Decreto Legge Aiuti-ter

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23/09/2022 il D.L. 23 settembre 2022 n. 144, cosidetto Decreto Aiuti – ter, il quale preved.e ulteriori interventi straordinari per fronteggiare, o quantomeno contenere gli effetti sull’economia, dell’aumento dei costi energetici.
Di seguito esaminiamo quelle che sono le principali novità fiscali che interessano, in particolar modo, le imprese agricole con l’avviso che talune misure potrebbero leggere variazioni in sede di pubblicazione del provvedimento: Credito di imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio delle attività agricole; Credito d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica; Credito d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di gas naturale.

Si segnala che il termine per l’utilizzo dei crediti di imposta per l’energia elettrica e gas relative al III trimestre 2022 il cui termine per l’utilizzo era stato fissato al 31 dicembre 2022 ora vedono la proroga per l’utilizzo al 31 marzo 2023. Quindi i crediti energia elettrica e gas per il III trimestre potranno essere utilizzati fino al 31 marzo 2023.

Misure antismog e misure emergenziali dal 1° ottobre 2022 al 30 aprile 2023

 Dal 1 ottobre 2022 al 30 aprile 2023 nei Comuni zona pianura est, painura ovest, e agglomerato di Bologna entreranno in vigorele misure previste dalla Regione Emilia-Romagna per salvaguardare la qualità dell’aria. Sul sito di ARPAE (https://www.arpae.it/it/temi-ambientali/aria/liberiamo-laria/bollettino-misure-emergenziali) è possibile consultare il bollettino emesso nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì entro le ore 11. Come potrete verificare per i prossimi tre giorni non si prevedono sforamenti al limite del PM10.

Ricordo come evidenziato nelle schede allegate, che in caso di previsione di sforamento del limite delle PM10non è possibile chiedere la deroga per gli abbruciamenti (max 2 per l’intero periodo). Per chi intende procedere in deroga deve obbligatoriamente comunicare preventivamente l’attività di abbruciamento nei seguenti modi: 

Per quanto riguarda  gli spandimenti dei liquami sono possibili solo con le tecniche di spandimento ammesse in situazioni emergenziali per la qualità dell’aria.

 In sintesi: sono sempre consentite l’iniezione diretta al suolo e l’interramento immediato contestuale alla distribuzione, con l’utilizzo in sequenza di più attrezzature contemporaneamente operanti sull’appezzamento. Le tecniche di spandimento ammesse, in quanto assimilabili a quelle sopra citate in termini di contenimento delle emissioni di ammoniaca in atmosfera, sono;

• Fertirrigazione con liquami diluiti (contenuto in sostanza secca minore del 2%) e frazione liquida chiarificata generata dal trattamento di separazione meccanica dei liquami e del digestato. Sono ammesse la microirrigazione (a goccia) e la subirrigazione;

• Spandimento a bande, operato da barre orizzontali provviste di tubi rigidi terminanti con una scarpetta metallica di distribuzione a contatto con la superficie del suolo, cd. trailing shoe;

• Su colture in atto, inclusi i prati, iniezione superficiale a solchi aperti a solchi chiusi, con solchi realizzati da erpici a denti o a dischi e liquame distribuito all’interno dei solchi;

• Iniezione diretta a solchi chiusi a profondità superiore ai 10 cm.

Tra le misure strutturali è confermato il divieto generale di abbruciamento di residui vegetali, agricoli e forestali in tutti i comuni di pianura e dell’agglomerato di Bologna. L’attività di abbruciamento è comunque consentita in deroga seguendo alcune prescrizioni consultabili al seguente link: https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/foreste/gestione-forestale/abbruciamenti.

Le novità fiscali del Decreto Legge Aiuti-bis per ridurre i costi energetici delle imprese

Nella Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 2022 è stato pubblicato il Decreto Legge n. 115/2022 (Aiuti-bis) che prevede interventi straordinari per fronteggiare, o quantomeno contenere gli effetti sull’economia, dell’aumento dei costi energetici. Di seguito esaminiamo quelle che sono le principali novità fiscali che interessano, in particolar modo, le imprese agricole.

Credito d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica
A favore delle Imprese con contatore di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW,diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica, i cui costi per kWh della componente energetica nel secondo trimestre 2022 hanno subito un incremento superiore al 30% rispetto allo stesso periodo del 2019, viene prorogata la possibilità di beneficiare di un credito d’imposta del 15% da applicare alla spesa sostenuta per l’acquisto di energia effettivamente consumata nel terzo trimestre 2022.

Credito d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di gas naturale
Le imprese possono beneficiare di un credito d’imposta del 25% da applicare alla spesa sostenuta per l’acquisto di gas naturale consumato nel terzo trimestre 2022, sempreché vi sia stato un incremento di oltre il 30% del prezzo medio riferito al secondo trimestre 2022, rispetto a quello corrispondente al secondo trimestre 2019.
E’ prevista una modalità procedurale semplificata per l’individuazione dell’incremento dei costi di energia elettrica e gas naturale, nonché la quantificazione della detrazione spettante per il 3° trimestre 2022. Infatti, come già sta avvenendo con riferimento al secondo trimestre 2022,
l’impresa può richiederle al fornitore di energia elettrica e gas questi dati ed informazioni, laddove il fornitore sia sempre lo stesso, dal secondo trimestre 2019 al terzo trimestre 2022. La comunicazione all’impresa richiedente dovrà essere recapitata entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del Decreto (indicativamente fine novembre). In continuità con il passato poi, i crediti d’imposta sopra descritti possono essere “spesi” in compensazione nel modello F24 per il pagamento di tributi e contributi, entro il 31 dicembre 2022, ovvero interamente ceduti ad altri soggetti, previa apposizione del visto di conformità.

Credito di imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio delle attività agricole e della pesca.
Questa misura è specificatamente rivolta alle imprese agricole, da ascrivere all’azione decisa, costante ed autorevole che CIA ha indirizzato in questi ultimi mesi al Governo e alle istituzioni, con motivazioni ragionevoli che hanno fatto sì che il credito d’imposta venisse applicato anche alle spese sostenute per gli acquisti di carburante effettuati nel terzo trimestre del 2022.
L’ammontare del beneficio a favore delle imprese agricole è stato quantificato in 194,41 milioni di euro e questo rappresenta concretamente il risultato conseguito da CIA a favore degli agricoltori italiani dopo che il Governo aveva più volte ribadito, con amarezza, l’impossibilità di accogliere questa richiesta per carenza di risorse.
Il nuovo perimetro temporale di applicazione, viene individuato nel terzo trimestre 2022, che va ad aggiungersi al primo trimestre 2022, senza purtroppo alcun effetto trascinamento a beneficio del 2° trimestre del medesimo anno che quindi resta escluso dal beneficio della norma.
E’ possibile beneficiare del credito d’imposta del 20% sulla spesa sostenuta per l’acquisto del carburante (gasolio o benzina) effettuato dal 1° luglio al 30 settembre 2022, per la trazione dei mezzi utilizzati nell’esercizio delle attività agricole e della pesca. Per l’utilizzo del credito d’imposta occorre che vengano soddisfatti i due requisiti essenziali, ossia, che il carburante sia stato acquistato entro il range temporale sopra indicato, e ciò va documentato con fattura di acquisto (ovvero con documento di trasporto in presenza di fattura differita) e che la spesa sia stata effettivamente sostenuta; il tenore letterale della norma non impone che anche il pagamento avvenga entro il 30 settembre 2022, prevede soltanto che l’utilizzo del credito d’imposta possa avvenire solo dopo che il “sacrificio” del pagamento è stato sostenuto dall’imprenditore agricolo. Il termine entro cui il credito va speso per compensare tributi e contributi che transitano in F24, è fissato al 31 dicembre 2022. Per il resto valgono le regole già sopra commentate a proposito dei bonus precedenti, circa la possibilità di cedere interamente il credito d’imposta maturato, di fatto verso chiunque, previa apposizione del visto di conformità.

Sistema I&R apicoltura: registrazione automatica delle movimentazioni

Dal 27 settembre 2022 sarà attiva la funzionalità di registrazione automatica in BDN – sezione apicoltura – delle movimentazioni in base alle informazioni presenti nel documento di accompagnamento informatizzato in BDN e in tale documento sarà obbligatoria l’indicazione dell’apiario di destinazione, indipendentemente dal motivo della movimentazione.
L’operatore prima di movimentare gli animali, dovrà compilare in BDN il documento di accompagnamento indicando in esso l’apiario o il luogo di effettiva destinazione del materiale apistico vivo. Il ruolo di operatore in BDN è assegnato alla figura del proprietario di cui alla normativa dell’anagrafe apistica.
L’apiario di destinazione è identificativo univocamente dal codice aziendale assegnato all’attività di apicoltura seguito dal proprio numero progressivo, così come registrato in BDN.
Per le movimentazioni con motivo di uscita “impollinazione” verso un agricoltore, non tenuto alla registrazione di cui al sistema I&R, nella compilazione del documento informatizzato l’operatore dovrà riportare
il nominativo e il codice fiscale del soggetto destinatario e il comune di destinazione, oltre che l’indicazione di perdita o recupero del materiale biologico movimentato.
Ricordiamo che l’operatore corrisponde al proprietario e al detentore ed è direttamente responsabile delle dichiarazioni necessarie per la movimentazione inserita nel documento di accompagnamento e della
registrazione delle informazioni in BDN, di entrata e di uscita entro 7 giorni dall’evento, con le modalità contenute della nota ministeriale qui sotto.

Registrazione dei trattamenti di medicinali veterinari somministrati agli equini destinati alla produzione di alimenti

La DGSAF del Ministero della Salute ha diffuso le procedure operative per la prescrizione e la registrazione dei trattamenti veterinari somministrati agli equini destinati alla produzione di alimenti.
Il documento si rivolge all’operatore, al medico veterinario libero professionista e al medico veterinario ufficiale nelle attività collegate alla gestione del medicinale veterinario.
Per effetto dei nuovi regolamento europei, l’operatore coincide con la figura del detentore. Pertanto l’operatore di uno stabilimento – che non sia il proprietario o uno dei proprietari – registra nel Sistema Informativo Nazionale della Farmacosorveglianza le informazioni relative al trattamento.
Nelle attività di inserimento delle registrazioni dei trattamenti, l’operatore può farsi assistere da:
a) veterinari aziendali (ex decreto del Ministro della Salute del 7 dicembre 2017)
b) medici veterinari responsabili della custodia e dell’utilizzazione delle scorte, diversi dai veterinari aziendali;
c) medici veterinari che hanno emesso la prescrizione medico-veterinaria.

Con il consolidamento delle informazioni in BDN, un equino destinato alla produzione di alimenti soggiace alle stesse regole stabilite per un animale da produzione di alimenti. Le norme specifiche riguardanti l’identificazione e la registrazione degli equini stabiliscono che un equino è considerato destinato alla produzione di alimenti a meno che l’espressa dichiarazione contraria risulti irreversibilmente in BDN e nel documento unico di identificazione a vita. Ne consegue che, in assenza di questa dichiarazione, un equino è a tutti gli effetti un animale da produzione di alimenti detenuto in uno stabilimento, laddove per stabilimento si intende i locali e le strutture di qualsiasi tipo o, nel caso di allevamento all’aria aperta, qualsiasi ambiente o luogo dove sono detenuti animali, su base temporanea o permanente. Anche i maneggi, le scuderie, i centri ippici e gli ippodromi sono considerati stabilimenti di ricovero collettivo, vale a dire stabilimenti finalizzati al raggruppamento e ricovero di equini appartenenti a diversi proprietari.
Le Procedure dettagliano l’operatività relativa allo status di un equino come destinato alla produzione di alimenti o escluso da tale produzione. Vengono inoltre descritte le procedure riguardanti ruoli e responsabilità del medico veterinario, approvvigionamento e impiego di medicinali veterinari, autorizzazione alla tenuta delle scorte e rimanenze. Eventuali casistiche saranno affrontate singolarmente.

Credito d’imposta carburante gas energia

Pubblicato sulla G.U. 9/8/2022 n. 185 il Decreto 115/2022 c.d. “Decreto Aiuti-Bis” che proroga alcune misure, già previste per il secondo trimestre 2022, volte a contrastare gli effetti dell’aumento dei prodotti energetici. Nel file trovate approfondimenti su: credito imposta carburanti; credito imposta imprese “non gasivore”; credito imposta imprese “non energivore”; adempimenti per il fornitore di energia/gas. Per maggiori informazioni rivolgersi agli uffici Cia di riferimento.

Assegnazioni da riserva vigneti 2022

Il Ministero ha inoltrato l’elenco delle autorizzazioni per nuovi impianti anno 2022, da cui emerge che la superficie assegnata a coloro che hanno richiesto 1 ettaro (il massimo di superficie assegnabile), si è attestata a 2.406 mq/cad. uno.

Si evidenzia quanto segue:

  1. i beneficiari ai quali è stata concessa una superficie inferiore al 50% di quella richiestapossono rinunciare all’autorizzazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della determina n. 14032 nel BURERT, e pertanto fino al 20 agosto 2022 senza incorrere in sanzioni, rivolgendosi direttamente al CAA di riferimento
  2. ai sensi dell’art. 62, comma 3, del Reg. (UE) 1308/2013, tali autorizzazioni sono valide per tre anni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nel BURERT. 

    Pertanto:

  1. la posa definitiva delle barbatelle deve avvenire da oggi 21/7/2022 al 21/7/2025;
  2. le autorizzazioni per nuovi impianti oggi rilasciate, NON POSSONO ESSERE USATE PER “SANARE” impianti vitati realizzati prima di oggi (ad eccezione per vigneti familiari che divengono produttivi);
  1. Decorsi 60 giorni (attualmente ancora 90 giorni) dalla posa delle barbatelle, il beneficiario potrà protocollare tramite il CAA nel programma SIL_ASS la comunicazione di fine lavori per Impianto da nuove autorizzazioni MIPAAF, allegando obbligatoriamente la fattura relativa all’acquisto delle barbatelle
  2. il vigneto che sarà impiantato utilizzando l’autorizzazione per nuovi impianti dovrà essere mantenuto per un minimo di 5 anni, fatti salvi i casi di forza maggiore e motivi fitosanitari. L’eventuale estirpazione prima dello scadere dei 5 anni, non darà origine ad autorizzazioni al reimpianto;
  3. le superfici vitate impiantate con le autorizzazioni per nuovi impianti concesse dalla Determinazione n. 14032/2022 NON potranno essere richieste a contributo sulla Misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti né per la realizzazione dell’impianto né per l’eventuale installazione dell’impianto irriguo;
  4. la mancata utilizzazione delle assegnazioni avute in concessione comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalla Legge 238/2016 articolo 69 comma 3 ovvero fino a tre anni di esclusione delle Misure dell’OCM Vino (Ristrutturazione e riconversione vigneti; Misura investimenti nelle cantine, ecc) unitamente a sanzioni fino a 1.500 €/ha.

C.I.A. EMILIA ROMAGNA – VIA BIGARI 5/2 – 40128 BOLOGNA BO – TEL. 051 6314311 – FAX 051 6314333
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