreso tra il 1° maggio 2023 ed il 17 maggio 2023.

La quantificazione del danno subito, ma soprattutto il nesso di casualità tra il danno e gli eventi calamitosi dovrà essere giustificato tramite perizia asseverata, od a seconda dei casi tramite perizia giurata, utilizzando il modello riportato nell’allegato 3 della dell’ordinanza, redatta da un tecnico abilitato, iscritto ad un ordine o ad un collegio, che deve essere in rapporto di terzietà con il committente.

Entità dei rimborsi

Come riportato nell’articolo 2 dell’ordinanza, si prevede nei limiti delle risorse stanziate di cui all’art. 20-sexies del D.L. 61/2023, il riconoscimento di un indennizzo fino al 100% delle spese ammissibili, con le modalità sotto riportate a seconda dell’entità dei danni subiti e riportati in perizia:

· se il danno riconosciuto non supera la somma di 40.000,00 euro, l’erogazione avverrà nel limite del 50% del totale del contributo concesso a titolo di anticipazione, mentre la restante parte sarà erogata a conclusione della rendicontazione finale delle spese e dei relativi controlli;

· se il danno riconosciuto è superiore a 40.000 euro, sarà concessa una prima anticipazione in misura pari almeno ad euro 40.000,00 e la restate parte sarà così erogata:

 anticipazioni nei limiti del 50% della prima misura di contributo concesso;

 saldo, a conclusione della rendicontazione finale delle spese, della differenza tra quanto concesso in relazione alla prima misura di contributo, ovvero tra l’importo complessivo dei contributi concessi in relazione ai successivi decreti di concessione, e quanto erogato a titolo di anticipazione.

Nel caso in cui l’interezza delle risorse da erogare non fosse disponibili, resta salva la possibilità in capo al Commissario di emettere ulteriori decreti di concessione per l’erogazione delle quote restanti.

Costi ed interventi ammissibili

Come riportato all’articolo 3 dell’ordinanza, sono rimborsabili i costi relativi alla riparazione o alla ricostruzione degli immobili produttivi, gli eventuali costi per la delocalizzazione anche temporanea dell’impresa, anche per gli immobili pertinenziali se questi sono funzionali all’attività aziendale.

I costi ammissibili sono: (a titolo esemplificativo ma non esaustivo per i quali si rimanda alla

lettura dell’articolo 3)

· la riparazione di beni strumentali;

· l’acquisto di beni strumentali;

· il ripristino o la sostituzione, se la sostituzione risulti meno onerosa, di impianti

produttivi, di arredi, elettrodomestici direttamente connessi all’attività produttiva, che

siano stati danneggiati o distrutti dagli eventi calamitosi;

· la ricostituzione delle scorte vive e morte, quali materie prime, capi morti ecc.. solo se

già esistenti al momento degli eventi calamitosi;

· il ripristino degli impianti di produzioni arboree e arbustive;

· il ripristino di reti di protezione e/o teli antipioggia, antigrandine, serre, tunnel e impianti

antibrina;

· il ripristino dei terreni, se ripristinabili, o l’indennizzo relativo ai terreni non

ripristinabili;

· il ripristino delle arnie;

· il ripristino di strade aziendali e interaziendali se funzionali all’attività aziendale;

· il ripristino delle infrastrutture connesse all’attività agricola, tra cui quelle irrigue e

di bonifica;

· gli interventi idraulico-agrari e quelli a carattere strutturale quali drenaggi

profondi, opere di consolidamento di versanti, ecc.;

· realizzazione di opere di regimazione idraulico-forestale;

· drenaggio di acque superficiali (canalizzazioni, pozzetti, ecc.);

· i danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio

relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni

d’origine dei prodotti agricoli e alimentari;

· la pulizia, rimozione di fango e detriti dal fabbricato e dall’area esterna

pertinenziale

Viene inoltre prevista a differenza delle altre linee di rimborso la possibilità della rendicontazione delle spese effettuate in economia da parte dell’azienda agricola purchè questi siano puntualmente indicati nelle perizie.

Per quanto concerne I beni mobili o immobili oggetto del contributo devono essere nella titolarità dell’impresa (proprietà o altro diritto reale) o detenuti ad altro titolo di conduzione quali ad esempio affitto, comodato, ecc).

Nel caso dei terreni questi devono essere presenti all’interno del piano colturale validato ai fini della domanda unica 2023, oppure se non è presente il piano colturale devono essere inseriti all’interno dell’anagrafe delle aziende agricole, con la conduzione valida al momento degli eventi alluvionali.

Perizia per la stima dei danni

La valutazione dei danni, come indicata dall’articolo 9 dell’ordinanza deve essere effettuata tramite perizia asseverata ( giurata nel caso di delocalizzazione) redatta da un professionista abilitato iscritto ad un ordine professionale che abbia rapporto di terzietà con il committente, e che indichi il nesso di casualità tra il danno subito e gli eventi calamitosi. La perizia potrà essere rendicontata tra le spese con i parametri riportati dall’art.3 comma 7 dell’ordinanza.

La perizia che è la base per richiedere i rimborsi, dovrà indicare puntualmente, per esempio in caso di riparazione, il valore della riparazione che non dovrà superare il valore di mercato del bene danneggiato prima dell’evento alluvionale, oppure in caso di sostituzione, il valore uguale al prezzo di acquisto di un bene uguale o equivalente a quello distrutto o danneggiato e non riparabile, od ancora in caso di ripristino di terreni, l’ubicazione catastale, la tipologia di coltura presente al momento dell’alluvione, ecc. Per la stima del danno si dovrà fare riferimento ai valori dei mercuriali delle Camere di Commercio, ai listini delle borse merci ed ai prezzari regionali.

Modalità di richiesta dei contributi

La domanda per l’ottenimento dei rimborsi deve essere presentata ai comuni tramite la piattaforma informatica dedicata, dal legale rappresentante dell’impresa danneggiata, o da un suo delegato munito di procura speciale. Alla domanda dovranno essere inoltre allegati i seguenti documenti:

  • la scheda di rilevazione dei danni, redatta da un professionista abilitato sullo schema riportato nell’allegato 2 dell’Ordinanza;
  • la perizia tecnica asseverata o giurata, redatta come dall’allegato 3 dell’ordinanza, rilasciata da un professionista abilitato;
  • il progetto degli interventi proposti, con l’indicazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione necessari, corredati da computo metrico estimativo, da cui risulti l’entità del contributo richiesto.

È ammessa la presentazione di una sola istanza di riconoscimento dei contributi. L’istanza può essere presentata nuovamente una sola volta in caso di rigetto per incompletezza documentale entro 30 (trenta) giorni dal rigetto.

L’articolo 6 dell’ordinanza prevede che alla data di presentazione dell’istanza, le imprese devono:

· essere regolarmente costituite, attive ed iscritte al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, salvo i casi di esenzione da tale obbligo previsti dalla normativa vigente (come ad esempio nel caso di produttori agricoli esonerati), ovvero i professionisti ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n. 4. Per i professionisti e loro forme associative: essere regolarmente iscritti all’ordine/collegio professionale dello specifico settore in cui si opera, salvo i casi di esenzione da tale obbligo previsti dalla normativa vigente

per le cooperative sociali, essere iscritte nella sezione b) dell’Albo regionale delle cooperative sociali;

· essere in possesso di Partita IVA e/o Codice Fiscale;

· non rientrare tra coloro che, essendo oggetto di una richiesta di recupero degli aiuti dichiarati dalla Commissione europea illegali o incompatibili, non hanno assolto agli obblighi di rimborso o deposito in un conto bloccato di tali aiuti nella misura, comprensiva degli interessi di recupero, loro richiesta dall’Amministrazione;

· non essere sottoposti a procedure di liquidazione giudiziale o a procedure di liquidazione coatta amministrativa, ovvero a procedure di liquidazione volontaria, salvo che la stessa non venga revocata prima della presentazione della domanda di contributo;

· essere in regola con gli obblighi contributivi in ordine ai versamenti ed adempimenti assistenziali, previdenziali ed assicurativi nei confronti di INPS, INAIL ovvero aver presentato istanza di regolarizzazione degli obblighi contributivi; non essere soggetti a divieto, sospensione o decadenza né esposti al pericolo di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata, ai sensi della normativa vigente in materia. La verifica è obbligatoria per importi superiori ad euro 150.000,00 (centocinquantamila/00); la verifica è altresì obbligatoria su terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi per un importo superiore ad euro 5.000,00 (cinquemila/00);

· dichiarare la data di inizio attività produttiva danneggiata e fornire informazioni in merito al fatturato, al risultato di esercizio ed al numero degli addetti in termini di Unità Lavorative per Anno, relativamente all’esercizio 2022 e ai due anni precedenti, ove ricompresi nel periodo decorrente dalla data di inizio attività;

· di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Rendicontazione degli investimenti e tracciabilità dei pagamenti

Per tutte le fatture che verranno rendicontate è sempre obbligatorio l’inserimento della clausola di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, mentre nel caso in cui siano vi siano situazioni in cui gli investimenti erano già stati già realizzati prima della data dell’entrata in vigore dell’ordinanza che non prevedono specifiche autorizzazioni, il rispetto della clausola di tracciabilità finanziaria deve risultare in modo chiaro nel corpo delle fatture ricevute dall’impresa.

L’eventuale inadempimento dell’obbligo di tracciamento finanziario determinerà la perdita

totale del contributo erogato. I pagamenti dovranno essere effettuati in maniera tracciata, come previsto dalla normativa vigente.

Cumulabilità dei rimborsi

Eventuali ulteriori altri indennizzi quali ad esempio assicurazioni, crediti d’ imposta ecc… riconducibili ai medesimi costi ammissibili dovranno essere sommati al contributo determinato dell’ordinanza, fino alla concorrenza del massimo del danno ammissibile a contributo, che non dovrà comunque superare il 100% del contributo ammissibile in relazione al danno riconosciuto.

Punti di particolare attenzione

Vanno evidenziati due punti di particolare attenzione relativamente a quanto indicato

nell’ordinanza, ovvero che solo per le imprese agricole è prevista la rendicontazione delle spese

effettuate in economia e è possibile il trasferimento della proprietà ad altra impresa dopo aver

presentato la domanda senza che vi sia il decadimento dell’istanza di rimborso, cosa che non è

previsto per le imprese di altri settori.

GESTIONE DEL RISCHIO, CIA SCRIVE AL MINISTRO: GARANTIRE CONTROBUTO AL 70% A POLIZZE AGEVOLATE

Il presidente nazionale Cia-Agricoltori italiani Cristiano Finiha scritto al ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida riguardo alle situazioni aperte relative ai contributi destinati all’assicurazione agevolata contro le calamità naturali. Sulla stessa linea si è mossa anche Asnacodi, l’associazione nazionale dei Consorzi di difesa in cui sono rappresentate tutte le organizzazioni professionali agricole, tra cui Cia che ne esprime il vicepresidente. 

Cia esprime al ministro la propria preoccupazione per il mancato stanziamento delle risorse necessarie, che ha determinato una pesante riduzione dell’aliquota prevista. Secondo Cia, la situazione sta fortemente pesando sulle aziende, che hanno subito nell’ultimo quinquennio progressivi incrementi dei premi assicurativi e un susseguirsi di gravi emergenze meteoclimatiche su vari fronti: dall’alluvione alla siccità, alle grandinate. Con i cambiamenti climatici in atto è, infatti, imprescindibile assicurare le produzioni agricole e il ricorso a strumenti assicurativi risulta, dunque, l’unica modalità per garantirsi da compromissioni del reddito aziendale causati da eventi avversi.

Per Cia è vitale garantire il sostegno del 70% per il 2023 e le annate precedenti, perché senza questa agevolazione non riuscirebbero a fare fronte ai costi necessari alla gestione del rischio. Il mancato sostegno determinerebbe, infatti, un crollo della stipula delle polizze e una forte disaffezione verso questa misura, andando nella direzione opposta rispetto agli obiettivi del Piano Strategico della Pac, che prevedono l’ampliamento della base delle aziende assicurate e la diffusione di questi strumenti.

CHIARIMENTI MEF IN TEMA DI IMU PER FABBRICATI COLLABENTI, RURALI STRUMENTALI E TERRENI AGRICOLI

Con una recente Risoluzione 16.11.2023, n. 4/DF, il MEF ha chiarito l’applicabilità/non applicabilità dell’IMU in presenza delle seguenti fattispecie:
 fabbricati collabenti;
 fabbricati rurali strumentali;
 terreni agricoli in caso di conduzione associata.
Con riferimento ai fabbricati collabenti, ossia i fabbricati iscritti nella categoria catastale F/2, il MEF evidenzia innanzitutto che gli stessi, anche se privi di rendita catastale, rimangono beni immobili presenti nel Catasto dei fabbricati.
Non è pertanto ammesso considerare / (ri)qualificare tali immobili “terreni edificabili” (come sostenuto da alcuni Comuni).
La circostanza che i fabbricati collabenti siano “privi di rendita” li porta ad essere esclusi dal novero dei fabbricati imponibili ai fini IMU, che, come sopra riportato, sono esclusivamente quelli “con attribuzione di rendita”.

Con riferimento invece ai fabbricati rurali ‘art. 1, comma 750, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020) prevede l’aliquota IMU ridotta dello 0,1% (che i Comuni possono ridurre fino all’azzeramento) per i fabbricati rurali strumentali.
Per l’applicabilità del trattamento agevolato riservato ai fabbricati in esame il MEF precisa che è da ritenersi priva di fondamento la pretesa del Comune di subordinare l’applicazione dell’aliquota IMU prevista per i fabbricati rurali strumentali alla:
 sussistenza della qualifica di coltivatore diretto / IAP in capo al soggetto passivo IMU o all’utilizzatore
dell’immobile;
 presentazione di specifica documentazione attestante lo svolgimento dell’attività agricola.
Ciò in considerazione del fatto che, per individuare un fabbricato rurale strumentale, occorre fare esclusivo riferimento al classamento nella categoria catastale D/10 o all’apposizione della relativa specifica annotazione negli atti catastali prevista dall’art. 13, comma 14-bis, DL n. 201/2011;
A conferma di tali posizioni del MEF, la Corte di Cassazione:
 nella sentenza 24.8.2021, n. 23386, è giunta alla conclusione che la ruralità dei fabbricati oggetto del
beneficio fiscale è correlata esclusivamente al dato catastale;
 nella sentenza 24.3.2010, n. 7102, ha sancito che, qualora un fabbricato sia stato catastalmente classificato come “rurale”, resta precluso ogni accertamento, in funzione della pretesa assoggettabilità ad IMU del fabbricato medesimo, che non sia connesso ad una specifica impugnazione della classificazione catastale riconosciuta dall’Amministrazione competente.
Quindi i comuni per disconoscere la ruralità del fabbricato strumentale devono impugnare la classificazione della classificazione catastale.
Infine con riferimento ai terreni agricoli si ricorda che i terreni agricoli sono esenti IMU a condizione che siano posseduti e condotti dai coltivatori diretti / IAP iscritti alla previdenza agricola, e dalle società agricole di cui all’art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 99/2004, indipendentemente dalla loro ubicazione.
Con riferimento alla diffusione della conduzione associata dei terreni attraverso la stipula di:
 contratti di rete agricoli ;
 contratti di compartecipazione agraria per le coltivazioni stagionali a seguito dei quali il coltivatore diretto / IAP / società agricola, possessore dei terreni, conduce per un determinato numero di anni (contratto di rete) o per alcuni mesi all’anno (contratto di compartecipazione agraria) i propri terreni, solitamente, con un altro imprenditore agricolo, il MEF giunge alla conclusione che, considerata la natura dei predetti contratti, che prevede la gestione condivisa del terreno, “non può ritenersi che venga meno il requisito oggettivo della conduzione che legittima l’applicazione del regime di favore” in esame.

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